Imposte dirette

19 Novembre 2025

Busta paga: le insidie del secondo e unico acconto Irpef

Il secondo/unico acconto Irpef da modello 730 si trattiene in un’unica soluzione sulla retribuzione corrisposta a novembre. Caratteristiche che possono mettere in difficoltà imprese e professionisti.

Il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta è tenuto a effettuare in busta paga le operazioni di conguaglio delle imposte risultanti dai modelli 730-4 dei dipendenti ricevuti in via telematica dall’Agenzia Entrate. Le operazioni si concretizzano, a seconda dei casi, nel rimborso del credito fiscale o, al contrario, nella trattenuta del debito nei confronti dell’Erario come risultano dalla liquidazione definitiva delle imposte di cui alla dichiarazione dei redditi. Tanto il rimborso quanto la trattenuta agiscono direttamente sul netto da liquidare al dipendente, senza pertanto influenzare gli imponibili previdenziali e fiscali.

Mentre la maggior parte delle somme dovute all’Erario sono dilazionabili in più cedolini paga (pur subendo la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi) il secondo o unico acconto di Irpef e cedolare secca a carico del contribuente dev’essere trattenuto in un’unica soluzione.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Trattenuta in busta paga del secondo/unico acconto Irpef – Nell’ipotesi in cui il modello 730-4 ricevuto dall’Agenzia delle Entrate contenga somme dovute dal contribuente a titolo di seconda o unica rata di acconto di Irpef e/o cedolare secca, il datore di lavoro (sostituto d’imposta) ne trattiene l’importo sulla retribuzione corrisposta nel mese di novembre.

Eccezion fatta per le ipotesi di incapienza, il secondo/unico acconto non può essere rateizzato ed è recuperato in un’unica soluzione in cedolino.

Come opera il datore di lavoro? Le somme risultanti dal modello 730-4 vengono inserite dal datore di lavoro in busta paga come trattenute che agiscono direttamente sul netto, quest’ultimo ottenuto dopo aver applicato i contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e le ritenute fiscali per Irpef e addizionali. Ne consegue che il secondo o unico acconto non ha alcuna influenza sull’imponibile fiscale e previdenziale del dipendente.

Ipotizziamo che la retribuzione corrisposta a novembre sia pari a 3.028,28 euro lordi. Il datore di lavoro trattiene dalle competenze lorde: 286,36 euro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente; 606,87 euro a titolo di Irpef netta; 38,39 euro a titolo di addizionale regionale a saldo; 21,34 euro per addizionale comunale a saldo; 9,16 euro per addizionale comunale in acconto.

Ne consegue che il netto del mese corrisponde a 3.028,28 – 286,36 – 606,87 – 38,39 – 21,34 – 9,16 = 2.066,16 euro.

Dal momento che il 730-4 ricevuto dall’Agenzia Entrate riporta un secondo / unico acconto Irpef pari a 1.273,00 euro il netto da liquidare al dipendente si riduce a 2.066,16 – 1.273,00 = 793,16 euro.

Incapienza – Nel caso in cui la retribuzione corrisposta nel mese di novembre risulti insufficiente per trattenere l’intero importo dovuto a titolo di secondo o unico acconto, la somma residua è recuperata dalla retribuzione corrisposta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40%.

Se anche la retribuzione liquidata a dicembre non è di importo tale da permettere l’intero recupero delle somme dovute all’Erario, il datore di lavoro è tenuto a informare il contribuente affinché questo provveda in autonomia (con le modalità ordinarie) al pagamento del residuo entro la data ordinaria del 31.01, maggiorando le somme dello 0,40% mensile, considerando anche il mese di gennaio.

Termine ultimo il 16.01.2026 – In definitiva, per effetto di quanto appena descritto, il termine ultimo per il versamento all’Erario, da parte del sostituto d’imposta, delle somme recuperate in busta paga a titolo di secondo o unico acconto di Irpef / cedolare secca, comprensivo della maggiorazione dell’interesse dello 0,40%, è fissato al 16.01 del periodo d’imposta successivo quello di presentazione del modello 730.

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