Accertamento, riscossione e contenzioso
24 Ottobre 2025
Il Fisco non può sindacare la scelta contabile del contribuente sulle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, se queste non sono capitalizzate in bilancio. L’art. 102, c. 6 del Tuir fissa un criterio forfettario di deduzione nel limite del 5%.
In ordine alle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, in molti casi di verifica fiscale viene contestata l’omessa capitalizzazione delle medesime in conto al cespite di riferimento, in quanto ritenute incrementative dei beni. Si ritiene che tale sindacato di giudizio non spetti ai verificatori e il relativo esame non può che dipartire dalla versione letterale dell’art. 102, c. 6 del Tuir che, per la parte che qui è d’interesse, dispone: “Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione che dal bilancio non risultino imputate a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili…”.
Tale norma ha un preciso raccordo storico con l’art. 55 R.D. 11.07.1907, n. 560, il quale individuava la categoria delle spese incrementative prevedendo la deduzione dal reddito d’impresa delle spese di produzione e di conservazione, manutenzione, di restauro e di innovazione dei locali e delle macchine, limitatamente a quella parte che non andava in aumento del valore degli uffici e della potenza delle macchine.
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