Il D.M. 7.11.2025, emanato in attuazione dell’art. 53, c. 3 D.Lgs. 209/2023, ha completato gli adempimenti previsti in materia di Global Minimum Tax, disciplinando in modo organico gli obblighi dichiarativi e di versamento delle 3 imposte previste dal sistema GloBE, ovvero l’imposta minima integrativa (IIR), l’imposta minima suppletiva (UTPR) e l’imposta minima nazionale (QDMTT).
Ai fini dichiarativi, i soggetti obbligati coincidono con quelli tenuti al versamento dell’imposta e sono individuati secondo la regola dell’ordine di priorità applicativa stabilita dal decreto legislativo, ovvero: la capogruppo, le partecipanti intermedie o parzialmente possedute per la IIR, i soggetti designati per la UTPR e le imprese o entità a controllo congiunto per la QDMTT. Viene ribadito che l’obbligo dichiarativo prescinde dal fatto che l’imposta sia effettivamente dovuta e, pertanto, si applica anche nei casi di fruizione di regimi di esclusione o semplificati. La dichiarazione deve essere trasmessa entro il 15° mese successivo alla chiusura dell’esercizio, termine che si estende a 18 mesi per l’esercizio transitorio, con un limite minimo assoluto fissato al 30.06.2026.
L’imposta dovuta deve essere pagata in 2 rate: una pari al 90% entro l’11° mese dalla chiusura dell’esercizio e una residua del 10% entro un mese dalla scadenza del termine dichiarativo. È esclusa la possibilità di compensazione con crediti d’imposta diversi.
Il decreto chiarisce inoltre le modalità di gestione delle eccedenze di versamento, ammettendo solo la compensazione verticale per singola imposta o la richiesta di rimborso nei limiti della coerenza con le regole OCSE e UE.
Dal punto di vista sanzionatorio, il D.M. richiama le disposizioni generali previste dai D.Lgs. 471/1997 e 472/1997, ma introduce un regime attenuato per i primi 3 esercizi, escludendo le sanzioni in assenza di dolo o colpa grave (ciò in considerazione delle oggettive complessità applicative della disciplina).
In sintesi, il D.M. 7.11.2025 in commento rappresenta l’atto terminale della filiera informativa prevista in materia di Global minimum tax. A quest’ultimo riguardo può essere opportuno ricordare che:
– il D.M. 25.02.2025 ha introdotto esclusivamente gli obblighi di notifica, ovvero l’obbligo per le imprese localizzate in Italia di segnalare all’Agenzia delle Entrate l’identità del soggetto del gruppo incaricato della futura presentazione della Comunicazione Rilevante (Global Information Return), nei casi in cui questa fosse centralizzata in un altro Stato dotato di “Accordo Qualificato” con l’Italia (questo decreto, di natura preliminare, è finalizzato a garantire il corretto scambio automatico di informazioni ed evitare duplicazioni);
– più recentemente, il D.M. 16.10.2025 ha disciplinato in dettaglio la Comunicazione Rilevante, ovvero la reportistica informativa (distinta dalla dichiarazione fiscale) da presentare entro gli stessi termini previsti dal D.M. 7.11.2025 in commento. Questa Comunicazione (avente una valenza prevalentemente informativa e non impositiva) include dati sulla struttura del gruppo, la determinazione dell’imposta integrativa, le giurisdizioni coinvolte e recepisce il modello standard sviluppato in sede OCSE e DAC 9, da utilizzare sia dai gruppi multinazionali sia da quelli esclusivamente nazionali. Inoltre, il D.M. 16.10.2025 ha introdotto la rendicontazione giurisdizionale semplificata per il periodo transitorio (fino al 2028) e disciplinato le modalità di scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali.
Lo scorso mese di settembre è stato avviato il percorso di riforma della vigilanza degli Enti cooperativi e mutualistici al fine di consentire alla revisione cooperativa di svolgere la sua funzione in maniera coerente con lo sviluppo dei tempi, affrontando nuove tematiche quali la sostenibilità dell’impresa (ESG) e il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il percorso non sarà breve, tenuto conto che una volta entrata in vigore la legge delega, il Governo avrà a disposizione altri 12 mesi per adottare uno o più decreti legislativi per disciplinare la materia, decreti che, a loro volta, dovranno essere trasmessi alle camere per ottenere il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Tuttavia, l’esame dell’attuale testo del disegno di legge consente già di delineare i principi e i criteri direttivi della riforma.
In primis, la riforma dovrà prevedere forme di coordinamento funzionale tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (titolare della revisione cooperativa) e le altre strutture e organismi della pubblica amministrazione per evitare sovrapposizioni con altre forme di controllo.
I dati, i racconti e purtroppo anche la cronaca ci dicono da anni che una delle categorie più vulnerabili in tema di sicurezza sul lavoro è rappresentata dai lavoratori stranieri. Lo sono per tanti motivi, spesso interconnessi: carenze nella formazione, difficoltà linguistiche, condizioni contrattuali poco tutelanti, se non addirittura irregolari. Non è un caso se una parte importante degli infortuni mortali e gravi riguarda proprio manodopera immigrata.
