Cassa integrazione operai agricoli e riduzione attività lavorativa

In maniera specifica, l’Istituto nazionale di previdenza sociale interviene dopo l’emanazione della circolare n. 121/2025, con la quale erano state fornite indicazioni in materia di cassa integrazione speciale operai agricoli, da richiedere ai sensi dell’art. 10-bis, c. 2 D.L. 92/2025, che ha dato luogo a diverse segnalazioni di incertezze sulle corrette causali da utilizzare per presentare le domande della prestazione in argomento.

In particolare, viene chiarito che la norma citata ha introdotto un regime derogatorio rispetto a quello ordinario, per le richieste di CISOA per intemperie stagionali, riferite a periodi compresi tra il 1.07.2025 e il 31.12.2025, prevedendo che il trattamento di cui all’art. 8 L. 457/1972, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative.

Le integrazioni al reddito di cui al primo periodo, non sono conteggiate per il raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno e sono equiparate al lavoro, per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro; il trattamento in esame, è concesso dalla sede dell’Inps territorialmente competente ed è erogato direttamente dall’Istituto.

Ne deriva che, precisa l’Inps, in tutti i casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per intemperie stagionali, in periodi ricompresi tra il 1.07.2025 e il 31.12.2025, si applica il particolare regime derogatorio introdotto dall’art. 10-bis; quindi, i datori di lavoro che presentano domanda di CISOA, per qualsiasi tipologia di intemperia stagionale e per il predetto arco temporale, devono utilizzare esclusivamente le causali predisposte in tal senso: la causale 17 (“CISOA eventi atmosferici a riduzione”), per le riduzioni orarie, e la causale 18 (“CISOA eventi atmosferici a sospensione ex DL 92/2025”), per le sospensioni per l’intera giornata, che interessino lavoratori con qualifica di operai agricoli a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Le domande pervenute con causale codice 01 (“avversità atmosferiche”), in qualunque fase procedurale si trovino (“non ancora acquisite” o “acquisite e non ancora inserite all’ordine del giorno della Commissione”, “già inserite all’ordine del giorno della Commissione” o “valutate dalla Commissione ma ancora in istruttoria per i controlli sui beneficiari”), continuano il loro ordinario iter e, quindi, devono essere definite, mantenendo la causale con codice 01, dalla competente Commissione provinciale ed essere autorizzate con pagamento a conguaglio.

Qualora si sia già provveduto a rigettare domande di prestazione pervenute con causale codice 01 in ragione dell’errata causale indicata, la sede, in autotutela, deve annullare il provvedimento di rigetto adottato e sottoporre la domanda alla competente Commissione provinciale per il seguito di competenza.

Le causali divergono tra loro per la modalità di definizione della domanda, quelle con causale codice 01 sono decise dalla Commissione provinciale mentre quelle con causali codici 17 e 18 sono definite dal Direttore di sede e per la modalità di pagamento, le prime, causale codice 01, possono essere corrisposte a conguaglio mentre quelle con causali codici 17 e 18 possono essere erogate solo con pagamento diretto.

Scadenze del 30.11.2025 (1.12): acconti, imposta di bollo e LIPE

Come per gli anni passati il 30.11 (quest’anno 1.12 poiché il 30.11.2025 cade di domenica) avremo il seguente nodo di scadenze: secondi acconti delle imposte, LIPE del terzo trimestre 2025, imposta di bollo sulle fatture emesse nel primo, secondo e terzo trimestre se sotto determinate soglie.

Per quanto riguarda l’imposta di bollo si ricorda che con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’art. 6 D.M. 17.06.2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento. L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando “SI” nel campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.

Al 1.12.2025 devono provvedere a versarla coloro che nel primo e nel secondo trimestre 2025 non hanno superato la soglia di 5.000 euro (modifica rispetto al precedente limite di 250 euro, apportata dall’art. 3, c. 4 D.L. 73/2022), unitamente all’imposta di bollo del terzo trimestre 2025 a prescindere dall’importo.

