Finite le ferie estive, il ritorno in studio non dovrebbe significare solo riprendere il lavoro. Il vero valore di questo momento sta nella possibilità di osservare con lucidità la propria organizzazione e decidere dove intervenire.
Settembre è un Capodanno professionale: un’occasione concreta per ridefinire le priorità, liberarsi di pesi inutili e avviare quei progetti capaci di incidere davvero sul medio-lungo periodo.
Vediamo allora le 3 azioni più strategiche che ogni studio può compiere per affrontare al meglio questa ripartenza: fare pulizia, rilanciare i progetti interni, prepararsi al futuro della professione.
1. Pulizie di casa: liberare risorse e lucidità. Ogni studio ha clienti che non pagano, o con posizioni non più sostenibili. Spesso si accettano per abitudine o per timore di compromettere un rapporto storico. Ma se drenano energia, attenzione e liquidità, forse è il momento di lasciarli andare.
Settembre è il periodo giusto per fissare nuove regole e, se serve, interrompere collaborazioni che non portano più valore. È anche il momento per affrontare il tema degli onorari fermi da anni. Anche a fronte di incarichi crescenti, molti studi non hanno mai aggiornato le proprie tariffe. Farlo non vuol dire “chiedere di più”, ma imparare a comunicare il valore generato, ristabilendo un equilibrio Win-Win (cioè, di vittoria e beneficio per entrambe le parti). Poi ci sono quei compromessi faticosi: clienti che non rispettano scadenze pretendono extra non riconosciuti o non mostrano rispetto per la professionalità. Rinegoziare i rapporti o porre nuovi limiti permette di recuperare tempo, energie e spazio mentale.
2. Avviare i progetti che fanno la differenza. Fatta pulizia, il passo successivo è sbloccare ciò che da tempo è rimandato: le attività importanti ma non urgenti, quelle che non bussano ogni giorno alla porta ma che, se affrontate, cambiano il futuro dello studio. La gestione e il controllo dei tempi, ad esempio: dotarsi entro il 2025 di un sistema di pianificazione interno non è un vezzo, ma una condizione per governare efficienza e redditività.
Il marketing e la comunicazione: ancora trascurati da molti, ma sempre più decisivi per distinguersi, raccontarsi e generare nuove opportunità.
Le procedure interne: organizzare i flussi, ridurre gli errori, codificare i processi. Significa lavorare meglio, garantire continuità anche nei momenti di pressione e rendere lo studio meno dipendente dai singoli.
Sono tutti interventi silenziosi ma strategici. Non farli significa restare fermi mentre tutto cambia.
3. Guardare avanti: affrontare i cambiamenti. Il terzo fronte riguarda il futuro della professione. L’intelligenza artificiale non è più un’idea lontana: è già presente nella gestione documentale, nell’analisi dei dati, persino nella consulenza. Chi saprà usarla in modo intelligente avrà un vantaggio concreto. Anche le risorse umane diventano un nodo chiave: attrarre, motivare e trattenere persone di talento è oggi una delle sfide più delicate per qualsiasi studio.
In parallelo, cambia la domanda: le imprese chiedono meno adempimenti e più consulenza strategica, supporto decisionale, visione d’impresa. Chi ripenserà la propria offerta in questa direzione resterà rilevante e competitivo.
Finite le vacanze, il rischio è ricadere nella routine. Ma settembre può (e deve) essere qualcosa di diverso: il mese in cui si fa ordine, si rilancia ciò che conta davvero e si affrontano con coraggio i cambiamenti che stanno trasformando la professione.
Un lavoratore con lunga carriera dirigenziale ha trascorso molti anni in distacchi esteri tra Europa e Asia. Alla cessazione del rapporto ha richiesto il riconoscimento delle incidenze sul Tfr del trattamento estero e dei benefit ricevuti, oltre a poste correlate alla retribuzione variabile e all’indennità supplementare prevista dal contratto collettivo di gruppo.
