Imposte e tasse

05 Ottobre 2026

Agrivoltaico: reddito agrario o d'impresa?

Dal 2026 cambia la fiscalità agroenergetica: i nuovi impianti fotovoltaici con moduli a terra subiscono la tassazione ordinaria per la quota eccedente la franchigia di 260.000 kWh/anno (art. 1, c. 423-bis L. 266/2005), con una clausola di salvaguardia per gli impianti la cui installazione era completata al 31.12.2025 attestata dalla registrazione sul sistema GAUDì di Terna. Per l’agrivoltaico con moduli adeguatamente elevati da terra, la sentenza n. 127/2026 della Corte Costituzionale può aprire la strada al mantenimento del regime forfetario al 25%, riaprendo il dibattito sulla natura del bene strumentale agricolo.

Riferimenti normativi: Art. 1, cc. 423 e 423-bis L. 266/2005 – Art. 2135, c. 3 c.c. – Circ. Agenzia delle Entrate n. 32/E/2009 – Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 54/E/2016 – Risoluzione n. 98/E/2016 – Risposta Agenzia delle Entrate n. 11/2024 – D.L. 15.05.2024, n. 63, conv. L. 101/2024 – L. 199/2025 – D.Lgs. 190/2024 – Risposta Agenzia delle Entrate n. 61/2025 – Corte Cost. sent. n. 127/2026 – D.L. 21.11.2025, conv. L. 4/2026

Produzione di energia, attività connessa

La normativa considera la produzione di energia da pannelli fotovoltaici come attività connessa a quella agricola, purché il produttore sia imprenditore agricolo o società agricola.
Non tutto il reddito prodotto però può essere considerato agrario. Il riferimento normativo fondamentale è la L. 266/2005 che, come modificata con la Legge di Stabilità 2014, stabilisce che l’attività produce reddito agrario solo fino a 260.000 kWh/anno.
Storicamente, superata tale franchigia, si applica la tassazione forfetaria del 25%, a patto che sia verificata la connessione aziendale con il rispetto di almeno uno dei criteri storici di connessione e prevalenza fissati dall’Agenzia delle Entrate.
Nel 2026 il quadro normativo è stato profondamente riarticolato. La tassazione dell’eccedenza, rispetto alla soglia, si differenzia a seconda dell’epoca di attestato di fine lavori/entrata in esercizio nel sistema GAUDì di Terna e in base alla tipologia d’impianto su cui s’innestano recenti orientamenti della Giurisprudenza Costituzionale.

Criterio di prevalenza economica

Ricavi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta, per la sola quota riferibile ai kWh eccedenti la franchigia (260.000 kWh/anno) ed esclusa l’eventuale tariffa incentivo in conto impianto, non superiori ai ricavi ottenuti dall’attività agricola principale.

Criterio della densità energetica

L’impianto fotovoltaico non deve superare la potenza installata di 10 kW di picco per ogni ettaro di terreno condotto dall’azienda agricola, in proprietà o in affitto.

Criterio dell’autoconsumo aziendale o dell’integrazione

L’energia è prodotta prevalentemente per soddisfare i bisogni dei processi produttivi agricoli. Per la quota residua immessa in rete, oltre la franchigia, la connessione con l’attività agricola è presunta a monte.
In alternativa: gli impianti sono installati sui tetti di fabbricati rurali strumentali o integrati nelle strutture di serre aziendali esistenti, senza consumo di suolo (agrisolare).

Agrivoltaico

L’agrivoltaico è un nuovo sistema di produzione di energia elettrica da pannelli solari posizionati su suolo agricolo che permette la contemporanea coltivazione del fondo. A differenza del fotovoltaico a terra, il sistema è integrato e sinergico in modo da mantenere la continuità colturale e la produttività agricola.
L’agrivoltaico si distingue, secondo la normativa di riferimento, in agrivoltaico semplice, anche chiamato base, o con moduli “adeguatamente sopraelevati da terra” (D.Lgs. 190/2024). Quest’ultimo ha la caratteristica di avere moduli installati in posizione tale da consentire le operazioni agricole, compreso il transito di mezzi, anche sotto i pannelli. Agrivoltaico non significa quindi automaticamente moduli non al suolo.

