Imposte e tasse
10 Luglio 2026
Tra gli agenti di commercio, agenti immobiliari, intermediari creditizi e più in generale tra molti titolari di ditte individuali, continua a circolare un’idea che nella pratica genera non poca confusione: quella secondo cui sarebbe possibile dedurre fiscalmente un solo veicolo. Da questa convinzione discendono, poi, una serie di dubbi operativi ricorrenti: è possibile acquistare una seconda auto? È fiscalmente gestibile l’acquisto di una moto o di una bici elettrica? Si può iscrivere a cespite un ulteriore mezzo? E ancora: la presenza di un collaboratore, di un dipendente o di un familiare impiegato nell’attività può incidere sul trattamento fiscale del veicolo? La risposta, sotto il profilo normativo, è meno rigida di quanto spesso si ritenga. Una lettura attenta dell’art. 164 Tuir, che è la primaria fonte normativa di riferimento dell’argomento, consente infatti di distinguere tra i diversi regimi applicabili ai mezzi di trasporto utilizzati nell’attività. Mentre per gli esercenti arti e professioni in forma individuale il legislatore ha previsto un limite espresso alla deducibilità riferito a un solo veicolo, per le imprese commerciali l’art. 164 cit. non contiene alcuna previsione analoga. La disciplina si articola invece in funzione della tipologia del mezzo, della natura dell’attività esercitata e del concreto utilizzo del bene. Per alcune categorie, come gli agenti e rappresentanti di commercio, il legislatore ha previsto un regime più favorevole, con una percentuale di deducibilità più elevata e un limite di costo fiscalmente riconosciuto diverso rispetto a quello ordinario. Ma ciò non equivale in alcun modo a introdurre una regola che consenta o impedisca, in via generale, il possesso di un solo veicolo. In altri termini, l’assenza di un limite numerico non equivale ad una deducibilità automatica di tutti i veicoli che l’imprenditore desidera. Ne deriva, piuttosto, che per l’impresa commerciale il nodo non è rappresentato dai soli dettami dell’art. 164 Tuir o dal mero numero dei mezzi detenuti, bensì dalla loro effettiva rilevanza fiscale. La vera discriminante non è il numero dei veicoli, ma la concreta inerenza del costo all’attività svolta e la riconducibilità del mezzo a un’effettiva esigenza imprenditoriale. La valutazione, dunque, non può essere condotta in termini astratti o meramente numerici, ma deve poggiare su elementi concreti, oggettivi e coerenti con la singola e specifica realtà operativa del soggetto.
Riferimenti normativi: Art. 164 D.P.R. 22.12.1986, n. 917
Il Tuir non contiene una definizione espressa di “inerenza” e per questo è necessario rifarsi alla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
L’orientamento oggi prevalente considera l’inerenza come un giudizio di natura qualitativa, volto a verificare l’esistenza di un collegamento funzionale tra il costo sostenuto e l’attività esercitata.
Non assume rilievo il fatto che il costo abbia prodotto un ricavo immediato o che la scelta imprenditoriale si sia rivelata economicamente vantaggiosa.
Si riconosce, quindi, all’imprenditore la libertà di organizzare la propria attività come ritiene più opportuno, mentre all’Amministrazione finanziaria il potere di verificare se il costo sia effettivamente riferibile all’attività esercitata.
Un esempio tipico può essere quello dell’agente con clientela sparsa tra più Province, astrattamente potrebbe, verificandone le condizioni concretamente, impiegare 2 veicoli:
– mini-veicolo elettrico per gli appuntamenti in città;
– veicolo ibrido o termico per tratti autostradali, lunghe percorrenze, ecc.
La prova dell’inerenza di più veicoli spetta esclusivamente al contribuente e per questo non può essere affidata a formule generiche, ma deve poggiare su elementi concreti, oggettivi e verificabili, idonei a dimostrare la reale necessità operativa di ciascun mezzo nell’ambito dell’attività esercitata.
In particolare, occorre evidenziare la specifica funzione assegnata a ogni veicolo, la distinta area di utilizzo, l’eventuale ripartizione territoriale della clientela, la presenza di collaboratori o addetti che ne giustifichino l’impiego e più in generale, la coerenza tra dotazione dei mezzi e struttura organizzativa dell’impresa.
Risultano quindi utili, a titolo esemplificativo, agende appuntamenti, incarichi interni, elenchi clienti per zone, ordini di missione, registri di utilizzo, documentazione delle trasferte, nonché tutta la documentazione amministrativa e contabile riferita analiticamente al singolo veicolo.
Quanto più la ricostruzione sarà puntuale e distinta per ciascun mezzo, tanto più la posizione risulterà difendibile in sede di controllo.
| L’imprenditore è chiamato a rispondere alle seguenti domande: – perché l’attività richiede più mezzi? – quale funzione ha ciascun veicolo? – perché un solo mezzo non sarebbe sufficiente? – come ogni veicolo è effettivamente usato nell’interesse dell’impresa? |
| La ricostruzione dovrebbe essere supportata da elementi quali: – agenda appuntamenti e turni; – elenco clienti per zone; – incarichi o assegnazioni interne; – registro utilizzo dei veicoli; – percorrenze, trasferte e missioni; – manutenzioni, assicurazioni e spese riferite a ogni singolo mezzo; – eventuale documentazione che distingua la funzione dei veicoli. |
Questo adempimento, sia chiaro, non è codificato da alcuna norma e non vi è alcun obbligo: si tratta di una buona prassi organizzativa che, qualora dovesse essere avviata una verifica fiscale anche a distanza di diversi anni, può consentire di ricostruire con immediatezza le ragioni che hanno determinato la scelta imprenditoriale costruendo un elemento utile nell’eventuale contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria.
