Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
19 Novembre 2025
Dal 18.11.2025 si apre la fase decisiva per non perdere il beneficio fiscale sul Mezzogiorno.
Dal 18.11.2025 al 2.12.2025 le imprese, che hanno già inviato la comunicazione “originaria” per poter beneficiare del credito di imposta Zes Unica entro il 30.05.2025, devono presentare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione integrativa. Senza questo passaggio il credito decade in modo definitivo e non resta alcun margine per una sanatoria successiva.
La comunicazione integrativa serve ad attestare che gli investimenti indicati a suo tempo nella domanda sono stati effettivamente realizzati entro il 15.11.2025, con importi, fatture e certificazioni del revisore allineate alla contabilità.
Sul piano territoriale restano confermate le aree ammissibili: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e parti dell’Abruzzo. Conta il luogo dove è fisicamente localizzato il bene agevolato, non solo la sede legale dell’impresa.
Uno degli aspetti più complessi riguarda il limite massimo degli investimenti: nel modello integrativo non è possibile indicare importi superiori a quelli comunicati nella domanda originaria. È una regola semplice, ma con risvolti pesanti. Se un’impresa ha sostenuto costi maggiori rispetto al preventivo iniziale non potrà fruirne ai fini del credito per la parte eccedente la prenotazione; se invece gli investimenti effettivi sono inferiori, si dovrà indicare l’importo reale e il credito verrà ridimensionato di conseguenza.
La comunicazione integrativa deve contenere non solo la conferma dei beni acquistati, ma anche l’ammontare del credito d’imposta maturato, i riferimenti alle fatture elettroniche, i dati della certificazione del revisore legale prevista dal D.M. 17.05.2024, che attesta la corrispondenza delle spese alla documentazione contabile e il loro effettivo sostenimento. In caso di acconti fatturati tra il 20.09.2023 e il 31.12.2024, relativi a investimenti completati nel 2025, la certificazione deve ricostruire il collegamento tra acconto e bene finale, in modo che la catena documentale sia chiara e verificabile.
Un passaggio delicato riguarda la dimensione dell’impresa. Con la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 168/2025 è stato chiarito che, ai fini della percentuale di agevolazione rileva la dimensione al momento di invio della comunicazione integrativa, non quella cristallizzata nella prima comunicazione.
Sotto il profilo operativo la comunicazione integrativa va inviata esclusivamente per via telematica, utilizzando il modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 25972/2025, aggiornato al 7.11.2025, e il software “ZES UNICA INTEGRATIVA2025”. Il file può essere trasmesso direttamente dal beneficiario oppure tramite intermediari abilitati ai sensi dell’art. 3, cc. 2-bis e 3 D.P.R. 322/1998. Il sistema rilascia una ricevuta che attesta la presa in carico o segnala lo scarto.
È importante ricordare che, come indicato dall’Agenzia, si considera tempestiva anche la comunicazione inviata tra 28.11.2025 e 2.12.2025 ma scartata dai servizi telematici, purché ritrasmessa entro il 7.12.2025.
Situazione diversa per gli investimenti acquisiti in leasing o non documentabili tramite fattura elettronica. In questi casi occorre attendere la verifica del Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. La certificazione va trasmessa alla casella PEC creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento che determina la percentuale.
Un ulteriore livello di attenzione riguarda gli adempimenti antimafia. Se il credito supera 150.000 euro, considerando anche la quota maturata con la ZES 2024, si applicano le verifiche previste dal D.Lgs. 159/2011 e dall’art. 1, c. 52 L. 190/2012. Sono richieste dichiarazioni sostitutive dei soggetti coinvolti e dei conviventi, oppure la prova dell’iscrizione nelle white list delle Prefetture.
Resta il limite complessivo di spesa pari a 2,2 miliardi. Solo dopo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sulla percentuale di riparto, atteso entro il 12.12.2025, il contribuente potrà utilizzare il credito in compensazione con F24 tramite codice 7034.
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