Perplexity Labs rappresenta un salto qualitativo per gli studi professionali, offrendo una piattaforma avanzata di intelligenza artificiale riservata agli abbonati Pro di Perplexity. Questa soluzione consente di trasformare idee, richieste articolate o semplici elenchi di attività in progetti completi, immediatamente operativi. Il principale vantaggio risiede nella notevole riduzione dei tempi e delle risorse tradizionalmente impiegati.
Labs non si limita a fornire risposte immediate o semplici analisi, ma agisce come un autentico team virtuale, capace di organizzare e automatizzare flussi di lavoro articolati: esegue ricerche approfondite, genera report dettagliati, dashboard interattive, fogli di calcolo avanzati e persino web app funzionanti.
Un esempio emblematico è stato l’utilizzo per la creazione di un’applicazione che analizza fatture elettroniche, identificando i principali prodotti e servizi acquistati. Con una singola richiesta, in soli 9 minuti, Labs ha generato un’app pienamente funzionante che permette di trascinare e analizzare immediatamente le fatture, producendo risultati chiari e pronti all’uso.
L’automazione offerta da Labs copre attività che normalmente richiederebbero ore o giorni di lavoro, come la predisposizione di business plan, analisi di bilancio dettagliate, simulazioni fiscali e finanziarie e presentazioni destinate ai clienti. La piattaforma è in grado di svolgere in sequenza molteplici compiti, dalla raccolta dei dati all’analisi, dalla sintesi fino alla visualizzazione finale, restituendo output professionali nel giro di pochi minuti. Durante tutto il processo, l’utente ha la possibilità di monitorare l’avanzamento, aggiungere ulteriori istruzioni, saltare attività o modificare il flusso di lavoro, garantendo che i risultati finali siano perfettamente allineati con le proprie esigenze e quelle del cliente.
Un altro aspetto chiave di Labs è la qualità della documentazione generata. Ogni output deriva da una “deep search” approfondita, garantendo precisione e attendibilità. Ad esempio, nella creazione di un tool per il calcolo delle plusvalenze sui titoli esteri, Labs ha dapprima analizzato la normativa di riferimento, proponendo poi uno strumento basato sull’applicazione della metodologia Lifo mediante stratificazione degli acquisti.
L’utilizzo di Labs può essere strategico per diversi ambiti dello studio professionale:
– nell’analisi di bilancio, semplifica l’interpretazione dei dati economico-finanziari generando automaticamente dashboard e grafici interattivi;
– per la pianificazione fiscale, supporta la generazione di simulazioni, scenari previsionali e presentazioni personalizzate per il confronto diretto con il cliente;
– nel controllo di gestione, permette la definizione rapida di KPI, dashboard dinamiche e report periodici, favorendo un miglior monitoraggio delle performance aziendali;
– nella redazione di business plan e valutazioni, facilita la raccolta e analisi finanziaria dei dati, presentando le informazioni in modo professionale e immediatamente comprensibile;
– nel campo della formazione e aggiornamento, agevola la sintesi normativa e la produzione di materiali didattici destinati a clienti e collaboratori;
– nella gestione documentale, consente di centralizzare e organizzare efficacemente file e materiali, garantendo ordine e accessibilità.
In conclusione, Perplexity Labs si conferma uno strumento rivoluzionario, capace di incrementare significativamente la produttività dello studio professionale, migliorare la qualità dei servizi offerti e consentire ai professionisti di concentrarsi maggiormente sugli aspetti strategici del loro lavoro. Questa integrazione avanzata di intelligenza artificiale permette di affrontare con successo le sfide di un mercato sempre più competitivo e complesso, trasformando lo studio in una realtà efficiente, digitale e orientata al futuro.
Le aziende agricole che si trovano nella necessità di interrompere le attività lavorative a causa di temperature estreme possono avvalersi della Cassa Integrazione Speciale per Operai Agricoli (CISOA), prevista dall’art. 8 L. 457/1972, quale misura di sostegno al reddito per i dipendenti.
