Modalità semplificata alternativa al 770 in scadenza il 30.09

L’art. 16 D.Lgs. 1/2024 ha introdotto una semplificazione degli adempimenti fiscali a carico dei sostituti d’imposta. La norma prevede la possibilità, in via sperimentale, di sostituire la dichiarazione dei sostituti d’imposta tradizionalmente resa con il modello 770 con una nuova modalità semplificata di trasmissione dei dati collegata direttamente all’utilizzo del modello F24. Si tratta di un cambiamento che riguarda i contribuenti di dimensioni ridotte, con l’obiettivo dichiarato di ridurre gli oneri amministrativi e di rendere più lineare il rapporto con l’Amministrazione Finanziaria.

La platea dei soggetti ammessi a utilizzare questa procedura pertanto è circoscritta. In base al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 31.01.2025, n. 25978, possono beneficiarne i sostituti d’imposta che:

– corrispondono esclusivamente redditi di lavoro dipendente, assimilato o autonomo;

– operano le ritenute e le trattenute alla fonte, tramite modello F24 utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia;

– al 31.12 dell’anno precedente non hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori.

L’adesione al nuovo sistema avviene per comportamento concludente: chi decide di avvalersene, non presentando il modello 770 ordinario, è vincolato a seguire questa modalità per l’intero periodo d’imposta.

Il cuore della novità consiste nella trasmissione, oltre al modello F24, di un set di informazioni aggiuntive che consentono all’Agenzia delle Entrate di avere un quadro completo delle ritenute operate. Il provvedimento individua in modo dettagliato i dati richiesti. Devono essere indicati l’ammontare delle ritenute e trattenute operate con i relativi codici tributo e periodi di riferimento, la Regione o il Comune in caso di addizionali Irpef, eventuali note esplicative per le casistiche particolari individuate dall’Agenzia; inoltre, va esposto l’ammontare effettivamente versato, gli interessi in caso di ravvedimento, i crediti maturati dal sostituto e utilizzati in compensazione, ulteriori importi a debito o a credito, comprese le sanzioni in caso di regolarizzazioni ed, infine, l’Iban del conto corrente sul quale avviene l’addebito.

Per facilitare l’invio è stato predisposto un apposito “Prospetto delle ritenute/trattenute operate”, allegato al provvedimento, che va trasmesso attraverso i canali telematici dell’Agenzia.

La tempistica di attuazione ha subito un aggiustamento in corso d’opera. In origine il provvedimento n. 25978/2025 fissava il termine al 30.04.2025 per l’invio dei primi dati, con riferimento ai mesi di gennaio e febbraio. In seguito, con il provvedimento 3.06.2025, n. 241540, l’Agenzia delle Entrate ha disposto una proroga al 30.09.2025, ampliando l’arco temporale oggetto di comunicazione. Non si tratta più soltanto dei primi 2 mesi dell’anno, ma di tutte le ritenute operate e versate dal mese di gennaio fino al mese di agosto 2025 compreso. La proroga è motivata dall’esigenza di concedere più tempo agli operatori, in particolare ai sostituti e ai fornitori di software, per adeguarsi alle nuove specifiche tecniche e per testare adeguatamente le procedure.

Questa scelta rappresenta una fase sperimentale, utile per valutare la tenuta del nuovo sistema e la sua capacità di sostituire in modo efficace il modello 770. Per i soggetti che non rientrano nei requisiti, resta fermo l’obbligo di presentare la dichiarazione ordinaria con le consuete modalità.

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Quando la formazione te la prepara l’AI

Notebook LM è sicuramente lo strumento (esiste anche una versione a pagamento) gratuito di AI più sorprendente che un professionista possa sperimentare.

Il funzionamento è semplice: l’utente sceglie un argomento, carica video, siti Internet, testi o si fa suggerire dall’AI fonti e si crea un LMM specializzato che per rispondere utilizzerà principalmente il materiale caricato.

In questa rubrica abbiamo già trattato dello strumento ma c’è una novità che merita attenzione: la generazione di video dinamici. Questa funzione non si limita a una trasposizione testuale, ma integra immagini, animazioni e narrazione sintetica, consentendo di trasformare materiali scritti in contenuti visivi di forte impatto.

Video generati da documenti: caricando un report, una presentazione o articoli tecnici, Notebook LM può estrarne i punti chiave e trasformarli in un video breve con grafica coerente e voce narrante, l’utente può scegliere toni (professionale, divulgativo, accademico), durata del video, e talvolta anche palette cromatiche o stile visivo, grazie al supporto multimodale; il sistema può attingere non solo da testi ma anche da immagini, grafici e slide già presenti nei file caricati.

