Varie
19 Maggio 2026
Successivamente all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, gli Enti del Terzo Settore devono tenere aggiornati i dati forniti in sede di iscrizione. Sono, inoltre, tenuti a depositare la documentazione relativa alle modifiche statutarie ovvero trasformazioni, fusioni, ecc., nonché i bilanci e i rendiconti.
Riferimenti normativi: Art. 48, c. 3 D.Lgs. 3.07.2017, n. 117 – Artt. 8, 20 D.M. Lavoro 15.09.2020, n. 106 – Art. 14 D.M. 13.01.2026, n. 2
(Art. 20, c. 1 D.M. 106/2020)
Ciascun Ets è tenuto a tenere aggiornate le seguenti informazioni fornite in sede di iscrizione al Runts ai sensi dell’art. 8, c. 6 D.M. 106/2020:
– indicazione della sezione del Runts di iscrizione;
– denominazione;
– codice fiscale;
– eventuale partita Iva;
– forma giuridica;
– sede legale;
– un indirizzo di posta elettronica certificata;
– almeno un contatto telefonico;
– eventuali sedi secondarie;
– data di costituzione dell’ente;
– attività di interesse generale effettivamente esercitate;
– previsione statutaria dell’esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 6 del Codice;
– soggetto o soggetti cui l’ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale;
– generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste, con indicazione dei relativi poteri e di eventuali limitazioni nonché della data di nomina;
– nel caso di istituzione degli organi di controllo e di revisione, all’istanza sono allegate, ad uso dell’Ufficio del Runts le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali;
– eventuale iscrizione al Registro Imprese;
– eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille;
– dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell’ente ai sensi dell’art. 79, c. 5 del Codice;
– numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per: numero di persone fisiche; identificativi di enti non persone fisiche specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del Runts per cui si chiede l’iscrizione;(1)
– numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa;(1)
numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente;(1)
– numero dei volontari degli enti aderenti di cui si avvalgono;(1)
– indirizzo del sito Internet, se disponibile.
| Nota(1) | Il D.M. 2/2026 ha esteso l’obbligo di fornire informazioni sulla base associativa e sul numero di volontari/lavoratori a tutti gli Ets (non più solo Aps e Odv come in precedenza) |
(Art. 20, c. 1 D.M. 106/2020)
Modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto o, nel caso di enti religiosi, del regolamento.
Bilancio, rendiconti delle raccolte fondi e ove previsto il bilancio sociale; le relazioni dell’organo di controllo e del revisore ove istituiti unitamente, limitatamente agli enti costituiti in forma di fondazione, a copia della delibera di approvazione ad uso dell’Ufficio del Runts; nel caso di enti religiosi, gli atti sono depositati con esclusivo riferimento al patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di interesse generale.
Deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, estinzione; per gli enti religiosi, gli eventuali provvedimenti da cui derivano modificazioni o il venir meno del patrimonio destinato.
Provvedimenti dell’Autorità giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione.
Comunicazione di perdita della natura non commerciale dell’ente o il riacquisto della stessa.
Altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento.
Eventuali attestazioni di sopravvenuta adesione ad enti associativi rilasciate dai rappresentanti legali degli stessi.
(Art. 20, c. 5 D.M. 106/2020)
– Bilancio.
– Rendiconto raccolta fondi.
– Bilancio sociale.
– Relazioni dell’organo di controllo e del revisore.
Devono essere depositati al Runts entro 180 gioni dalla chiusura dell’esercizio.
Informazioni relative a:
– denominazione;
– eventuale partita Iva;
– forma giuridica;
– sede legale;
– un indirizzo di posta elettronica certificata;
– almeno un contatto telefonico;
– eventuali sedi secondarie;
– attività di interesse generale effettivamente esercitate;
– previsione statutaria dell’esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 6 del Codice;
– soggetto o soggetti cui l’ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale;
– generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste, con indicazione dei relativi poteri e di eventuali limitazioni nonché della data di nomina.
Devono essere aggiornati entro 30 giorni decorrenti dalla modifica.
– Modifiche di atto costitutivo e statuto(1).
– Delibere di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione.
– Provvedimenti di scioglimento, cancellazione o estinzione.
– Comunicazione di perdita della natura non commerciale dell’ente.
– Altri atti e fatti, comprese le variazioni di attività, dei titolari di cariche sociali, ecc.
Devono essere depositati entro 30 giorni dalla modifica.
| Nel caso di perdita o di riacquisto della natura non commerciale dell’ente i 30 giorni decorrono dall’approvazione del bilancio relativo al periodo di imposta nel quale tale evento si è verificato. |
Informazioni relative a numero di associati, volontari, dipendenti e lavoratori di cui all’art. 8, c. 6, lett. r) D.M. 106/2020.
Devono essere aggiornate annualmente entro il 30.06 con riferimento al 31.12 dell’anno precedente.
L’aggiornamento è obbligatorio solo se si sono verificate variazioni rispetto ai dati presenti nel Runts.
| Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale e le reti associative, in caso di riduzione del numero o della tipologia degli associati al di sotto dei limiti necessari per il mantenimento della rispettiva qualifica aggiornano l’informazione entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento. |
| Nota(1) | L’Ufficio del Runts verifica entro 60 giorni la conformità delle modifiche alle disposizioni del Codice. |
(Art. 20, c. 6 D.M. 106/2020)
L’aggiornamento dei dati e il deposito deve essere processato unicamente per via telematica accedendo al portale del Runts.
Il rappresentante legale e gli amministratori sono responsabili dei predetti adempimenti nonché della completezza delle informazioni.
Colui che sottoscrive l’istanza garantisce sulla veridicità delle dichiarazioni in essa contenute.
(Art. 20, c. 7 D.M. 106/2020)
In caso di inadempimento, il competente Ufficio del RUNTS diffida l’ente ad adempiere, assegnando un termine non superiore a 180 giorni e non inferiore a 30, specificando che, in caso di mancata ottemperanza, l’Ufficio dovrà adottare un provvedimento di cancellazione dal Runts.
Si applica altresì, a carico degli amministratori, l’art. 2630 c.c.
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