Accertamento, riscossione e contenzioso
20 Novembre 2025
La Cassazione, con l’ordinanza 16.11.2025, n. 30214, chiarisce cosa accade quando il terzo non versa le somme entro il limite temporale previsto.
Il meccanismo del pignoramento semplificato previsto dall’art. 72-bis D.P.R. 602/1973 continua a generare dubbi interpretativi, soprattutto quando il terzo non esegue il pagamento entro i termini fissati dall’Agente della riscossione. È un tema che continua a emergere nella prassi degli studi professionali e che la Corte di Cassazione ha affrontato ancora una volta con l’ordinanza 16.11.2025, n. 30214. Vale la pena ricostruire in modo ordinato il quadro normativo, perché il sistema mostra più sfumature di quanto possa sembrare.
Il pignoramento diretto sulle somme dovute da un terzo consente all’Agente di riscossione di evitare la citazione prevista dall’art. 543 c.p.c., sostituendola con un ordine immediato di pagamento nelle proprie mani. È un modello che può riguardare crediti già scaduti oppure somme che maturano entro i 60 giorni dalla notifica. In teoria la procedura appare rapida e lineare, ma in realtà vive dell’effettiva collaborazione del terzo. Se quest’ultimo non adempie, anche solo per ragioni tecniche o per incertezza sulla propria posizione, l’atto notificato ex art. 72-bis perde efficacia operativa.
Si consideri che la giurisprudenza ha spesso qualificato questo atto come una forma speciale di pignoramento presso terzi, con la conseguenza che esso deve essere notificato anche al debitore esecutato. Si tratta di un elemento essenziale per garantire il diritto di difesa e la piena conoscibilità dell’azione esecutiva.
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