Imposte dirette

23 Agosto 2025

CU assente e dichiarazione dei redditi, cosa fare

Come ogni anno, alcuni contribuenti si trovano in difficoltà con la propria dichiarazione dei redditi, perché la società per cui lavoravano è in liquidazione o fallita e la loro CU è inesistente.

Quando una società entra in fallimento o in liquidazione giudiziaria, può succedere che non venga emessa la Certificazione Unica (CU) per i dipendenti o i collaboratori. Chi si ritrova in questa situazione spesso scopre, solo al momento del 730, che molti CAF non gli offrono assistenza fiscale. Il motivo è chiaro, anche se poco conosciuto: senza CU, non è possibile apporre il visto di conformità. A ricordarlo è stata la recente guida dell’Agenzia delle Entrate: “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024” che lapidaria indica: “Il modello di CU, salvo i casi sopra evidenziati, non può essere sostituito da nessuna altra documentazione (buste paga, autocertificazione, ecc.); pertanto, in assenza di tale modello, il contribuente è escluso dall’assistenza fiscale dei CAF e dei professionisti abilitati (circolare 20.04.2005 n. 15/E, risposta 3)”.

Nella circolare riportata viene proprio richiesto all’Agenzia delle Entrate il caso in esame: “In taluni casi, i dipendenti di aziende sottoposte a procedure concorsuali non ottengono il rilascio del CUD. Quale è la procedura da seguire al fine dell’apposizione del visto di conformità?”. La risposta fornita è altrettanto chiara: “Il visto di conformità sulle ritenute effettuate deve essere conseguente alla verifica della relativa certificazione (CUD). In assenza di CUD non è possibile effettuare la verifica a base del visto di conformità e, pertanto, il dipendente non potrà usufruire dell’assistenza fiscale dei CAF”.

Nell’ambito del fallimento o della liquidazione giudiziaria, l’onere dell’elaborazione e rilascio della Certificazione Unica (CU) ricade sul curatore, che assume il ruolo di sostituto d’imposta durante il perdurare della procedura. In caso di mancata consegna della Certificazione Unica è bene che il contribuente solleciti il curatore per raccomandata A/R o PEC. In caso di silenzio, prima di ogni successivo step, va verificata l’eventuale presenza della CU mancante nel precompilato o ancora meglio nel cassetto fiscale del contribuente. Se anche questa ricerca è infruttifera va denunciata la violazione al competente Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza.

In virtù del fatto che tutte le strade sono state tentate e permanendo comunque la mancanza della CU, come già indicato, non è possibile ottenere il visto di conformità e si dovrà rinunciare all’utilizzo del modello 730/2025 elaborato da un CAF o da un professionista abilitando. La soluzione, a questo punto, che per prassi, senza riferimenti normativi espliciti, viene utilizzata è la redazione del modello redditi PF2025. Attenzione, ovviamente, a non ricadere in una delle altre fattispecie ove venga richiesto il visto di conformità per non finire nuovamente nell’impasse.

Nel modello PF, dunque, si dovranno inserire i dati estrapolati dalle buste paga con l’accortezza di tenere bene a disposizione tutta la documentazione perché è altamente probabile che l’Agenzia delle Entrate richieda chiarimenti per le difformità rilevata rispetto ai propri database. Con questa soluzione, è bene sottolineare, che vengono utilizzati dei valori approssimativi, perché privi, per l’appunto, di certificazione con tutti i rischi che ne possono conseguire.

Rimane sempre preferibile, auspicabile e prioritaria la necessità di sollecitare ed ottenere, dunque, la CU da parte del curatore.

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