Estero

18 Novembre 2025

Prova delle cessioni UE con qualsiasi mezzo

La prova del trasferimento fisico della merce nelle cessioni intracomunitarie può essere fornita nella sostanza con qualsiasi mezzo anche diverso da quelli indicati nell’art. 45-bis Reg. UE 282/2011.

Nelle cessioni intracomunitarie, ai sensi degli artt. 41 D.L. 331/1993 e 138 Dir. 2006/112/CE, il trasferimento fisico dei beni in altro Stato membro è condizione necessaria ai fini della non imponibilità Iva e deve essere provato dal cedente, eventualmente utilizzando gli elementi indicati nell’art. 45-bis Reg. 282/2011 oppure qualsiasi altro mezzo sostanzialmente atto allo scopo.

La Corte di Giustizia Europea è stata investita della causa C-639/24, FLO VENEER verso il Ministero delle Finanze croato, e le conclusioni sono state pubblicate il 13.11.2025.

La FLO VENEER è una società commerciale con sede in Croazia che vende tronchi di quercia. Tale società è stata oggetto di una verifica fiscale nel corso della quale è stato constatato che aveva emesso fatture relative alla cessione di tronchi di quercia a un acquirente in Slovenia nel 2020.

La società aveva prodotto dichiarazioni scritte dell’acquirente, come quelle previste all’art. 45-bis, par. 1, lett. b), p. i) Reg UE 282/2011, nonché fatture, attestazioni di spedizione dei beni e lettere di vettura (CMR).

Il Ministero sosteneva però che le condizioni previste dall’art. 45-bis non fossero pienamente soddisfatte.

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