Il Tribunale ha accolto parte delle domande dopo CTU contabile, mentre la Corte d’Appello ha ampliato il perimetro delle spettanze con nuova istruttoria, condannando la società su indennità supplementare e su più voci utili ai fini Tfr. Su ricorso aziendale, la Corte di Cassazione conferma integralmente la sentenza di secondo grado con l’ordinanza 9.09.2025, n. 24849, chiudendo il contenzioso e ponendo criteri chiari per la qualificazione dei benefici riconosciuti in expatriation package.
Condizione sospensiva e cooperazione leale – Il caso verte sull’art. 25 del contratto collettivo di Gruppo: secondo i giudici, l’indennità extra al lavoratore doveva scattare quando fosse stato firmato l’accordo sindacale previsto dall’art. 411 del Codice di procedura civile.
Se non si riesce a rispettare questa scadenza, è possibile presentare il Modello Redditi PF entro il 31.10.2025. In caso di ulteriore ritardo, il contribuente ha ancora 90 giorni (a partire dal 31.10.2025) per presentare la “dichiarazione tardiva”, la quale è considerata valida ma prevede l’applicazione di una sanzione che può essere ridotta tramite ravvedimento.
Nuove tipologie di redditi possono essere dichiarate con il Modello 730 – A partire da quest’anno, il Modello 730 è stato ampliato per includere la dichiarazione di nuove fattispecie reddituali, che in precedenza richiedevano l’uso del Modello Redditi PF. Nello specifico, sono stati introdotti:
– il Quadro M per redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva, nonché per la rivalutazione dei terreni;
– il Quadro T per indicare plusvalenze derivanti dalla cessione di attività finanziarie (soggette a imposta sostitutiva del 20% o 26%), plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate o in paesi a fiscalità privilegiata, da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o da cripto-attività. Quest’ultimo quadro permette anche di dichiarare le minusvalenze non compensate nell’anno. Si ricorda che le plusvalenze e i redditi da detenzione di cripto-attività sono tassati al 26%.
Chi può presentare il Modello 730 senza un sostituto d’imposta – Possono presentare il Modello 730 senza sostituto d’imposta i contribuenti che nel 2024 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno un sostituto d’imposta nel 2025. In questo caso, devono barrare la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”. Inoltre, possono presentarlo anche i non titolari di partita Iva che hanno esclusivamente redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, come ad esempio chi deve dichiarare solo redditi di terreni e/o fabbricati.
Quadri aggiuntivi del Modello Redditi PF per alcuni contribuenti che presentano il 730 – Alcuni contribuenti che presentano il 730 potrebbero aver bisogno di presentare contestualmente specifici quadri del Modello Redditi PF. Questi includono:
– il quadro RM, se hanno percepito nel 2024 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;
– il quadro RU;
– il quadro RS, se necessario in relazione alla tipologia di credito d’imposta utilizzato, da parte degli agricoltori in regime di esonero che nel 2024 hanno usufruito di crediti d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24. Questi quadri aggiuntivi devono essere presentati insieme al frontespizio del Modello Redditi PF 2025 secondo le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello di dichiarazione.
Come si accede e quali informazioni si possono trovare nel Modello 730 precompilato – Per accedere al Modello 730 precompilato, è necessario entrare nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Una volta effettuato l’accesso, si clicca sull’applicativo dedicato per visualizzare il modello, che può essere confermato, integrato e inviato entro la data di scadenza. Le informazioni principali che si possono trovare nel 730 precompilato sono:
– i dati della Certificazione Unica, inviata all’Agenzia dai sostituti d’imposta;
– oneri deducibili o detraibili comunicati all’Agenzia;
– informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente;
– altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria;
– pagamenti e compensazioni effettuati con il Modello F24.