Attualmente, il trattamento previsto dalla L. 457/1972 può essere riconosciuto ai lavoratori agricoli (operai, impiegati e quadri) con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, purché abbiano maturato almeno 181 giornate lavorative presso la medesima azienda. Si precisa che, in caso di avvio o cessazione del rapporto durante l’anno, il requisito delle 181 giornate deve essere verificato nei 12 mesi precedenti o successivi alla data di assunzione o di fine rapporto.
La prestazione è estesa anche ai soci di cooperative agricole iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, se impiegati con almeno 181 giornate retribuite in un anno, nonché al personale imbarcato su navi per la pesca marittima o in acque interne e lagunari, inclusi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca (L. 250/1958), e anche agli armatori e proprietari armatori che operano a bordo delle imbarcazioni da loro gestite, escluse le fasi di sospensione per arresto temporaneo obbligatorio o volontario.
Nel contesto dei rapporti di leasing immobiliare, una delle questioni maggiormente controverse e che hanno dato luogo a tanto contenzioso, riguarda la soggettività passiva dell’Imu quando il contratto di leasing è risolto (per svariati motivi), ma l’immobile non è ancora stato materialmente restituito al concedente.
Si tratta di una fattispecie che, se non correttamente inquadrata, può dare origine a contestazioni da parte dei Comuni e a richieste di pagamento nei confronti di soggetti che, di fatto, non sono più tenuti all’imposta.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 11.06.2025, n. 15556, ha fugato ogni dubbio, affermando in modo chiaro che l’Imu è dovuta dal locatore e non dall’utilizzatore a partire dalla risoluzione del contratto, anche se l’immobile non è stato ancora riconsegnato. Il principio affermato si fonda sulla natura patrimoniale dell’Imu, che colpisce il possesso giuridico e non la mera detenzione materiale.
La vicenda sottesa alla pronuncia ha coinvolto una società, utilizzatrice di un immobile in leasing risolto nel 2012, che si era vista recapitare un avviso Imu dal Comune. Ritenendosi ormai priva della titolarità del possesso, la società ha impugnato l’atto sostenendo che, a seguito della risoluzione contrattuale, l’imposta doveva gravare sulla società concedente.
Le Commissioni tributarie di merito hanno accolto il ricorso, condividendo la tesi della contribuente. Tuttavia, il Comune ha impugnato la sentenza in Cassazione, che ha ribaltato l’esito accogliendo il ricorso dell’ente impositore, ma con una motivazione che rafforza il principio secondo cui solo chi ha un titolo giuridico valido può essere considerato soggetto passivo Imu.
In base all’art. 9 D.Lgs. 23/2011, infatti, durante la vigenza del contratto di leasing l’imposta grava sull’utilizzatore. Ma con la risoluzione tale soggettività si estingue. Il locatario non dispone più di un titolo legittimo e quindi viene meno ogni presupposto giuridico per l’imposizione a suo carico.
In pratica, la riconsegna materiale dell’immobile, benché rilevante in sede civilistica, non ha alcun effetto ai fini Imu. Ciò che rileva è il titolo legittimante il possesso.
Con questo arresto, siamo al cospetto del concreto superamento dell’orientamento secondo cui l’Imu rimaneva in capo all’utilizzatore fino alla riconsegna effettiva del bene. La nuova linea, più coerente con la ratio dell’imposta, valorizza la certezza del diritto e il principio di tipicità dei presupposti impositivi.
Il quadro normativo, del resto, è univoco e conferma quanto sin qui riportato in termini di principi applicabili. Invero, l’art. 5 D.Lgs. 504/1992 fissa la soggettività passiva Imu in capo al “possessore di immobili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie”. Il leasing, per sua natura, attribuisce un possesso qualificato all’utilizzatore, ma solo durante la vigenza del contratto e una volta cessato, si ricade nella regola generale. In conclusione, il locatore (concedente) torna a essere possessore giuridico e, quindi, soggetto passivo.
