Imposte dirette
14 Novembre 2025
Assonime contesta la risposta del MEF all’interrogazione parlamentare 5-04589 del 29.10.2025, secondo cui i contributi erogati a fronte della pandemia Covid-19 sono proventi esenti, con riflessi fiscali negativi sul riporto delle perdite.
La risposta del MEF determina l’applicazione dell’art. 84, c. 1 del Tuir: le perdite fiscali devono essere ridotte dei proventi esenti eccedenti i componenti negativi non dedotti. Il chiarimento, però, è criticabile: l’art. 10-bis D.L. 137/2020, infatti, non precisa se si tratti di proventi esenti o esclusi. La distinzione è rilevante, poiché solo i primi limitano il riporto delle perdite. La norma si limita, invece, a sancire che i contributi non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e non rilevano ai fini degli artt. 61 e 109, c. 5 del Tuir, senza ulteriori specificazioni. La posizione del MEF avvalora, quindi, gli accertamenti fiscali che contestano la mancata sterilizzazione delle perdite correlate alla detassazione Covid.
Assonime (11.11.2025) contesta questa interpretazione. In primo luogo, l’art. 10-bis ha natura agevolativa, essendo volto a evitare che l’imposizione riduca l’effettivo beneficio dei contributi concessi in piena crisi economica. La norma riguarda chi, di regola, registrava perdite: la sua ratio era dunque quella di sostenerli, non di limitarne il riporto delle perdite. Inoltre, la norma non qualifica i contributi come esenti, ma solo “irrilevanti ai fini fiscali”: la loro natura, dunque, non può essere automaticamente ricondotta all’art. 84 del Tuir.
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