Accertamento, riscossione e contenzioso
18 Novembre 2025
Con l’ordinanza n. 16904/2025 viene ribadito un orientamento ormai consolidato della Suprema Corte in ordine alla legittimità dell’accertamento induttivo in presenza di finanziamenti soci ingiustificati.
In linea con le pronunce passate, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 24.06.2025, n. 16904, ha ribadito che una gestione non accurata dei finanziamenti soci legittima un accertamento induttivo puro ex art. 39, c. 2, D.P.R. 600/1973.
Una gestione non accurata si traduce nei seguenti elementi indiziari sintomatici di inattendibilità contabile e possibile occultamento di utili:
– la mancanza della capacità finanziaria dei soci a supportare il versamento a titolo di finanziamento di ingenti importi in favore della società;
– la mancanza di una delibera assembleare che legittimi formalmente il finanziamento;
– il versamento dei finanziamenti eseguito in contanti.
Nel caso di specie si riteneva che l’utile in nero conseguito dalla società fosse stato in prima istanza distribuito ai soci i quali, successivamente, lo hanno reinserito nel patrimonio sociale sotto forma di “finanziamenti soci”.
L’Amministrazione Finanziaria ha infatti dato atto che, non avendo la ricorrente giustificato, in considerazione dei loro ingente ammontare, la provenienza delle somme risultanti dalla documentazione contabile e versate a titolo di finanziamento e di apporto di capitale di rischio, correttamente è stato fatto ricorso, in presenza di una contabilità formalmente regolare ma inattendibile, all’accertamento induttivo.
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