Il 4° trimestre invece andrà poi versato entro il 28.02.2026 (ossia 2.03.2026 poiché il 28 sarà un sabato).

Prenotazione e utilizzo del credito d’imposta beni 4.0

Le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali 4.0 possono ancora fruire di un credito d’imposta, fintanto che non saranno esaurite le risorse stanziate dalla legge di Bilancio 2025, pari a 2,2 miliardi di euro. In base all’ultimo aggiornamento del Mimit, pubblicato a fine luglio 2025, risultavano ancora disponibili oltre 686 milioni di euro per la misura in argomento. Non essendo stata pubblicata, a oggi, alcuna comunicazione di esaurimento fondi, le imprese possono ancora presentare le richieste di accesso al beneficio fiscale.

Ricordiamo che la misura è rivolta a tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente da forma giuridica, dimensione o settore economico, purché i beni acquistati siano nuovi e rientranti tra quelli dell’allegato A alla L. 232/2016.

Per accedere al credito, l’attuale disciplina prevede che le imprese presentino 3 specifiche comunicazioni al GSE (ai sensi del D.D. 16.06.2025), attraverso la piattaforma telematica dedicata alla misura “Transizione 4.0”, accessibile esclusivamente tramite SPID e firma digitale del rappresentante legale.

La prima fase prevede l’invio di una comunicazione preventiva, che consente di “prenotare” le risorse disponibili per l’investimento. Le imprese che intendono effettuare acquisti nel 2025 devono trasmetterla entro il 31.01.2026, indicando l’importo complessivo dell’investimento programmato, la tipologia di beni e l’ammontare del credito d’imposta previsto. Una volta completata la trasmissione, il sistema genera un codice identificativo univoco che servirà per le comunicazioni successive.

La seconda fase riguarda la comunicazione con conferma dell’acconto, necessaria per confermare l’effettivo avvio dell’investimento. Entro 30 giorni dall’invio della comunicazione preventiva, l’impresa deve trasmettere al GSE la conferma del versamento dell’acconto pari almeno al 20% del costo del bene, oppure, in caso di acquisizione tramite leasing, gli estremi del contratto stipulato. Anche in questo caso, la comunicazione deve essere firmata digitalmente e caricata tramite la piattaforma GSE, indicando il codice della comunicazione preventiva di riferimento (CIBS2025XXXXXXXXXX).

La terza e ultima fase è la comunicazione di completamento, da presentare una volta concluso l’investimento. Per gli investimenti ultimati entro il 31.12.2025, la comunicazione va trasmessa entro il 31.01.2026; per quelli completati entro il 30.06.2026, la scadenza è fissata al 31.07.2026. In questa fase, oltre ai dati identificativi dell’impresa e dell’investimento, è necessario indicare il codice della comunicazione di acconto.

La trasmissione delle 3 comunicazioni rappresenta una condizione essenziale per accedere al credito d’imposta.

Il Mimit invia, entro il 5° giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese relativo al mese precedente, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni preventive, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.

Il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione a partire dal 10° giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero all’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda, infine, che per gli investimenti relativi al 2024, o per quelli iniziati con acconto nel 2024 e completati nel 2025, resta invece in vigore il modello di comunicazione previsto dal D.D. 24.04.2024.

L’Europa frena la riforma delle normative sulla sostenibilità

Con il voto contrario al mandato della Commissione giuridica (JURI), il Parlamento Europeo ha deciso di bloccare, almeno per ora, l’iter del pacchetto Omnibus. Tale iniziativa, promossa dalla Commissione Europea, mirava a semplificare gli obblighi di rendicontazione in materia di sostenibilità, intervenendo sui 2 pilastri fondamentali della legislazione ESG: Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).

