Accertamento, riscossione e contenzioso

26 Marzo 2025

Al 31.03.2025 la prima o unica rata per la sanatoria legata al CPB

Entro il 31.03.2025 devono versare le imposte sostitutive coloro che hanno aderito al concordato preventivo biennale e che decidono di avvalersi anche del regime del ravvedimento correlato.

Condividi:

Entro il 31.03.2025 il versamento delle imposte sostitutive della sanatoria, fruibile da chi ha aderito al concordato preventivo biennale nella scorsa ondata dichiarativa.

La sanatoria, o regime del ravvedimento, è stata introdotta dall’art. 2-quater D.L. 113/2024 (decreto Omnibus) e permette, dopo il pagamento di un’imposta sostitutiva, di evitare, sugli anni “ravveduti” (dal 2018 al 2022 o anche solo alcuni di questi) accertamenti analitico-contabili, analitico-induttivi, induttivi extra-contabili (o induttivi puri), ossia accertamenti di cui all’art. 39 D.P.R. 600/1973, determinati in base alle scritture contabili, nonché accertamenti Iva determinati sulla base delle scritture contabili o anche su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, ai sensi dell’art. 54, c. 2, 2° periodo, D.P.R. 633/1972.

La base imponibile su cui calcolare questa imposta sostitutiva, ai fini Irpef/Ires è data dalla differenza tra il reddito dichiarato nell’annualità prescelta (dal 2018 al 2022 o alcuni di essi) e lo stesso reddito dichiarato nell’annualità prescelta (dal 2018 al 2022 o alcuni di essi) incrementato del:

– 5% con ISA = 10;

– 10% con ISA compreso tra 8 e 10;

– 20% con ISA compreso tra 6 e 8;

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2026 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits · Whistleblowing