Finanza e banche

31 Marzo 2025

Linee guida ABI in soccorso delle imprese in temporanea difficoltà

L'Associazione Bancaria Italiana, in collaborazione con le principali associazioni di rappresentanza delle imprese, ha pubblicato delle "Linee Guida" per supportare le imprese che attraversano temporanee difficoltà finanziarie.

Di recente, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), in collaborazione con le principali associazioni di rappresentanza delle imprese, ha pubblicato delle “Linee Guida” per supportare le imprese che attraversano temporanee difficoltà finanziarie.

Tali linee guida puntano a facilitare l’accesso a misure come la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti bancari e, con una spiegazione chiara e accessibile, sintetizzano il quadro delle regole europee in materia e, quindi, le procedure da seguire per eventuali azioni di mitigazione degli impegni finanziari assunti.

Il “documento” in trattazione sottolinea l’importanza per le imprese di intervenire tempestivamente, avvalendosi anche del supporto di consulenti di fiducia, non appena emergono segnali di difficoltà. È fondamentale avviare e mantenere un dialogo costante con la banca riguardo all’andamento della propria situazione economico-finanziaria, al fine di favorire una ripresa regolare del rimborso una volta terminato il periodo di sospensione.

La stessa ABI e le associazioni imprenditoriali hanno evidenziato come le attuali disposizioni di vigilanza europee limitino la possibilità per le banche di applicare misure di facilitazione del rimborso dei crediti in favore della clientela in temporanea difficoltà finanziaria. Pertanto, hanno sollecitato le istituzioni nazionali ed europee a una rapida modifica di tali disposizioni, al fine di ampliare le opportunità di supporto alle imprese.

Nel merito, la guida riepiloga le opportunità, in particolare nella sospensione dei finanziamenti in corso, evidenziando altresì la relativa classificazione che le banche sono tenute a effettuare nella valutazione delle posizioni dei clienti (cd. rischiosità). Infatti, la banca, ogniqualvolta riceve una “domanda”, dovrà tenere conto di alcuni aspetti fondamentali, quali: il carattere transitorio della difficoltà finanziaria, la durata della sospensione, le eventuali garanzie pubbliche e private presenti.

Inoltre, la banca che concede la sospensione del rimborso deve effettuare una nuova valutazione dell’impresa debitrice e verificare il corretto stato di rischio della sua esposizione, con l’applicazione dell’attributo “forborne”, che segnala l’applicazione a quest’ultima di una misura di facilitazione (tolleranza) nel rimborso. La citata menzione di “forborne” rimane all’interno della banca e non viene evidenziata in centrale rischi della Banca d’Italia; tuttavia, il superamento di detta qualifica può essere eliminata quando:

– l’esposizione oggetto della misura di tolleranza è in bonis ed è rimasta tale da almeno 2 anni (cd. “periodo di prova”);

– sono stati eseguiti pagamenti regolari di un importo aggregato non insignificante di capitale o interessi durante almeno la metà del suddetto periodo di prova;

– nessuna delle esposizioni del debitore è scaduta da più di 30 giorni al termine del periodo di prova.

Eventuali e ulteriori irregolarità del rapporto rinegoziato potrebbero essere classificate in “default”, qualora abbia già ottenuto una analoga facilitazione:

– di rimborso nell’anno precedente (cosiddetto, periodo di cura), che ha consentito allo stesso di uscire dalla classificazione di default;

– nei 2 anni precedenti al “periodo di cura” e presenti uno scaduto di oltre 30 giorni.

Anche il finanziamento in default non va segnalato in Centrale rischi, a meno che lo stesso non sia classificato in sofferenza, in quanto la banca ritiene che non ci sia più possibilità di recupero del credito senza l’avvio delle procedure esecutive, come precisato dalla Banca d’Italia.

Nella seconda parte del documento, le linee guida indicano le modalità e le condizioni per ottenere l’estensione delle garanzie prestate su finanziamenti per i quali è richiesta la sospensione del rimborso delle rate, in presenza di garanzie pubbliche quali quelle rilasciate dal Fondo di Garanzia per le PMI, ISMEA e SACE.

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