Società e contratti
19 Novembre 2025
La legge di Bilancio 2025 estende l’obbligo di PEC agli amministratori, escludendo però quelli delle società di persone. Vietata la coincidenza tra PEC societaria e personale. Restano criticità sulla raggiungibilità telematica degli amministratori esclusi.
L’art. 1, c. 860 della legge di Bilancio 2025 aveva modificato la norma sull’obbligo per le aziende di dotarsi di indirizzo PEC (art. 5, c. 1 D.L. 18.10.2012, n. 179) aggiungendovi, in fine, le parole: “nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria”.
In realtà l’obbligo di pubblicare in visura l’indirizzo PEC è del 2008, ma dall’entrata in vigore della legge di Bilancio vale a dire il 1.01.2025 è scattato l’obbligo per le imprese che siano costituite a decorrere da questa data, (o che comunque presentino la domanda di iscrizione al registro successivamente a questa data).
Ma l’obbligo di cui all’art. 16, c. 6 D.L. 185/2008, che appunto viene esteso agli “amministratori di imprese costituite in forma societaria”, è tale per “tutte le imprese, già costituite in forma societaria”, il che comporta l’applicazione dell’estensione dell’obbligo disposta dalla legge di Bilancio 2025 anche alle imprese che siano già costituite prima della data di entrata in vigore della norma estensiva, ovvero prima del 1.01.2025.
C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1
© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits · Whistleblowing