La Commissione giuridica (JURI) il 13.10.2025 scorso aveva adottato il cosiddetto “compromesso sull’Omnibus” che rivedeva le soglie dimensionali per l’applicazione della CSRD e della CSDDD con l’obiettivo di ridurre il numero di soggetti obbligati a redigere report di sostenibilità e di semplificare gli standard di riferimento. Più precisamente, le nuove soglie proposte limiterebbero l’obbligo di rendicontazione di sostenibilità alle aziende con almeno 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato annuo, riducendo significativamente la platea prevista inizialmente dalla CSRD. Anche nell’ambito della CSDDD, l’obbligo di prevenire o mitigare gli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente si applica esclusivamente alle imprese con più di 5.000 dipendenti e un fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro, nonché alle equivalenti non UE che operano nel mercato europeo.

Rimborso per permessi del dipendente come amministratore pubblico

Un Comune ha ricevuto chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 9.10.2025, n. 261, in merito alla rilevanza ai fini Iva del rimborso che l’ente pubblico eroga al datore di lavoro per le ore di permesso retribuito concesse al dipendente che svolge mandato elettivo, ai sensi degli artt. 79 e 80 D.Lgs. 267/2000 (Tuel).

L’art. 79 del Tuel stabilisce il principio secondo cui i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di Comuni, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Il successivo art. 80 prevede che gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell’ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all’art. 79.

Il quesito è stato posto dal Comune a causa dell’incertezza normativa che si è verificata in ambito Iva dal 1.01.2025 per effetto dell’art. 16-ter D.L. 131/2024 che ha abrogato l’art. 8, c. 35 L. 11.03.1988, n. 67. Tale norma prevedeva l’irrilevanza Iva dei prestiti o dei distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.

Impatriati: agevolazione esclusa se si perde la residenza

I redditi di lavoro dipendente in natura, quali quelli derivanti da piani di incentivazione azionaria (come, ad esempio, stock option e deferred bonus plan), percepiti da ex impatriati in un periodo d’imposta successivo alla cessazione della residenza fiscale in Italia, non possono beneficiare del regime speciale degli impatriati previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015, ancorché maturati nel periodo in cui il lavoratore era residente e beneficiario del regime. La tassazione avviene secondo le regole ordinarie, con ritenuta integrale, e l’Italia mantiene potestà impositiva quale Stato della fonte se l’attività è stata prestata nel suo territorio durante il vesting period. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 28.10.2025, n. 274.

Il caso analizzato ha riguardato 3 dipendenti di una società italiana, beneficiari del regime per impatriati dal 2021 al 2024, a cui erano stati assegnati nel 2022 e 2023, rispettivamente, un Long Term Incentive Plan (LTIP) e un Deferred Bonus Plan con maturazione prevista nel 2025. Dopo la cessazione del rapporto di lavoro nel 2024, i lavoratori trasferivano la propria residenza in Grecia, divenendo fiscalmente non residenti. In sede d’interpello la società, in qualità di sostituto d’imposta, ha chiesto di chiarire la possibilità dei dipendenti di continuare a beneficiare del regime agevolato relativamente a questi redditi differiti in quanto correlati ad un’attività lavorativa che era stata svolta in Italia durante il periodo di residenza.

Nuove misure per sicurezza, vigilanza e semplificazione digitale

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31.10.2025, n. 254, il D.L. 31.10.2025, n. 159 reca “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”. Il provvedimento interviene su più fronti, con l’obiettivo di rendere il sistema di prevenzione più efficace, premiare i comportamenti virtuosi e semplificare la gestione amministrativa in chiave digitale.

Una prima innovazione riguarda la revisione delle aliquote Inail e dei contributi agricoli: dal 1.01.2026, l’Istituto potrà modulare le aliquote per andamento infortunistico, premiando le imprese con performance positive in materia di sicurezza, ma escludendo quelle che non rispettano gli standard minimi o hanno subito sanzioni. Tale logica premiale è estesa alle imprese agricole che intendono aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità, condizionando l’accesso ai benefici all’assenza di violazioni o condanne negli ultimi 3 anni.

Sul piano operativo, il decreto orienta l’attività ispettiva dell’Inail verso i settori caratterizzati da ricorso al subappalto e introduce misure di tracciabilità più stringenti. Il badge di cantiere e la patente a crediti vengono integrati con la piattaforma SIISL, consentendo la precompilazione digitale dei dati identificativi dei lavoratori. Tale interconnessione potrà estendersi anche a nuovi comparti ad alto rischio, oltre a quello edile.

