Accertamento, riscossione e contenzioso

20 Novembre 2025

Professionisti e versamenti bancari: presunzione legale confermata

L’art. 32 D.P.R. 600/1973 continua a consentire di presumere come ricavi non dichiarati i versamenti sui conti dei professionisti, se privi di giustificazione. La Cassazione ribadisce che l’inversione dell’onere della prova non vale per i prelievi, ma resta pienamente operativa per i versamenti.

In tema di accertamento tributario nei confronti dei lavoratori autonomi e dei professionisti, la presunzione legale prevista dall’art. 32, c. 1, n. 2 D.P.R. 600/1973 continua ad applicarsi nei confronti dei versamenti effettuati sui conti correnti, che, se non giustificati, sono considerati ricavi non dichiarati. Ne consegue la legittimità dell’accertamento basato su indagini bancarie anche nei confronti dei professionisti. Sono questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza 11.11.2025, n. 29739.

Nel caso esaminato l’Agenzia delle Entrate notificava a un lavoratore autonomo un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011, recuperando a tassazione somme ai fini Irpef, Irap e Iva sulla base di movimentazioni bancarie (versamenti e prelievi) ritenute non giustificate.

Nel primo grado di giudizio, la C.T.P. confermava l’accertamento per i versamenti, mentre annullava la ripresa relativa ai prelievi, ritenendo applicabile la presunzione soltanto ai primi. In sede d’appello, in riforma parziale della decisione di primo grado, la C.T.R. annullava integralmente l’accertamento, escludendo la possibilità di applicare la presunzione legale prevista dall’art. 32 D.P.R. 600/1973 anche ai versamenti, interpretando in modo estensivo la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014 e richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23041/2015).

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