Accertamento, riscossione e contenzioso
22 Novembre 2025
Il pagamento del debito tributario in sede di transazione fiscale impone la revoca della confisca del profitto del reato.
La Cassazione penale, con la sentenza 3.11.2025, n. 35840, riafferma un principio di forte impatto pratico, stabilendo che l’integrale pagamento del debito tributario in sede di transazione fiscale, anche all’interno di un concordato fallimentare, impone la revoca della confisca del profitto del reato. Ci troviamo in tal caso al cospetto di una decisione che segna il confine tra la funzione recuperatoria della confisca tributaria e il rischio di un suo uso punitivo improprio.
Nel caso deciso, il liquidatore di una S.p.A. chiedeva la revoca della confisca disposta a seguito di condanna per omesso versamento Iva ex art. 10-ter D.Lgs. 74/2000, dopo che la società aveva integralmente onorato la transazione fiscale nel quadro di un concordato fallimentare omologato e integralmente eseguito.
Il Tribunale di Arezzo aveva rigettato l’istanza, sostenendo che l’accordo in sede concorsuale non potesse rideterminare il debito tributario ai fini penali.
In contrapposizione a tale orientamento, la Terza Sezione penale ribalta la prospettiva, chiarendo che se il debito è stato pagato secondo i patti transattivi, non residua più alcuna “pretesa tributaria” e la confisca deve essere revocata.
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