Analizziamo 2 casi reali, tratti dall’archivio INFOR.MO., il sistema di sorveglianza degli infortuni gravi e mortali coordinato da Inail e Regioni.
Il primo episodio si svolge in un turno notturno presso un’azienda di imballaggi. Un lavoratore senegalese sale all’interno di un cassone sistemato sulle forche di un carrello elevatore per riparare un portone bloccato. Il collega alla guida del carrello lo solleva a oltre 3 metri da terra. Una manovra improvvisata, del tutto insicura, che si conclude tragicamente: il lavoratore perde l’equilibrio e precipita, riportando un trauma cranico fatale. Il regolamento aziendale vietava espressamente interventi autonomi di manutenzione, ma quella regola, forse mai compresa appieno, non è bastata a evitare il rischio.
Il secondo caso riguarda un lavoratore brasiliano, attivo con la propria ditta individuale e coinvolto informalmente in un subappalto per il ripristino di una facciata. Mentre opera da solo su una piattaforma elevabile (PLE) a oltre 10 metri di altezza, rimane incastrato tra il cestello e il cornicione dell’edificio, morendo per strangolamento meccanico. Non aveva ricevuto formazione adeguata all’uso della PLE, né risultano verifiche mediche o idoneità sanitaria. Anche in questo caso, il quadro rivela una catena di trascuratezze, affidamenti verbali, attrezzature gestite in modo opaco e l’assenza di un secondo operatore, previsto espressamente dal manuale d’uso della macchina.
Due casi drammatici, diversi ma accomunati da un dato: la fragilità sistemica della posizione del lavoratore straniero, che spesso lavora in condizioni marginali, senza piena consapevolezza dei rischi e senza strumenti reali per tutelarsi. E allora non basta incolpare l’errore umano: serve una strategia culturale e operativa per prevenire l’errore sistemico.
Tra gli strumenti utili in questo senso vi sono i materiali elaborati negli anni da Inail, raccolti anche nel focus tecnico “Comunicazione in materia di salute e sicurezza per i lavoratori stranieri” (dicembre 2024). Si tratta di una vasta produzione informativa pensata per superare le barriere linguistiche e culturali. Tra questi ricordiamo l’opuscolo “Straniero, non estraneo. ABC della sicurezza”, disponibile in 10 lingue, e la collana “Quaderni per immagini” dedicata all’edilizia, con comunicazione visiva essenziale. Vi sono poi materiali specifici per il lavoro domestico (come “Casa si cura”) e manuali per ambienti particolari, come quello navale.
Una menzione a parte meritano i video della serie “Napo”, privi di dialoghi e comprensibili da chiunque. Attraverso l’ironia e la narrazione visiva, veicolano in modo efficace messaggi fondamentali sulla sicurezza.
In conclusione, la sicurezza dei lavoratori stranieri non si risolve con un corso in più o una traduzione. Richiede una progettazione inclusiva, l’impiego di mediatori culturali, una formazione accessibile e continuativa, ma soprattutto la volontà di riconoscere che la diversità nei luoghi di lavoro è una risorsa, non un ostacolo. E che proprio dove la fragilità è più alta, l’obbligo di protezione deve essere più forte.
Il D.L. 31.10.2025, n. 159 ha effetti anche sul settore agricolo, riconoscendo talune agevolazioni ai datori di lavoro virtuosi, relativamente all’ambito della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nel dettaglio, all’art. 1, rubricato “Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell’Inail”, è disposto che:
– l’Inail, a decorrere dal 1.01.2026, è autorizzato a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico e dei contributi in agricoltura, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria. A tal fine, su proposta dell’Inail, si provvederà mediante apposito decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, sentito il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto;
– sono escluse dal riconoscimento del suddetto bonus le aziende che abbiano riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; a tal proposito, nelle more della realizzazione di sistemi informativi di cooperazione applicativa dei dati, l’autorità giudiziaria comunicherà tempestivamente, anche con modalità informatiche, le sentenze definitive di condanna all’Inail (con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell’Economia, su proposta dell’Inail, saranno definite le modalità di attuazione di tale provvedimento, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. de quo).
L’art. 8 D.L. 159/2025 (c.d. “Decreto Sicurezza”) contiene disposizioni inerenti all’erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali.
Più in particolare, a decorrere dal 1.01.2026, entro determinati limiti di spesa previsti dalla norma (26 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026), in aggiunta alle prestazioni riconosciute ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali, l’Inail erogherà annualmente agli alunni delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, dei percorsi di istruzione e formazione professionale, delle università e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), titolari della rendita prevista dall’art. 85 D.P.R. 1124/1965, una borsa di studio finalizzata al sostegno delle relative attività.
Importo – L’importo annuale di tale prestazione sarà pari a:
– 3.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;
– 5.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale;
Un tema fiscale che potrebbe assumere una certa rilevanza nel caso di conferimento di uno studio professionale in una società tra professionisti riguarda il regime fiscale dell’eventuale immobile utilizzato promiscuamente dal professionista (e, quindi, non adibito a esclusivo uso professionale) che viene intestato alla società, pur continuando a essere anche di parziale ausilio alle esigenze personali del professionista conferente.