Proroga del fermo pesca tra regole UE e impatti economici sul settore

Con il D.D. Agricoltura 29.10.2025, n. 0582398 è stata disposta l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per il mese di novembre 2025, in attuazione delle disposizioni europee volte alla tutela delle risorse ittiche del Mediterraneo.

Il provvedimento stabilisce la sospensione continuativa dell’attività di pesca dal 31.10.2025 al 30.11.2025 per le unità autorizzate all’impiego di specifici attrezzi da traino: reti a strascico a divergenti e sfogliare rapidi. La misura interessa le imbarcazioni inserite negli elenchi autorizzativi per la cattura degli stock demersali e la pesca mirata del gambero rosso e del gambero viola, operanti nelle aree geografiche contraddistinte come GSA 8, 9, 10 e 11, corrispondenti prevalentemente al bacino tirrenico e della Sardegna. Durante il periodo di fermo, è vietato esercitare qualsiasi attività di pesca e procedere alle operazioni di sbarco nelle acque e nei porti delle suddette aree, anche per le unità provenienti da altre zone geografiche autorizzate all’utilizzo degli attrezzi interessati dal divieto.

Il decreto introduce disposizioni aggiuntive mirate alla protezione del nasello, specie particolarmente vulnerabile durante la fase riproduttiva. Per l’intero mese di novembre, alle unità autorizzate all’uso di palangari e attrezzi da posta è fatto divieto di catturare, anche accidentalmente, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare esemplari di nasello nelle GSA interessate. Analoghe limitazioni sono previste per la pesca sportiva e ricreativa con palangaro, con estensione del divieto fino al 31.12.2025, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 4/2012.

Evoluzione del giudizio di revisione: principi ISA 700 e trasparenza

Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) 700 costituisce la pietra angolare della revisione contabile in Italia, definendo la responsabilità del revisore nella formazione del giudizio sul bilancio e il formato e il contenuto della relativa relazione. L’obiettivo fondamentale del revisore, come sancito dal principio, è acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio, nel suo complesso, non contenga errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

(ISA Italia) 700 include anche i principi complementari che disciplinano le possibili modifiche al giudizio:

– (ISA Italia) 705, che tratta delle modifiche al giudizio, che possono essere un giudizio con rilievi, un giudizio negativo (bilancio non redatto correttamente) o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio (limitazione nella portata della revisione);

– (ISA Italia) 706, che disciplina l’uso dei richiami d’informativa (Emphasis of Matter – EoM) e dei paragrafi relativi ad altri aspetti (Other Matter – OM), strumenti fondamentali per richiamare l’attenzione degli utilizzatori su aspetti rilevanti già presentati in bilancio (EoM) o su questioni che non sono presentate o informative nel bilancio ma che sono rilevanti per la comprensione della revisione (OM).

Edilizia: settore artigianato da ottobre 2025

Il rinnovo del Ccnl edilizia artigianato del 20.05.2025 ha introdotto, dal 1.10.2025, tra le novità, un nuovo fondo, trattato all’allegato G-2025 del contratto stesso.

Le Parti sociali hanno poi pubblicato alcune istruzioni in merito con accordo del 15.10.2025.

Presso ogni Cassa Edile/Edilcassa, è stato costituito, dal 1.10.2025, il “Fondo Artigianato Qualificazione e Sviluppo” (FAQS), allo scopo di favorire la crescita, lo sviluppo e la conseguente qualificazione delle Imprese dell’Artigianato Edile.

Nell’accordo era già previsto inoltre di istituire, sempre all’interno del FAQS, una misura assistenziale a favore degli imprenditori che nel corso della loro attività lavorativa, si trovino temporaneamente impossibilitati a esercitare la propria funzione.

Quanto sopra al fine di garantire un sostegno economico nei casi in cui particolari eventi determinino una condizione di inabilità temporanea che impedisca l’esercizio dell’attività professionale, per un periodo minimo significativo.

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