Aumento automatico in busta paga tra le proposte per la Manovra 2026

La questione del rinnovo dei Ccnl assume rilevanza strategica nella tutela del valore reale delle retribuzioni e il Governo punta ad accelerare i processi di contrattazione collettiva attraverso l’introduzione di sistemi automatici di perequazione salariale. Si comincia a parlare della legge di Bilancio 2026 e, tra le proposte circolate nell’ultimo periodo, si profila una potenziale novità che prevede in pratica l’introduzione di aumenti salariali automatici alla scadenza dei contratti collettivi nazionali, anche senza il rinnovo formale dell’accordo.

Il decorso del termine di 24 mesi dalla scadenza contrattuale, in assenza di rinnovo, comporterebbe l’attivazione di un sistema di perequazione automatica delle retribuzioni in funzione anti-inflazionistica. L’incremento verrebbe riconosciuto mediante strumenti di detassazione, assicurando un beneficio economico immediato senza incidere direttamente sul costo aziendale del lavoro. Una volta perfezionato il nuovo accordo collettivo, le disposizioni contrattuali aggiornate sostituirebbero l’adeguamento provvisorio, preservando la centralità della contrattazione di categoria, pur assicurando protezione economica ai lavoratori.

La questione assume particolare rilevanza se si considera l’ampiezza del fenomeno dei contratti scaduti. I numeri fotografano una situazione critica: secondo il Ministero del Lavoro, oltre 6,3 milioni di dipendenti (il 43,7% del totale) operano con contratti in attesa di rinnovo. Il fenomeno colpisce particolarmente il settore pubblico, coinvolgendo dipendenti della Pubblica Amministrazione, ministeri, enti pubblici, agenzie fiscali, sistema sanitario, ricercatori universitari ed enti locali. Si tratta di una platea di lavoratori che subisce da tempo l’erosione del potere d’acquisto, trovandosi intrappolata tra estenuanti trattative sindacali e l’impatto dell’inflazione sui salari reali. La proposta persegue una duplice finalità: da un lato, mira a proteggere immediatamente il potere d’acquisto dei lavoratori attraverso un meccanismo di perequazione retributiva automatica; dall’altro, intende stimolare la contrattazione collettiva. La prospettiva di un adeguamento automatico potrebbe infatti incentivare le parti sociali a concludere più rapidamente i rinnovi, evitando stagnazioni negoziali prolungate.

Per alcuni, l’iniziativa rappresenterebbe anche un significativo ridimensionamento del ruolo tradizionale dei sindacati, introducendo un elemento di automaticità che limita il potere contrattuale delle organizzazioni rappresentative. Al contempo, sono allo studio dell’Esecutivo politiche di incentivazione fiscale ed economica destinate a ottimizzare i tempi della contrattazione collettiva.

Se fosse realmente approvata, la misura costituirebbe una svolta epocale nel sistema delle relazioni industriali e l’adeguamento automatico diventerebbe uno strumento permanente di tutela, particolarmente prezioso i lavoratori di settori che vedono le proprie retribuzioni “bloccate” per periodi prolungati. Tra gli ulteriori interventi in corso di valutazione, il Governo esamina l’introduzione di una tassazione agevolata (flat tax) per straordinari, lavoro festivo e notturno. Il meccanismo sostituirebbe l’ordinaria imposizione Irpef con un’aliquota ridotta, sul modello di quella prevista per i premi di produttività. Anche in questo caso, l’intento è aumentare il reddito netto dei lavoratori, incentivando le prestazioni straordinarie. La misura, con aliquote variabili dal 5% al 15%, rappresenta un’opzione per la prossima Manovra, seppur condizionata alla determinazione di limiti reddituali e massimali per la retribuzione aggiuntiva.

Percorso di approfondimento in area Lavoro

Falegname, fabbro e lattoniere. Fatture in rivalsa o reverse charge?

La disciplina del reverse charge nel settore dell’edilizia è contenuta, com’è noto, nell’art. 17, c. 6 D.P.R. 633/1972:

– alla lettera a-ter), introdotta dal 2015, per talune prestazioni di servizi relative agli edifici;

– alla lettera a), che è operativa fin dal 2007 nell’edilizia (non solo edifici) ma limitatamente ai soli rapporti di subappalto che, dal 2015, non siano disciplinati dalla citata lettera a-ter).

