Diritto del lavoro e legislazione sociale

26 Marzo 2024

Il D.L. 19/2024 (PNRR) e la congruità della manodopera in edilizia

Un’ulteriore novità in tema di congruità della manodopera in edilizia è stata introdotta dal D.L. 19/2024.

Cosa affronteremo in questo articolo:

  1. Quale novità è stata introdotta dal Decreto cd. PNRR?

Il D.L. 2.03.2024 n. 19, all’art. 29 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare) introduce una modifica anche all’istituto della congruità della manodopera, già regolamentato dal D.M. 143/2021 e già più volte integrato tramite accordi delle parti sociali, pareri e normative.

Come rapido promemoria, la verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici (tutti) che di quelli privati (con importo complessivo dell’opera uguale o superiore a 70.000 euro), eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Da considerare rientranti nel settore edile sono tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche tenuto conto di quanto riportato nell’allegato X al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

Si ricorda che la congruità della manodopera viene gestita tramite il portale CNCE_EdilConnect e che per le DNL inviate dal 1.03.2023 è attiva la cd. procedura di Alert che consente alle Casse Edili di agire in qualità di delegate al fine della verifica di congruità anche qualora l’azienda affidataria non dovesse procedere con la richiesta.

Quale novità è stata introdotta dal Decreto cd. PNRR?

In primis viene evidenziato l’obbligo di verifica della congruità. Infatti, è stabilito che nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, devono verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.
Inoltre, vengono previste delle conseguenze negative in caso di saldo finale da parte del committente, in assenza di congruità, o comunque della relativa attestazione.

  • Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, è stato infatti previsto che l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto, in assenza di esito positivo della verifica di congruità o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L’esito dell’accertamento di detta violazione viene poi comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti.
  • Per gli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, è invece stato stabilito che il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporti una sanzione amministrativa a carico del committente da 1.000 euro ad 5.000 euro.

All’accertamento della violazione e all’irrogazione delle relative sanzioni suddetti devono provvedere gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, ferme restando le rispettive competenze previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.

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