Imposte e tasse
08 Luglio 2026
Le imprese che hanno realizzato investimenti agevolati nell’ambito del piano Transizione 5.0 devono prestare particolare attenzione alla compilazione della dichiarazione dei redditi. Il credito d’imposta riconosciuto per gli interventi che hanno generato un miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture produttive trova infatti specifica collocazione nel quadro RU del modello Redditi 2026. La corretta esposizione del beneficio non rappresenta soltanto un adempimento formale, ma consente di monitorare gli importi già utilizzati in compensazione e le quote residue che potranno essere sfruttate negli anni successivi.
Riferimenti normativi: D.L. 24.07.2024 – L. 207/2024 – D.L. 175/2025
L’agevolazione è destinata alle imprese che, tra il 1.01.2024 e il 31.12.2025, hanno effettuato investimenti in beni e impianti destinati a strutture produttive localizzate in Italia nell’ambito di progetti di innovazione finalizzati alla riduzione dei consumi energetici.
L’accesso al beneficio richiede il rispetto dell’intero iter previsto dalla normativa, comprese le certificazioni tecniche che attestano il miglioramento energetico conseguito e la procedura telematica gestita dal GSE. Solo dopo la conclusione positiva dell’istruttoria e la comunicazione ufficiale dell’importo spettante il credito può essere utilizzato e successivamente riportato in dichiarazione.
La disciplina del credito transizione 5.0 è stata definita dal decreto attuativo del 24.07.2024 e successivamente modificata dalla legge di Bilancio 2025, che ha rivisto il sistema delle aliquote e degli scaglioni di investimento.
L’intervento normativo ha rafforzato il collegamento tra incentivo e risparmio energetico conseguito, premiando in misura crescente le imprese che ottengono risultati più significativi in termini di riduzione dei consumi. Il beneficio continua quindi a essere strettamente legato all’effettiva capacità dell’investimento di migliorare l’efficienza energetica dei processi produttivi.
L’ammontare del credito varia in funzione sia dell’investimento effettuato sia del livello di efficientamento energetico raggiunto.
Per investimenti fino a € 10 milioni sono previste aliquote del 35%, 40% e 45%, applicabili in relazione al grado di riduzione dei consumi certificato.
Per investimenti superiori a € 10 milioni e fino a € 50 milioni le percentuali scendono rispettivamente al 5%, 10% e 15%.
La verifica può essere effettuata sia con riferimento all’intera struttura produttiva sia al singolo processo interessato dall’investimento, a seconda delle caratteristiche del progetto presentato.
Uno degli aspetti più rilevanti della misura riguarda la possibilità di combinare il credito con altre agevolazioni pubbliche.
La normativa consente infatti il cumulo con strumenti come la ZES Unica e con incentivi finanziati mediante fondi europei, purché venga rispettato il principio che impedisce di finanziare due volte il medesimo costo.
Occorre tuttavia considerare la novità introdotta dal D.L. 175/2025, che ha escluso la possibilità di cumulare, sugli stessi beni agevolati, il credito transizione 5.0 con gli incentivi riconducibili al Piano Industria 4.0.
Le imprese beneficiarie devono indicare il credito nella sezione I del quadro RU.
Nel rigo RU1 deve essere riportato il codice identificativo “T6”, istituito per il credito Transizione 5.0.
Nel rigo RU5, colonna 3, va indicato il credito maturato e comunicato dal GSE. Nel rigo RU6 trova invece spazio l’importo effettivamente compensato tramite modello F24 nel corso del 2025 mediante il codice tributo 7072.
Il rigo RU8 è riservato agli eventuali riversamenti di credito già utilizzato, mentre i righi RU9 e RU10 riguardano particolari ipotesi di trasferimento connesse a operazioni straordinarie e regimi fiscali specifici.
A differenza di altre agevolazioni fiscali, il credito Transizione 5.0 non può essere liberamente trasferito.
L’art. 13 del decreto attuativo vieta espressamente la cessione del beneficio a soggetti terzi e limita anche le possibilità di trasferimento nell’ambito dei gruppi societari e del consolidato fiscale.
Questa caratteristica rende ancora più importante la corretta pianificazione dell’utilizzo del credito, poiché l’impresa beneficiaria rimane l’unico soggetto legittimato a utilizzarlo in compensazione.
Il legislatore ha previsto che il credito debba essere prioritariamente fruito entro il 31.12. 2025.
Qualora una parte dell’agevolazione non venga compensata entro tale data, l’importo residuo non viene perso. La quota ancora disponibile deve essere indicata nel rigo RU12 e può essere utilizzata nei 5 periodi d’imposta successivi.
La normativa stabilisce però un vincolo preciso: il credito residuo deve essere ripartito obbligatoriamente in 5 quote annuali di pari importo, utilizzabili dal 2026 al 2030.
Si consideri il caso di una società che abbia effettuato investimenti agevolabili per € 300.000 e che, grazie al livello di efficientamento energetico raggiunto, abbia maturato un credito d’imposta del 35%, pari a € 105.000.
Se nel corso del 2025 l’impresa ha compensato soltanto € 60.000, nel quadro RU dovrà indicare:
– il codice “T6” nel rigo RU1;
– € 105.000 nel rigo RU5 come credito spettante;
– € 60.000 nel rigo RU6 come credito utilizzato;
– € 45.000 nel rigo RU12 come quota residua.
L’importo residuo dovrà essere suddiviso in cinque quote annuali da € 9.000 ciascuna, utilizzabili dal 2026 al 2030. Per tale motivo l’impresa sarà tenuta a continuare la compilazione del quadro RU anche nelle successive dichiarazioni dei redditi, fino al completo utilizzo del beneficio. La rendicontazione terminerà con il modello Redditi 2031, relativo al periodo d’imposta 2030.
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