Al netto delle numerose incertezze che continuano a imperversare sulla materia, è comunque assodato che, tanto per l’una quanto per l’altra disposizione, il reverse non coinvolge in linea di principio, a prescindere dalla tipologia di contratto che lega gli operatori, le forniture effettuate dal medesimo fabbricante dei beni ovvero dall’impresa manifatturiera che quindi fattura con rivalsa dell’Iva.

Falegname e infissi – Inequivocabile, nel senso descritto, il caso del falegname/carpentiere (16.23.XX Ateco 2007; 16.23.29 e 16.25.00 Ateco 2025) relativo alla produzione e installazione di infissi che rimane estraneo al reverse charge in quanto detta attività non è riconducibile al settore edile (circolare Ag. Entrate n. 11/E/2007, par. 5.3); in tal senso depongono anche le ultime note Ateco 2025 laddove precisano che dalla sezione F “costruzioni” sono escluse “le operazioni di fabbricazione non eseguite in cantere … e la fabbricazione e consegna di strutture e parti di edifici in legno o in metallo prefabbricati che richiedono solo un minimo di lavori di costruzione in loco (nel sito di costruzione)”. 

L’assoluzione penale potrebbe non bastare per la debenza del tributo

A fronte della considerazione evidenziata dalla ricorrente che i fatti posti a fondamento dell’avviso di accertamento erano gli stessi contestati al legale rappresentante della società contribuente in sede penale, nella quale, tuttavia, lo stesso legale rappresentante era stato assolto “perché il fatto non sussiste”, con sentenza del Tribunale di Brindisi 5.06.2020, n. 480, passata in giudicato, e della richiesta di assumere come travasabile nel processo tributario tale giudicato penale per la piena convergenza dei fatti materiali in esso accertati, ai sensi del neo introdotto art. 21-bis D.Lgs. 74/2000, la Cassazione, con l’ordinanza 5.09.2025, n. 24622 ha ritenuto opportuno il rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa della decisione delle Sezioni Unite Civili, con riferimento alla questione rimessa dalla Sezione tributaria, con l’ordinanza 4.03.2025, n. 5714, in ordine alla riferibilità del disposto di cui al cit. art 21-bis alla sola sanzione o anche all’imposta.

Nel caso in esame, con riferimento ai fatti da cui è derivato l’avviso di accertamento nei confronti della società, si è pronunciato il giudice penale, con sentenza definitiva di assoluzione nei confronti del legale rappresentante della società. 

Mancato deposito dei bilanci e rischio di scioglimento

L’omessa approvazione e il mancato deposito dei bilanci per 2 esercizi consecutivi non rappresentano soltanto un inadempimento formale, ma possono tradursi in una delle cause legali di scioglimento delle società di capitali. L’edizione 2025 del Manuale operativo Unioncamere conferma tali rischi, accanto alle consuete istruzioni tecniche su modulistica elettronica e procedure telematiche. Il documento, rivolto a imprese e professionisti, sottolinea infatti il legame tra obblighi di bilancio e continuità societaria.

L’art. 2484, n. 3 c.c. prevede, infatti, lo scioglimento delle società di capitali per “impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea”. La giurisprudenza ha più volte chiarito come il mancato deposito dei bilanci per più esercizi consecutivi possa costituire indizio concreto di tale situazione patologica. Secondo la Corte di Appello di Bologna (sentenza 18.05.1999) e il Tribunale di Brescia (24.06.2011), la mancata approvazione del bilancio per 2 esercizi consecutivi è sufficiente a configurare l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea e, quindi, la causa legale di scioglimento. In tal senso si era già espresso anche il Tribunale di Bologna (28.12.1998). Una posizione ancora più rigorosa è stata assunta dal Tribunale di Prato (17.12.2009), che ha ritenuto integrata la causa di scioglimento già in caso di mancata approvazione per un solo esercizio.

Queste pronunce delineano un quadro in cui l’inerzia assembleare nella fase di approvazione del bilancio non è un mero inadempimento formale, ma un segnale di paralisi dell’organo sovrano della società.

Aspetti fiscali del contratto di co-working

Lineamenti del contratto – Unico ufficio o spazio di lavoro condiviso, per un tempo determinato, da più soggetti, quali liberi professionisti, lavoratori subordinati, imprenditori, piccole imprese e start-up al fine di ottimizzare le spese, semplificare la gestione e avvalersi di una struttura già pronta all’uso.