Si delinea con maggiore chiarezza il quadro operativo per l’attuazione del Tax control framework dopo l’approvazione da parte del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del regolamento che disciplina l’iscrizione nell’elenco dei certificatori del rischio fiscale. Alla stessa maniera, il Consiglio nazionale forense dovrebbe completare l’iter nei prossimi giorni.
La scelta del legislatore di prevedere 2 elenchi separati ma coordinati tra loro risponde all’esigenza di rispettare le specificità ordinistiche mantenendo però uniformità procedurale.
Il cuore del sistema di abilitazione risiede nella commissione paritetica, composta da 9 membri: 3 commercialisti, 3 avvocati e 3 rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate. Questo organismo dovrebbe garantire omogeneità di valutazione tra le diverse categorie professionali. La commissione si riunirà mensilmente per esaminare le istanze mentre l’aspetto più significativo è rappresentato dal termine di 90 giorni entro cui deve concludersi l’intero procedimento.
Con la sentenza 23.06.2025, n. 16769 la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento di un dipendente impiegato in un cantiere edile, dichiarando fondato il recesso motivato dalla conclusione delle attività e dall’assenza di ulteriori commesse. Il caso, originato da un ricorso presentato dal lavoratore contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano, ha riguardato un licenziamento per giustificato motivo oggettivo risalente a dicembre 2018.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la valutazione di legittimità deve essere compiuta tenendo conto delle condizioni aziendali esistenti al momento della comunicazione del recesso. La successiva acquisizione di una nuova commessa, se non prevedibile né programmabile, non influisce sulla correttezza della decisione datoriale, neppure in presenza di un’offerta di riassunzione.
Natura oggettiva della cessazione e dovere di verifica – I giudici hanno ritenuto provata la cessazione del cantiere e l’impossibilità di assegnare il dipendente ad altre mansioni compatibili. Il datore di lavoro ha dimostrato l’assenza di cantieri attivi e l’inattività dell’organizzazione in quel preciso frangente, con ciò soddisfacendo l’obbligo di verificare ogni alternativa concreta di ricollocazione.
Recentemente la Cassazione (ord. 5.05.2025, n. 1173) ha fornito chiarimenti sul trasferimento delle detrazioni edilizie agli eredi. In particolare, gli Ermellini hanno cristallizzato un principio cardine. In caso di decesso del beneficiario le rate residue di detrazione potranno essere fruite dall’erede a patto che lo stesso mantenga la “detenzione materiale e diretta” dell’edificio oggetto dell’agevolazione.
La Corte esclude tutti coloro che, pur essendo eredi, siano qualificabili come possessori “mediati” dell’immobile, ad es. nel caso di locazione/comodato. Esaminando la fattispecie della locazione, benché l’erede divenga proprietario dell’edificio in seguito alla successione, chi possiede materialmente l’immobile è il locatario. Tuttavia, nel momento in cui l’immobile viene rilasciato dal locatario, l’erede avrà diritto alle rate di detrazione a partire dal momento in cui diviene il detentore effettivo dello stesso (le rate antecedenti saranno perse!).
L’ordinanza della Corte di Cassazione 13.06.2025, n. 15860 ha riaffermato un principio ormai consolidato in tema di responsabilità solidale del cessionario d’azienda per debiti tributari del cedente, ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 472/1997. In particolare, la Corte ha chiarito che, in caso di cessione d’azienda, il cessionario è pienamente legittimato a impugnare una cartella o un’intimazione di pagamento notificatagli in quanto coobbligato, al fine di far valere, direttamente davanti al giudice tributario, il limite quantitativo della responsabilità solidale, rappresentato dal valore dell’azienda (o ramo) oggetto di trasferimento. Questo limite, come noto, ha natura sostanziale e costituisce elemento strutturale della pretesa tributaria nei confronti del cessionario: da ciò discende che la sua valutazione è di esclusiva competenza del giudice tributario e non del giudice dell’esecuzione.
