Imposte dirette

14 Novembre 2025

Definiti dichiarazioni e versamenti della Global Minimum Tax

Il D.M. 7.11.2025 completa il quadro operativo della Global Minimum Tax, disciplinando obblighi dichiarativi, termini e versamenti di IIR, UTPR e QDMTT. Chiarite le priorità soggettive, le scadenze, le compensazioni ammesse e il regime sanzionatorio attenuato per il triennio iniziale.

Il D.M. 7.11.2025, emanato in attuazione dell’art. 53, c. 3 D.Lgs. 209/2023, ha completato gli adempimenti previsti in materia di Global Minimum Tax, disciplinando in modo organico gli obblighi dichiarativi e di versamento delle 3 imposte previste dal sistema GloBE, ovvero l’imposta minima integrativa (IIR), l’imposta minima suppletiva (UTPR) e l’imposta minima nazionale (QDMTT).

Ai fini dichiarativi, i soggetti obbligati coincidono con quelli tenuti al versamento dell’imposta e sono individuati secondo la regola dell’ordine di priorità applicativa stabilita dal decreto legislativo, ovvero: la capogruppo, le partecipanti intermedie o parzialmente possedute per la IIR, i soggetti designati per la UTPR e le imprese o entità a controllo congiunto per la QDMTT. Viene ribadito che l’obbligo dichiarativo prescinde dal fatto che l’imposta sia effettivamente dovuta e, pertanto, si applica anche nei casi di fruizione di regimi di esclusione o semplificati. La dichiarazione deve essere trasmessa entro il 15° mese successivo alla chiusura dell’esercizio, termine che si estende a 18 mesi per l’esercizio transitorio, con un limite minimo assoluto fissato al 30.06.2026.

L’imposta dovuta deve essere pagata in 2 rate: una pari al 90% entro l’11° mese dalla chiusura dell’esercizio e una residua del 10% entro un mese dalla scadenza del termine dichiarativo. È esclusa la possibilità di compensazione con crediti d’imposta diversi.

Il decreto chiarisce inoltre le modalità di gestione delle eccedenze di versamento, ammettendo solo la compensazione verticale per singola imposta o la richiesta di rimborso nei limiti della coerenza con le regole OCSE e UE.

Dal punto di vista sanzionatorio, il D.M. richiama le disposizioni generali previste dai D.Lgs. 471/1997 e 472/1997, ma introduce un regime attenuato per i primi 3 esercizi, escludendo le sanzioni in assenza di dolo o colpa grave (ciò in considerazione delle oggettive complessità applicative della disciplina).

In sintesi, il D.M. 7.11.2025 in commento rappresenta l’atto terminale della filiera informativa prevista in materia di Global minimum tax. A quest’ultimo riguardo può essere opportuno ricordare che:

– il D.M. 25.02.2025 ha introdotto esclusivamente gli obblighi di notifica, ovvero l’obbligo per le imprese localizzate in Italia di segnalare all’Agenzia delle Entrate l’identità del soggetto del gruppo incaricato della futura presentazione della Comunicazione Rilevante (Global Information Return), nei casi in cui questa fosse centralizzata in un altro Stato dotato di “Accordo Qualificato” con l’Italia (questo decreto, di natura preliminare, è finalizzato a garantire il corretto scambio automatico di informazioni ed evitare duplicazioni);

– più recentemente, il D.M. 16.10.2025 ha disciplinato in dettaglio la Comunicazione Rilevante, ovvero la reportistica informativa (distinta dalla dichiarazione fiscale) da presentare entro gli stessi termini previsti dal D.M. 7.11.2025 in commento. Questa Comunicazione (avente una valenza prevalentemente informativa e non impositiva) include dati sulla struttura del gruppo, la determinazione dell’imposta integrativa, le giurisdizioni coinvolte e recepisce il modello standard sviluppato in sede OCSE e DAC 9, da utilizzare sia dai gruppi multinazionali sia da quelli esclusivamente nazionali. Inoltre, il D.M. 16.10.2025 ha introdotto la rendicontazione giurisdizionale semplificata per il periodo transitorio (fino al 2028) e disciplinato le modalità di scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali.

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