Il contratto di co-working offre la possibilità di usufruire di servizi comuni, di un ambiente collaborativo ed è caratterizzato da una grande flessibilità: gli utenti possono optare tra diverse opzioni di utilizzo, che variano per durata (giornaliera, mensile, annuale) e per accesso ai vari servizi offerti, come connessione Internet, sale riunioni, spazi relax ed eventi di formazione o networking. Trattasi di un contratto a titolo oneroso in quanto l’utilizzatore corrisponde al concedente la tariffa d’uso secondo quanto pattuito.

Le parti contrattuali possono quindi, essere così distinte:

– concedente o gestore (persona fisica o società) proprietario di un immobile idoneo a essere a suddiviso in postazioni per ufficio;

– utilizzatore, rappresentato da un libero professionista o da dipendenti aziendali che necessitano di locali attrezzati per svolgere l’attività amministrativa.

Normalmente, il concedente, oltre ad offrire una postazione PC con annesso arredo ufficio, può garantire ai co-workers una varietà di servizi che sono quasi sempre compresi del contratto di co-working, tra i quali le utenze, pulizia ambienti, servizi igienici, area relax, servizio portineria, ecc.

Bonus elettrodomestici 2025: manca ancora l’attivazione

Il decreto interministeriale MIMIT-MEF ha reso non del tutto operativa la misura di sostegno per l’acquisto di grandi elettrodomestici prevista per il 2025. Introdotta dalla legge di Bilancio 2025 e successivamente modificata dal D.L. 19/2025, l’agevolazione consiste in un contributo destinato a chi acquista prodotti ad alta efficienza energetica, fabbricati all’interno dell’Unione Europea. Il beneficio è subordinato alla consegna di un vecchio apparecchio della stessa tipologia, da avviare correttamente al riciclo.

Il bonus elettrodomestici 2025 viene erogato sotto forma di voucher digitale, utilizzabile come sconto diretto sul prezzo d’acquisto praticato direttamente dal venditore in fattura. L’importo può coprire fino al 30% del valore del bene, con un contributo che non può superare 100 euro. Per le famiglie con ISEE ordinario inferiore a 25.000 euro, il limite è elevato a 200 euro. Per ottenere il beneficio, è obbligatorio consegnare al rivenditore un vecchio elettrodomestico della stessa tipologia, ma con classe energetica più bassa. Sarà poi il venditore a gestire lo smaltimento tramite la filiera RAEE.

Nuove risorse per il fondo innovazione

Con un comunicato pubblicato il 2.09.2025, Ismea ha reso noto il rafforzamento del “Fondo per l’innovazione in agricoltura”, istituito dalla legge di Bilancio 2023 per promuovere la modernizzazione dei settori agricolo, ittico e agromeccanico. La dotazione cresce di ulteriori 47 milioni di euro grazie al D.L. 95/2025, portando così le risorse complessive a 222 milioni, oltre ai residui non ancora utilizzati del bando 2023.

Il Fondo sostiene investimenti finalizzati ad accrescere la produttività attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili: sistemi digitali per la gestione d’impresa, robotica, sensoristica, piattaforme e infrastrutture 4.0, soluzioni per ridurre l’impiego di acqua e sostanze chimiche, oltre all’utilizzo di sottoprodotti agricoli. Particolare attenzione è rivolta all’acquisto di macchinari e attrezzature per agricoltura e zootecnia, nonché a investimenti dedicati alla pesca e all’acquacoltura, conformi al Regolamento europeo 2022/2473.

ISO 9001:2026, la qualità incontra la sostenibilità e l’innovazione

La revisione della norma ISO 9001, attesa per il 2026, si presenta come un passaggio epocale. Rispetto all’edizione 2015, caratterizzata da un impianto tradizionale e focalizzato sul miglioramento dei processi interni, la nuova versione amplia l’orizzonte: la qualità diventa strumento per governare complessità globali, transizione sostenibile e innovazione digitale. La struttura stessa del documento è stata aggiornata, con un linguaggio più chiaro e sezioni armonizzate con altri standard ISO.

Contesto: sostenibilità e clima al centro – L’analisi del contesto organizzativo non si limita più alla distinzione interno/esterno, ma incorpora fattori cruciali come cambiamento climatico, scarsità delle risorse e impatti ESG. Ciò implica che le aziende dovranno sviluppare una sensibilità strategica verso rischi e opportunità ambientali, sociali ed economici, non più considerati elementi collaterali, ma variabili decisive per la continuità operativa.

Stakeholder ed etica della leadership – Le parti interessate assumono un profilo più definito: stakeholder ESG, organismi internazionali e comunità locali entrano formalmente nel perimetro della qualità. La leadership, da ruolo di supervisione, evolve verso una responsabilità diretta sugli impatti ESG.

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