Diritti sulla persona e di famiglia, diritti reali, successioni, donazioni, obbligazioni, pubblica amministrazione.
31 Dicembre 2019
PROROGA DEL TERMINE NELLE SOCIETÀ DI PERSONE
Il termine di durata della società di persone originariamente stabilito non è vincolante e può essere prorogato, consentendo con ciò la continuazione dell'attività sociale. La proroga della durata può avvenire in modo tacito, ossia per effetto del comportamento concludente dei soci che continuano a compiere le operazioni sociali, oppure espresso, mediante delibera formalizzata con atto notarile e resa pubblica. La proroga tacita e quella espressa della durata, accomunate dalla continuazione senza interruzione dell'attività sociale dopo il decorso del termine e dalla facoltà concessa all'autonomia contrattuale di integrare convenzionalmente le disposizioni legali, producono effetti per la società (che prosegue la sua normale attività), per i soci (che possono recedere in caso di proroga a tempo indeterminato) e per i creditori particolari del socio di S.n.c. e S.a.s, (che possono opporsi alla proroga per ottenere la liquidazione della quota del socio debitore).
19 Dicembre 2019
L’accesso ai verbali dell’organismo di vigilanza 231
27 Agosto 2018
Gross Up clause nei contratti internazionali
Per evitare conflittualità nei rapporti di import-export, è bene prevedere dettagliate clausole che possano regolare o neutralizzare le eventuali ritenute fiscali.