Novità 2026

Dal 1.01.2026 sono operative le modifiche al c. 423 della L. 266/2005, previste dal D.L. 63/2024, convertito in L. 101/2024. Con riguardo ai nuovi impianti fotovoltaici con moduli a terra, per la parte eccedente la franchigia di 260.000 kWh/anno, il reddito d’impresa è determinato in modo ordinario e non in via forfetaria. Con la legge di Bilancio 2026 il legislatore ha stabilito esattamente a quali impianti va applicato il nuovo trattamento fiscale.

Impianti che vanno a reddito ordinario

La legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) stabilisce che gli impianti con moduli a terra i cui lavori di installazione si sono completati e che risultano registrati come tali nel sistema GAUDì di Terna al 31.12.2025 possono continuare, se sono verificati i criteri storici di connessione e prevalenza, ad applicare la determinazione forfetaria del reddito.
Tutti gli impianti nuovi, con moduli a terra, porteranno, oltre al limite dell’agrarietà, alla determinazione del reddito in maniera ordinaria. Oltre all’incremento della pressione fiscale, l’azienda agricola dovrà necessariamente passare a contabilità analitica e alla tenuta delle scritture contabili.

Energia da impianto agrivoltaico e trattamento fiscale

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema agrivoltaico con la risposta a interpello n. 61/2025, prima quindi dell’operatività del c. 423-bis (L. 266/2005). Ha chiarito che anche un impianto agrivoltaico è comunque un impianto che produce energia da fonte fotovoltaica. La cessione di energia elettrica da impianti agrivoltaici segue dunque, secondo la risposta, le regole e i criteri di tassazione previsti per gli impianti fotovoltaici. Entro i 260.000 kWh/anno, l’attività è sempre connessa a quella agricola. Oltre la franchigia, se sussistono i requisiti, si va a determinazione del reddito in maniera forfetaria. Con l’operatività della modifica alla L. 266/2005, per gli impianti successivi al 31.12.2025, come trattare dunque il reddito derivante da impianto agrivoltaico che eccede la franchigia di agrarietà?

Sentenza n. 127 della consulta

La Corte Costituzionale con sentenza n. 127/ 2026 ha stabilito che il fotovoltaico rappresenta una categoria generale, mentre l’agrivoltaico è una sua species.
Ha anche sancito la netta distinzione fra moduli fotovoltaici tradizionali a terra e agrivoltaico con moduli “adeguatamente elevati da terra”. In quest’ultimo caso si preserva la continuità agricola sul fondo, evitando la sottrazione irreversibile di suolo agricolo.

Agrivoltaico con moduli elevati

Vista la sentenza della consulta, in sede interpretativa ne deriva che l’agrivoltaico con moduli elevati preserva la qualifica di bene strumentale agricolo.
In assenza di specifici nuovi chiarimenti di prassi da parte dell’Agenzia delle Entrate, un orientamento della dottrina ritiene che la tassazione ordinaria analitica (L. 266/2005, c. 423-bis), relativamente al reddito che eccede la franchigia, sia da circoscrivere ai soli impianti con moduli a terra.
Va sottolineato che resta comunque sempre necessario, prima di applicare la determinazione del reddito in maniera forfetaria (L. 266/2005, c. 423), verificare che sussistano i criteri storici di connessione e prevalenza e la concreta configurazione dell’impianto agrivoltaico.
Per maggiore cautela, il professionista può comunque sempre valutare la presentazione di un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate, sulla fattispecie concreta.

Check-list da verificare

– Data di conclusione dei lavori di installazione.
– Registrazione GAUDì.
– Qualificazione normativa dell’impianto come agrivoltaico.
– Attestazione tecnica: l’impianto possiede le caratteristiche di “agrivoltaico elevato”, con adeguata configurazione dei moduli.
– Continuità agricola: esistono documenti che attestano il mantenimento della PLV o dell’attività zootecnica (fascicolo aziendale e relazione agronomica).
– Criteri: rispetto di almeno 1 dei 3 criteri storici di connessione e prevalenza.
– Valutazione dell’opportunità di interpello.

Esempio – Determinazione del reddito da impianto fotovoltaico

Tipo di impiantoFino a 260.00 kWh/annuiOltre 260.00 kWh/annui
FV su struttura aziendaleReddito agrario25% se verificati i criteri storici
FV a terra “nuovo”Reddito agrarioReddito d’impresa ordinario
Agrivoltaico con moduli elevatiReddito agrarioValutare 25%, se verificati i criteri storici
Agrivoltaico con moduli a terraReddito agrarioC. 423-bis potenzialmente applicabile

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