IVA
18 Novembre 2025
Il riscatto in inversione contabile richiede l’integrazione e l’indicazione nel quadro VJ, ma la successiva cessione esente impone la rettifica decennale ex art. 19-bis2; resta aperta la questione della decorrenza del decennio e della base di rettifica.
Si riporta un caso tipico che gli studi professionali possono incontrare per i propri clienti in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate a norma degli artt. 51 D.P.R. 633/1972 e 32 D.P.R. 600/1973: il locatario (cliente dello studio) esercita l’opzione di riscatto di un immobile in leasing con fattura da integrare in reverse charge e successivamente cede lo stesso immobile in esenzione (leggasi, art. 10 D.P.R. 633/1972) a un ente privo di partita Iva, con conseguente “possibilità di rettifica della detrazione” ai sensi dell’art. 19-bis2 D.P.R. 633/1972.
Innanzitutto, si sottolinea che la cessione di fabbricati strumentali è in linea di principio esente ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/1972. Quando il cedente opta (facoltà) per l’assoggettamento a Iva e il cliente è soggetto passivo, l’operazione si realizza con il meccanismo dell’inversione contabile previsto dall’art. 17 D.P.R. 633/1972, e il cessionario deve integrare la fattura e indicare il debito Iva in dichiarazione nel quadro VJ. Il reverse charge comporta l’integrazione della fattura e la nascita di un debito Iva da evidenziare nel quadro VJ, ma non modifica i principi che disciplinano il diritto alla detrazione, poiché l’Iva integrata è soggetta agli stessi limiti soggettivi e oggettivi della detrazione applicabili all’Iva “addebitata dal fornitore”.
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