Accertamento, riscossione e contenzioso
26 Marzo 2025
Entro il 31.03.2025 devono versare le imposte sostitutive coloro che hanno aderito al concordato preventivo biennale e che decidono di avvalersi anche del regime del ravvedimento correlato.
Entro il 31.03.2025 il versamento delle imposte sostitutive della sanatoria, fruibile da chi ha aderito al concordato preventivo biennale nella scorsa ondata dichiarativa.
La sanatoria, o regime del ravvedimento, è stata introdotta dall’art. 2-quater D.L. 113/2024 (decreto Omnibus) e permette, dopo il pagamento di un’imposta sostitutiva, di evitare, sugli anni “ravveduti” (dal 2018 al 2022 o anche solo alcuni di questi) accertamenti analitico-contabili, analitico-induttivi, induttivi extra-contabili (o induttivi puri), ossia accertamenti di cui all’art. 39 D.P.R. 600/1973, determinati in base alle scritture contabili, nonché accertamenti Iva determinati sulla base delle scritture contabili o anche su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, ai sensi dell’art. 54, c. 2, 2° periodo, D.P.R. 633/1972.
La base imponibile su cui calcolare questa imposta sostitutiva, ai fini Irpef/Ires è data dalla differenza tra il reddito dichiarato nell’annualità prescelta (dal 2018 al 2022 o alcuni di essi) e lo stesso reddito dichiarato nell’annualità prescelta (dal 2018 al 2022 o alcuni di essi) incrementato del:
– 5% con ISA = 10;
– 10% con ISA compreso tra 8 e 10;
– 20% con ISA compreso tra 6 e 8;