Lo scrutinio deve dipartire dal congiunto esame degli artt. 65, c. 2 e 43 del Tuir. Come noto l’art. 65, c. 2 raccorda al patrimonio relativo all’impresa tutti i beni appartenenti alla società, mentre l’art. 43 espelle dalla categoria dei redditi fondiari gli immobili relativi all’impresa e gli immobili strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, individuati negli immobili utilizzati esclusivamente per l’attività artistica/professionale.
La risposta del MEF determina l’applicazione dell’art. 84, c. 1 del Tuir: le perdite fiscali devono essere ridotte dei proventi esenti eccedenti i componenti negativi non dedotti. Il chiarimento, però, è criticabile: l’art. 10-bis D.L. 137/2020, infatti, non precisa se si tratti di proventi esenti o esclusi. La distinzione è rilevante, poiché solo i primi limitano il riporto delle perdite. La norma si limita, invece, a sancire che i contributi non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e non rilevano ai fini degli artt. 61 e 109, c. 5 del Tuir, senza ulteriori specificazioni. La posizione del MEF avvalora, quindi, gli accertamenti fiscali che contestano la mancata sterilizzazione delle perdite correlate alla detassazione Covid.
Assonime (11.11.2025) contesta questa interpretazione. In primo luogo, l’art. 10-bis ha natura agevolativa, essendo volto a evitare che l’imposizione riduca l’effettivo beneficio dei contributi concessi in piena crisi economica. La norma riguarda chi, di regola, registrava perdite: la sua ratio era dunque quella di sostenerli, non di limitarne il riporto delle perdite. Inoltre, la norma non qualifica i contributi come esenti, ma solo “irrilevanti ai fini fiscali”: la loro natura, dunque, non può essere automaticamente ricondotta all’art. 84 del Tuir.
Con il D.D. Imprese 12.11.2025, n. 2732 è stata fissata l’apertura della possibilità di presentare il bonus elettrodomestici da parte degli utenti finali. Essi potranno effettuare la domanda di adesione tramite l’app IO o il sito web dedicato a partire dalle ore 7:00 del 18.11.2025.
Il bonus elettrodomestici è un contributo, erogato dal MIMIT e previsto dall’art. 1, c. 107 L. 30.12.2024, n. 207, che incentiva la sostituzione di un elettrodomestico con un modello più efficiente, per promuovere la sostenibilità e la transizione energetica. Il bonus copre fino al 30% del costo di acquisto, con un massimale di:
– 100 euro per nucleo familiare;
– 200 euro per nucleo familiare con ISEE inferiore a 25.000 euro annui.
Sono ammessi esclusivamente gli elettrodomestici ad elevata efficienza energetica di cui all’art. 3 D.M. 3.09.2025 (come ad esempio lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni, piani cottura). L’elenco degli elettrodomestici ammessi al contributo è disponibile online distinti per categoria di prodotto ed è in continuo aggiornamento.
La Nuova Sabatini – Capitalizzazione, agevolazione introdotta dall’art. 21 D.L. 34/2019, ha l’obiettivo di incentivare i processi di capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che vogliono realizzare un programma di investimenti in macchinari, attrezzature, impianti, hardware, software e tecnologie digitali.
I beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese che alla data della presentazione della domanda risultano:
– iscritte nel Registro delle Imprese;
– non in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali liquidatorie;
– non in difficoltà;
– che operino in qualsiasi settore produttivo eccetto “attività finanziarie e assicurative”;
– che abbiano sede legale o unità locale in Italia;
– costituite in forma di società di capitali;
– impegnate in un processo di capitalizzazione;
– non annoverano tra gli amministratori o soci, persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna.
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la sentenza 27.10.2025, n. 28367, è intervenuta su un caso particolare, ma non raro, di licenziamento, che interseca diversi temi, tra cui la sicurezza sul lavoro e il diritto alla salute del lavoratore, il potere disciplinare riconosciuto in capo al datore di lavoro, l’obbligo di fedeltà del lavoratore.
Nello specifico, la Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso proposto dal lavoratore avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, che a sua volta confermava la pronuncia di primo grado, con le quali era stato ritenuto legittimo il licenziamento irrogato dal datore di lavoro.
Venendo ai fatti avvenuti, il medico competente, ossia la figura che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, essendo in possesso dei titoli professionali e dei requisiti previsti dalla normativa, collabora con il datore di lavoro al fine di effettuare la valutazione dei rischi e mette in atto la sorveglianza sanitaria tutelando lo stato di salute e la sicurezza dei lavoratori, aveva valutato l’idoneità allo svolgimento delle mansioni di “Addetto di linea” del lavoratore ricorrente.
Il giudizio del medico era risultato parzialmente positivo, avendo previsto la limitazione della movimentazione manuale dei carichi al di sopra dell’altezza della spalla e della movimentazione manuale di carichi aventi peso superiore ai 18 kg.
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