Una documentazione predisposta contestualmente allo svolgimento dell’attività, con date se non certe almeno dimostrabili, possiede, infatti, una forza probatoria decisamente superiore rispetto ad una ricostruzione effettuata successivamente.
| Documento | Finalità |
| Agenda elettronica o cartacea degli appuntamenti | Dimostra gli spostamenti effettuati e la frequenza delle visite |
| Elenco clienti suddiviso per aree territoriali | Giustifica la distribuzione dei mezzi sul territorio |
| Report visite, e-mail o CRM | Collega gli spostamenti ai clienti visitati |
| Partecipazione a fiere o eventi | Documenta la necessità delle trasferte |
| Ricevute di pedaggi e parcheggi | Confermano gli spostamenti effettuati |
| Interventi di manutenzione | Consentono di ricostruire l’effettivo utilizzo del singolo mezzo |
| Polizze assicurative e revisioni | Identificano ciascun veicolo nel tempo |
| Eventuali assegnazioni interne del mezzo | Individuano il soggetto che utilizza il veicolo |
| Nota bene | Naturalmente non è necessario possedere tutta questa documentazione. L’obiettivo è quello di poter ricostruire, anche a distanza di tempo, il ruolo svolto da ciascun veicolo nell’ambito dell’organizzazione aziendale. |
Per comprendere meglio il principio esposto, può essere utile richiamare un esempio puramente operativo, che non intende individuare una soluzione valida in ogni situazione, ma soltanto evidenziare come la diversa funzione dei veicoli possa assumere rilievo nella valutazione dell’inerenza, alla luce delle concrete modalità di svolgimento dell’attività. Si immagini il caso di un agente di commercio che operi stabilmente su un territorio molto esteso, alternando quotidianamente visite presso clienti ubicati nei centri urbani e trasferte di lunga percorrenza su più Province.
Nell’ambito della propria organizzazione aziendale, l’imprenditore potrebbe decidere di utilizzare 2 veicoli con caratteristiche differenti:
un’autovettura elettrica compatta destinata prevalentemente agli spostamenti urbani e agli appuntamenti di prossimità, nei quali le percorrenze sono contenute e le dimensioni contenute soddisfano meglio le esigenze di parcheggio;
un’autovettura ibrida o con motorizzazione tradizionale destinata principalmente alle trasferte extraurbane e autostradali, caratterizzate da percorrenze significativamente superiori rispetto agli spostamenti urbani.
In un’eventuale verifica fiscale non sarebbe sufficiente affermare che entrambi i veicoli sono utilizzati nell’attività d’impresa. Sarebbe invece opportuno poter dimostrare che ciascun mezzo assolve una diversa funzione organizzativa e che tale distinzione trova riscontro nella documentazione ordinariamente prodotta dall’impresa. Naturalmente, la documentazione dovrà essere coerente con l’effettivo svolgimento dell’attività e non predisposta artificiosamente al solo fine di giustificare il possesso di più veicoli. A tale scopo potrebbe essere predisposto un semplice fascicolo documentale, come nel seguente esempio.
| Documento | Finalità |
| Agenda appuntamenti | Dimostrare la tipologia e la localizzazione degli incontri con la clientela |
| CRM, e-mail o gestionale commerciale | Collegare gli appuntamenti ai clienti effettivamente visitati |
| Elenco clienti suddiviso per aree geografiche | Evidenziare la distribuzione territoriale dell’attività |
| Storico delle ricariche elettriche | Documentare l’utilizzo prevalente del veicolo elettrico negli spostamenti urbani |
| Pedaggi autostradali e ricevute carburante | Dimostrare l’impiego del secondo mezzo nelle trasferte extraurbane |
| Manutenzioni e tagliandi distinti | Ricostruire l’effettivo utilizzo di ciascun veicolo |
| Calendario delle trasferte | Evidenziare la programmazione dell’attività commerciale |
In una situazione come quella descritta, la presenza di 2 veicoli potrebbe trovare una ragionevole giustificazione organizzativa, fermo restando che ogni valutazione dovrà essere effettuata caso per caso, sulla base delle concrete modalità di svolgimento dell’attività e della documentazione disponibile.
| Nota bene | L’esempio riportato ha finalità esclusivamente illustrative e non consente di trarre conclusioni automatiche sulla deducibilità dei costi relativi ai veicoli, la cui valutazione resta necessariamente subordinata alle specifiche circostanze del caso concreto. |
Prima di procedere all’acquisto può essere utile verificare alcuni aspetti pratici.
| E’ possibile individuare una funzione specifica del nuovo veicolo rispetto a quelli già presenti? |
| L’organizzazione dell’attività rende effettivamente necessario un ulteriore mezzo? |
| Esiste documentazione in grado di dimostrare tale esigenza? |
| I 2 veicoli saranno utilizzati con modalità chiaramente distinguibili? |
| L’agente è in grado di ricostruire, anche a distanza di anni, l’impiego di ciascun mezzo? |
Se la risposta a queste domande è positiva, sarà generalmente più agevole sostenere che la pluralità dei veicoli rappresenta una scelta organizzativa coerente con l’attività esercitata e non la semplice disponibilità di beni privi di una concreta funzione imprenditoriale.
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