Altre imposte indirette e altri tributi

18 Marzo 2025

Criteri per individuare l’aliquota in materia di imposta di registro

Il D.Lgs. 18.09.2024, n. 139 e il D.Lgs. 14.06.2024, n. 87 hanno modificato la disciplina delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo e degli altri tributi minori. Si sintetizzano le novità in tema di cessione di azienda.

L’art. 2, c. 1, lett. i) D.Lgs. 139/2024 ha riformulato il c. 4 dell’art. 23 D.P.R. 131/1986 (TUR), prevedendo che nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa “si applicano le aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l’azienda o il ramo di azienda, sulla base dell’imputazione a tali beni di una quota parte del corrispettivo da individuare secondo una ripartizione indicata nell’atto o nei suoi allegati. Per i crediti aziendali si applica sulla quota parte di corrispettivo a essi imputata l’aliquota prevista per le cessioni di crediti. Ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore. In assenza della suddetta ripartizione, si applica la disposizione del comma 1”.

Al riguardo, lo scopo della riforma è stabilire espressamente le condizioni in presenza delle quali, nei casi di cessione di un’azienda o di un ramo aziendale, sono applicabili, separatamente, le diverse aliquote previste per il trasferimento dei singoli beni e diritti che lo compongono, in luogo di un’aliquota unica (ossia quella più elevata tra le diverse aliquote previste per i singoli beni e diritti inclusi nel compendio aziendale). 

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