La Cassazione, con l’ordinanza 4.09.2025, n. 24516, è tornata ancora a pronunciarsi sulla violazione degli artt. 90, c. 8 L. 289/2002 e 109, c. 5 del Tuir, per avere la C.G.T. di secondo grado erroneamente ritenuto la non deducibilità dei costi di sponsorizzazione in ragione dell’asserito sproporzionato impegno di spesa, senza considerare che si trattava di spese di sponsorizzazione in favore di una associazione sportiva dilettantistica, in ordine alle quali è prevista una presunzione assoluta di inerenza, anche sotto il profilo quantitativo.
Partecipe ormai di un consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio anche con la sentenza in commento ha inteso dare continuità, l’art. 90, c. 8 L. 289/2002 ha introdotto, a favore del “soggetto erogante” il corrispettivo (nella specie, la società ricorrente), una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria (e non di rappresentanza) delle spese di sponsorizzazione, a condizione che: il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; sia rispettato il limite quantitativo di spesa; la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor; il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale, senza che abbiano da rilevare requisiti ulteriori.
Il legislatore ha stabilito una presunzione assoluta di deducibilità del costo, rendendo non sindacabile la scelta dell’imprenditore di promuovere il nome, il marchio o l’immagine attraverso iniziative pubblicitarie nel settore sportivo dilettantistico.
Molti commentatori parlano apertamente di “esproprio” della liquidazione, obbligata a confluire in un fondo pensione anziché restare in azienda. Una critica non infondata, se si considera che il trattamento di fine rapporto (Tfr) è nato come salario differito e non come forma di risparmio previdenziale. Ma, al di là della polemica, occorre chiedersi se questa scelta sia davvero penalizzante per il lavoratore o se, al contrario, apra nuove possibilità di pianificazione, soprattutto in chiave di pensione anticipata.
Rita come anticipo pensionistico – Tra gli strumenti più interessanti resi possibili dalla previdenza complementare c’è la Rendita integrativa temporanea anticipata (Rita), che di fatto rappresenta un canale di prepensionamento. Con la Rita, un lavoratore che abbia aderito da almeno 5 anni a un fondo pensione (e che possieda almeno 20 anni di contributi nella previdenza obbligatoria) può utilizzare il capitale accumulato per “accompagnarsi” alla pensione di vecchiaia. Normalmente, l’accesso scatta a 62 anni, ma la norma è più flessibile: chi si trova in inoccupazione da oltre 24 mesi e ha compiuto almeno 57 anni può attivarla con largo anticipo; in questo modo la Rita può coprire fino a 10 anni di reddito, consentendo un’uscita dal lavoro ben prima dei 67 anni richiesti dal sistema pubblico;
Attenzione, però, bisogna ricordarsi che la Rita non è una vera e propria pensione anticipata, ma consiste nell’erogazione frazionata del montante maturato presso il fondo pensione, sino al compimento dei 67 anni: montante che può essere composto, appunto, dal Tfr e dagli eventuali versamenti alla previdenza integrativa.
Il D.Lgs. 26.09.2024, n. 141 ha introdotto disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell’Unione (DNC), avviando una significativa revisione del sistema delle garanzie doganali previsto in precedenza dall’art. 90 del TULD. Con la Determinazione 1.09.2025, n. 562593/RU le Dogane hanno delineato il quadro operativo per l’applicazione concreta delle nuove modalità di riduzione o esonero della garanzia per i diritti doganali.
In base all’art. 51 dell’allegato 1 al D.Lgs. 141/2024 l’Agenzia può autorizzare, su richiesta dell’operatore economico, la riduzione dell’importo della garanzia o l’esonero totale, purché siano soddisfatti determinati criteri e requisiti.
L’istanza per ottenere la riduzione (o esonero) della garanzia deve essere presentata tramite il sistema elettronico Customs Decisions System (CDS), al medesimo ufficio competente che gestisce l’autorizzazione alla garanzia globale (CGU) valida in Italia. L’istanza deve includere l’allegato II, finalizzato alla raccolta delle informazioni necessarie e il termine per il rilascio del provvedimento coincide con i 120 giorni previsti per l’autorizzazione CGU.
