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19 Maggio 2026

Aggiornamento dei dati nel Runts

Successivamente all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, gli Enti del Terzo Settore devono tenere aggiornati i dati forniti in sede di iscrizione. Sono, inoltre, tenuti a depositare la documentazione relativa alle modifiche statutarie ovvero trasformazioni, fusioni, ecc., nonché i bilanci e i rendiconti.

Riferimenti normativi: Art. 48, c. 3 D.Lgs. 3.07.2017, n. 117 – Artt. 8, 20 D.M. Lavoro 15.09.2020, n. 106 – Art. 14 D.M. 13.01.2026, n. 2

Dati da aggiornare

(Art. 20, c. 1 D.M. 106/2020)

Ciascun Ets è tenuto a tenere aggiornate le seguenti informazioni fornite in sede di iscrizione al Runts ai sensi dell’art. 8, c. 6 D.M. 106/2020:
– indicazione della sezione del Runts di iscrizione;
– denominazione;
– codice fiscale;
– eventuale partita Iva;
– forma giuridica;
– sede legale;
– un indirizzo di posta elettronica certificata;
– almeno un contatto telefonico;
– eventuali sedi secondarie;
– data di costituzione dell’ente;
– attività di interesse generale effettivamente esercitate;
– previsione statutaria dell’esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 6 del Codice;
– soggetto o soggetti cui l’ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale;
– generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste, con indicazione dei relativi poteri e di eventuali limitazioni nonché della data di nomina;
– nel caso di istituzione degli organi di controllo e di revisione, all’istanza sono allegate, ad uso dell’Ufficio del Runts le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali;
– eventuale iscrizione al Registro Imprese;
– eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille;
– dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell’ente ai sensi dell’art. 79, c. 5 del Codice;
– numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per: numero di persone fisiche; identificativi di enti non persone fisiche specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del Runts per cui si chiede l’iscrizione;(1)
– numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa;(1)
numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente;(1)
– numero dei volontari degli enti aderenti di cui si avvalgono;(1)
– indirizzo del sito Internet, se disponibile.

Nota(1)Il D.M. 2/2026 ha esteso l’obbligo di fornire informazioni sulla base associativa e sul numero di volontari/lavoratori a tutti gli Ets (non più solo Aps e Odv come in precedenza)

Documenti da depositare

(Art. 20, c. 1 D.M. 106/2020)

Modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto o, nel caso di enti religiosi, del regolamento.
Bilancio, rendiconti delle raccolte fondi e ove previsto il bilancio sociale; le relazioni dell’organo di controllo e del revisore ove istituiti unitamente, limitatamente agli enti costituiti in forma di fondazione, a copia della delibera di approvazione ad uso dell’Ufficio del Runts; nel caso di enti religiosi, gli atti sono depositati con esclusivo riferimento al patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di interesse generale.
Deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, estinzione; per gli enti religiosi, gli eventuali provvedimenti da cui derivano modificazioni o il venir meno del patrimonio destinato.
Provvedimenti dell’Autorità giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione.
Comunicazione di perdita della natura non commerciale dell’ente o il riacquisto della stessa.
Altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento.
Eventuali attestazioni di sopravvenuta adesione ad enti associativi rilasciate dai rappresentanti legali degli stessi.

Termini

(Art. 20, c. 5 D.M. 106/2020)

– Bilancio.
– Rendiconto raccolta fondi.
– Bilancio sociale.
– Relazioni dell’organo di controllo e del revisore.

Devono essere depositati al Runts entro 180 gioni dalla chiusura dell’esercizio.

Informazioni relative a:
– denominazione;
– eventuale partita Iva;
– forma giuridica;
– sede legale;
– un indirizzo di posta elettronica certificata;
– almeno un contatto telefonico;
– eventuali sedi secondarie;
– attività di interesse generale effettivamente esercitate;
– previsione statutaria dell’esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 6 del Codice;
– soggetto o soggetti cui l’ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale;
– generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste, con indicazione dei relativi poteri e di eventuali limitazioni nonché della data di nomina.

Devono essere aggiornati entro 30 giorni decorrenti dalla modifica.

– Modifiche di atto costitutivo e statuto(1).
– Delibere di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione.
– Provvedimenti di scioglimento, cancellazione o estinzione.
– Comunicazione di perdita della natura non commerciale dell’ente.
– Altri atti e fatti, comprese le variazioni di attività, dei titolari di cariche sociali, ecc.

Devono essere depositati entro 30 giorni dalla modifica.

Nel caso di perdita o di riacquisto della natura non commerciale dell’ente i 30 giorni decorrono dall’approvazione del bilancio relativo al periodo di imposta nel quale tale evento si è verificato.

Informazioni relative a numero di associati, volontari, dipendenti e lavoratori di cui all’art. 8, c. 6, lett. r) D.M. 106/2020.

Devono essere aggiornate annualmente entro il 30.06 con riferimento al 31.12 dell’anno precedente.
L’aggiornamento è obbligatorio solo se si sono verificate variazioni rispetto ai dati presenti nel Runts.

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale e le reti associative, in caso di riduzione del numero o della tipologia degli associati al di sotto dei limiti necessari per il mantenimento della rispettiva qualifica aggiornano l’informazione entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
Nota(1)L’Ufficio del Runts verifica entro 60 giorni la conformità delle modifiche alle disposizioni del Codice.

Modalità

(Art. 20, c. 6 D.M. 106/2020)

L’aggiornamento dei dati e il deposito deve essere processato unicamente per via telematica accedendo al portale del Runts.
Il rappresentante legale e gli amministratori sono responsabili dei predetti adempimenti nonché della completezza delle informazioni.
Colui che sottoscrive l’istanza garantisce sulla veridicità delle dichiarazioni in essa contenute.

Mancato aggiornamento/deposito

(Art. 20, c. 7 D.M. 106/2020)

In caso di inadempimento, il competente Ufficio del RUNTS diffida l’ente ad adempiere, assegnando un termine non superiore a 180 giorni e non inferiore a 30, specificando che, in caso di mancata ottemperanza, l’Ufficio dovrà adottare un provvedimento di cancellazione dal Runts.
Si applica altresì, a carico degli amministratori, l’art. 2630 c.c.

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