La Cassazione, accogliendo il terzo motivo di ricorso, ha quindi cassato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice d’appello aveva erroneamente declinato la propria competenza sulla questione, rinviando la stessa alla fase esecutiva.
Con la circolare 3.07.2025, n. 10/E l’Agenzia delle Entrate interviene con un’articolata ricognizione interpretativa sul trattamento fiscale dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, alla luce delle rilevanti modifiche introdotte dall’art. 1, c. 48 della legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), nonché dalla disciplina transitoria delineata dal D.L. 28.02.2025, n. 19, convertito dalla L. 60/2025.
Quadro normativo previgente: tassazione forfetaria e valori ACI – Fino al 31.12.2024, il regime impositivo dei fringe benefit per i veicoli aziendali si fondava sull’art. 51, c. 4, lett. a) del Tuir. In base a tale previsione, per i veicoli immatricolati ex novo e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1.07.2020, il benefit imponibile era calcolato sul 25% del costo di una percorrenza convenzionale di 15.000 km, determinata secondo le tabelle ACI. Percentuali superiori si applicavano in funzione delle emissioni di CO2, in un’ottica ambientale già sensibile. Restava inoltre ferma la disciplina ante 2020 per i contratti stipulati entro il 30.06 dello stesso anno.
Svolta dal 2025 con il nuovo regime strutturale – Dal 1.01.2025, la novella apportata dalla legge di Bilancio riformula integralmente la lett. a) dell’art. 51, c. 4, del Tuir. Il nuovo criterio prevede l’assoggettamento a tassazione del 50% del valore determinato sulla base della percorrenza convenzionale (15.000 km), ridotto al 20% per i veicoli ibridi plug-in e al 10% per quelli a trazione esclusivamente elettrica.
La giurisprudenza di merito ha chiarito che rientrano nell’ambito della definizione di misure protettive tipiche, in grado di inibire disposizioni di legge:
– la sospensione, su istanza di parte, degli obblighi di ricapitalizzazione, ai sensi dell’art. 20 del Codice della crisi;
– la preclusione della possibilità di pronunciare una sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 18, c. 4 del Codice della crisi;
– il divieto di acquisire diritti di prelazione di qualsiasi genere natura, se non concordati con l’imprenditore;
– il divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive o cautelari sul patrimonio o sui beni ovvero ancora, sui diritti con i quali viene esercitata l’attività di impresa ai sensi dell’art. 18, c. 3 del Codice della crisi;
– la sospensione della prescrizione e la non verificazione delle decadenze ai sensi dell’art. 18, c. 3 del Codice della crisi;
– la preclusione per gli interessati dalle misure protettive di rifiutare l’adempimento o di risolvere unilateralmente i contratti in corso, o di anticiparne la scadenza, o di modificarli in danno del debitore, per il solo fatto di vantare crediti insoddisfatti anteriori al deposito dell’istanza;
Sebbene gli infortuni mortali sul lavoro superino di gran lunga altre tipologie di decessi violenti, la discussione pubblica tende a spegnersi rapidamente. Questa aridità di interesse, paragonabile a un “terreno arso dal sole”, è il sintomo di un problema educativo radicato: basta pensare solo al “terribile” termine di “morti bianche” che ancora viene utilizzato, per capire che non riusciamo nemmeno a evolverci nel linguaggio. È in questo contesto che la L. 21/2025, entrata in vigore il 25.02.2025, si configura come un’autentica “speranza di cambiamento”, mirando a rendere la sicurezza sul lavoro un patrimonio collettivo, a partire dalle nuove generazioni.
La L. 21/2025 introduce l’insegnamento delle conoscenze di base del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’educazione civica nelle istituzioni scolastiche italiane. La norma è stata concepita con una struttura essenziale (3 articoli, di cui uno tecnico), modifica l’art. 3, c. 1 L. 92/2019 sull’insegnamento dell’educazione civica, aggiungendo la lettera “h-ter) conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro”.