Accertamento, riscossione e contenzioso
02 Agosto 2024
Regole precise in relazione alle varie casistiche: per frazionare il pagamento delle cartelle i contribuenti devono confrontarsi con i limiti di importo e scegliere di conseguenza.
Per accedere al beneficio della rateizzazione occorre, a seconda dei casi, dichiarare o anche comprovare, in sede di presentazione della richiesta:
Ciò premesso, la “temporaneità” rappresenta l’elemento essenziale su cui si fonda l’istituto della rateizzazione, essendo essenziale attestare e, in alcuni casi, dimostrare la capacità di poter pagare, seppure a rate, i propri debiti. Nessuna possibilità di rateizzazione se la difficoltà economica è “definitiva”: ad esempio, nelle ipotesi di soggetti che hanno cessato l’attività o interessati da dichiarazioni di fallimento o di liquidazione giudiziale. Inoltre, è precluso l’istituto della rateizzazione ai soggetti interessati da particolari procedure concorsuali che, seppure non manifestino una situazione di insolvenza irreversibile, richiedono il rispetto del principio della c.d. par condicio creditorum.
Qualora la società sia in liquidazione dovrà essere sempre presentata, qualunque sia la somma in rateazione, anche una relazione sottoscritta da un professionista, nella quale dovranno essere indicati i motivi che determinano l’impossibilità di far fronte al pagamento in unica soluzione del debito e, alternativamente:
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