Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto

21 Marzo 2025

Transizione 5.0 e sostituzione di beni ammortizzati da oltre 24 mesi

Procedura semplificata per la sostituzione di macchinari che hanno terminato da oltre 24 mesi il periodo di ammortamento.

Il credito d’imposta Transizione 5.0 consiste in un’agevolazione che premia le spese sostenute in nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025. Il beneficio spettante è riconosciuto a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall’investimento. Nello specifico, deve trattarsi di investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 (Allegati A e B alla L. 232/2016), che comportino la riduzione dei consumi energetici.

Nell’ambito dei progetti di innovazione sono agevolabili anche i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta) e le spese per la formazione del personale nell’ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi (nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300.000 euro).

L’art. 1, cc. 427-429 L. 30.12.2024, n. 207 ha introdotto alcune semplificazioni procedurali per accedere al credito Transizione 5.0. In primo luogo, per i beni 4.0 acquisiti tramite contratto EPC (Energy Performance Contract) con una ESCo, è stato stabilito il riconoscimento automatico dell’efficientamento energetico previsto con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici.

Inoltre, qualora l’impresa sostituisca un bene materiale obsoleto, completamente ammortizzato da oltre 24 mesi, è stata prevista l’esenzione dal calcolo del risparmio energetico conseguito, con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici; resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore.

Si ricorda che l’ammontare del credito spettante cambia in base alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi:

– con una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva compresa tra il 3% e il 6% o di processo tra il 5% e il 10%, per investimenti fino a 10 milioni di euro il credito d’imposta spettante è pari al 35%, per investimenti oltre tale soglia il credito è pari al 5%;

– con una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva compresa tra il 6% e il 10% o di processo tra il 10% e il 15%, per investimenti fino a 10 milioni di euro il credito d’imposta spettante è pari al 40%, per investimenti oltre tale soglia il credito è pari al 10%;

– con una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva oltre il 10% o di processo oltre il 15%, per investimenti fino a 10 milioni di euro il credito d’imposta spettante è pari al 45%, per investimenti oltre tale soglia il credito è pari al 15%.

Così, ad esempio, sostituendo un cespite che ha terminato da oltre 24 mesi il periodo di ammortamento con un bene materiale nuovo 4.0 del valore di 1 milione di euro, è possibile accedere al credito d’imposta 5.0 nella misura del 35% senza verifica del risparmio energetico conseguito. La semplificazione è ancor più interessante vista la stretta subita dal credito 4.0 a decorrere dal 1.01.2025 (introduzione di un massimale di risorse pari a 2.200 milioni di euro).

Ai fini dell’applicazione della procedura semplificata in argomento, la verifica della condizione per la quale i beni sostituiti devono essere “interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio” deve essere operata sulla base della vita utile del bene rilevante ai fini del procedimento di ammortamento civilistico contabile (FAQ 4.21 pubblicata dal Mimit). Le modifiche richiamate trovano applicazione anche per le procedure già avviate ante 1.01.2025.

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