Varie
15 Settembre 2026
La L. 120/2026 (cosiddetta legge Ferragni) si inserisce nel panorama normativo volto alla tutela del consumatore, con l’obiettivo di garantire una maggiore trasparenza tramite la regolamentazione delle pratiche commerciali poste in essere da produttori e professionisti in relazione alla promozione, vendita o fornitura ai consumatori di prodotti i cui proventi siano in parte destinati a soggetti operanti nel settore della beneficenza. L’obiettivo, dichiarato anche nella relazione illustrativa, è quello di garantire che i consumatori ricevano informazioni chiare e non ingannevoli in relazione alle iniziative solidaristiche attuate da produttori e professionisti. La norma riguarda anche gli enti non commerciali in quanto destinatari di parte delle vendite dei prodotti.
Riferimenti normativi: L. 19.06.2026, n. 120 in G.U. 6.07.2026, n. 154
Disciplinare la pubblicità e gli obblighi di informazione che i produttori e i professionisti devono adempiere in relazione alla promozione, alla vendita o alla fornitura ai consumatori di prodotti i cui proventi siano in parte destinati a soggetti “meritori” operanti nel settore della beneficenza.
Produttori e professionisti (intendendo sia i venditori sia i soggetti che promuovono l’acquisto).
Sono escluse dall’ambito di applicazione della legge la promozione, la vendita o la fornitura di prodotti ai consumatori da parte degli enti non commerciali che non siano partecipati, direttamente o indirettamente, dai produttori o professionisti.
Soggetti che perseguono finalità di interesse generale o utilità sociale e che operano principalmente nei seguenti settori:
– cooperazione internazionale e aiuto umanitario; istruzione, ricerca scientifica e cultura;
– tutela dell’ambiente e del patrimonio artistico-culturale;
– assistenza sociale e sanitaria;
– promozione di diritti e valori civili;
– culto e attività religiose.
Sono fatte salve le disposizioni in materia di raccolta di fondi previste all’art. 7 D.Lgs. 117/2017 (codice del Terzo settore), nonché le disposizioni sulle raccolte svolte dagli enti appartenenti alle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato.
I consumatori hanno diritto di ricevere un’adeguata informazione dai produttori e dai professionisti, in merito alla destinazione dei proventi della vendita di un prodotto, nei casi in cui una quota del ricavato sia devoluta ai soggetti che perseguono finalità benefiche.
In particolare, sulle confezioni dei prodotti, oltre alle informazioni riguardanti il prezzo, devono essere riportate anche le seguenti indicazioni:
– il soggetto destinatario di parte dei proventi;
– le finalità per cui sarà impiegata la parte dei proventi destinata ai soggetti destinatari;
– la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo per ogni unità di prodotto che saranno devoluti ai soggetti destinatari.
In alternativa, le informazioni possono anche essere fornite tramite l’apposizione sulla confezione di una targhetta cartacea o adesiva, ovvero mediante l’indicazione di tali informazioni sui materiali di comunicazione presenti nei punti vendita, assicurando chiarezza, semplicità e adeguata evidenza grafica.
Le indicazioni devono essere fornite dai produttori e dai professionisti anche nelle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità del prodotto.
Allo stesso obbligo sono tenuti i soggetti che lo pubblicizzano sia nel caso in cui l’attività pubblicitaria sia svolta in forma tradizionale quanto in forma di “influencer marketing”.
Le disposizioni non si applicano alle attività di promozione, vendita e fornitura di prodotti in corso alla data di entrata in vigore dalla L. 120/2026 (21.07.2026).
Il produttore o il professionista devono adempiere a precisi obblighi di comunicazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), almeno 15 giorni prima di porre in vendita i prodotti i cui proventi siano destinati ai soggetti “meritori”.
Le comunicazioni all’AGCM riguardano:
– l’indicazione dei soggetti destinatari di parte dei proventi, le finalità per cui i proventi vengono impiegati e la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo destinati a tali soggetti per ogni unità di prodotto;
– il termine entro cui sarà effettuato il versamento dell’importo ai soggetti destinatari.
Entro 3 mesi dalla scadenza del termine entro cui sarà effettuato il versamento dell’importo, il produttore o il professionista deve comunicare all’AGCM l’effettiva esecuzione del versamento.
Nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge, la competenza a irrogare sanzioni appartiene all’AGCM.
Nel caso di violazione delle disposizioni relative agli obblighi di informazione ai consumatori e di comunicazioni all’AGCM è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 5.000 a € 50.000, salvo che il fatto costituisca reato o una pratica commerciale scorretta.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1
© 2026 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits · Whistleblowing