A decorrere dal 1.01.2026, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, possono fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché cure mediche frequenti, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Lo prevede l’art. 2, c. 1 L. 106/2025 che estende ai dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74% il diritto a ulteriori 10 ore annue di permesso, con riconoscimento dell’indennità di cui al c. 2 e della copertura figurativa, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.
Nell’attuale contesto lavorativo, emerge con forza un tema centrale per il futuro della sicurezza sul lavoro: l’impiego dei Dispositivi di Protezione Individuale intelligenti (Smart DPI).
Se i DPI tradizionali assolvono un ruolo passivo, proteggendo il lavoratore dal rischio, quelli intelligenti operano attivamente: rilevano pericoli ambientali o fisici, elaborano dati in tempo reale, comunicano con sistemi di monitoraggio o dispositivi mobili e, in certi casi, allertano l’operatore o una centrale operativa. Questi DPI integrano tecnologie come l’Internet of Things (IoT), sensori, moduli GPS, sistemi di allarme, intelligenza artificiale e software dedicati. Si tratta, dunque, di strumenti interattivi e adattivi, capaci di registrare parametri vitali, condizioni ambientali (microclima, ossigeno, gas nocivi) e persino fornire suggerimenti operativi al lavoratore.
Esempi applicativi: dal guanto sensorizzato al progetto Inail – Tra gli esempi virtuosi spiccano:
– guanti intelligenti in grado di riconoscere l’uso corretto nelle varie fasi operative, segnalando all’utilizzatore eventuali omissioni;
– visiere interattive, che rilevano il corretto abbassamento in relazione al rischio;
– tessuti intelligenti (progetto Sense Risc) per il monitoraggio di parametri fisiologici;
– il progetto SMART DPI di Inail, che integra sensoristica in DPI certificati senza comprometterne l’omologazione normativa.
Verso la fine degli anni ’80, molti guardavano con diffidenza quelle strane macchine grigie, convinti che non avrebbero mai preso il posto della fidata macchina da scrivere. Oggi ci ripensiamo sorridendo, mentre ogni scrivania ha il suo bel computer in dotazione. La stessa resistenza al cambiamento si ripresenta ogni volta che una nuova innovazione si affaccia in ogni contesto della vita, anche nella professione naturalmente. Cerchiamo allora di capire cosa si intende per resistenza al cambiamento? È quella forza inconscia che ci porta a rimanere nella zona di comfort, quella voce dentro che dice “va bene così, non rischiare”. Dal punto di vista psicologico, è una naturale reazione difensiva del nostro cervello quando deve affrontare la novità, quindi l’incertezza.
Radici profonde della resistenza – Nel mondo degli studi professionali, le resistenze sono ancora più radicate e sono collettive, perché sono abitudini di lavoro, spesso nascoste sotto procedure consolidate e, come sappiamo, non si cambia la strada vecchia per la nuova se non si è sicuri; e poiché sicuri non si è mai … ecco che è meglio non cambiare.
L’opposizione a decreto ingiuntivo con formulazione di domanda riconvenzionale di competenza (per valore o materia) di un giudice diverso non è di semplice soluzione.
La disciplina del caso di specie risulta dal combinare il contenuto normativo rilevante dell’art. 36 c.p.c. sulle domande riconvenzionali con quello dell’art. 39 c.p.c. sulla continenza di cause, che prevede che, il giudice, preventivamente adito, se è competente a decidere la causa proposta successivamente, dichiari con ordinanza la continenza e fissi un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti a sè.
Il dettato dell’art. 39 riguarda il caso in cui le 2 cause – l’una continente e l’altra contenuta – siano incardinate in tempi diversi dinnanzi a giudici diversi, ma è applicabile ovviamente anche nel caso in cui le due cause siano incardinate in tempi diversi avanti allo stesso giudice (ad esempio con la formulazione di una riconvenzionale).
Il problema si pone quando il giudice preventivamente adito (in via monitoria) non sia competente anche per la causa (riconvenzionale) proposta successivamente (per valore).