Società e contratti
20 Novembre 2025
La Cassazione ribadisce che la cancellazione di una società non estingue automaticamente i crediti verso terzi. Il debito non può essere tassato come sopravvenienza attiva salvo prova di una remissione chiara e comunicata dagli ex soci. L’onere della prova grava sul contribuente.
La prassi professionale è costellata di casi in cui la permanenza in bilancio di debiti di fornitura “storici”, i cui creditori siano stati nel frattempo cancellati dal Registro delle Imprese, diventa oggetto di contenzioso con l’Agenzia delle Entrate. L’Ufficio, infatti, tende a presumere automaticamente l’estinzione del debito a seguito della cancellazione dell’ente creditore, qualificando l’importo come sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell’art. 88 del Tuir. Tuttavia, l’ordinanza 4.11.2025, n. 29086 offre al professionista uno strumento decisivo di difesa e, soprattutto, di prevenzione, ribadendo in termini inequivocabili il principio di continuità giuridica stabilito dalle Sezioni Unite.
Principio di continuità e trasferimento ai soci – La Corte si è trovata a sindacare la legittimità di un avviso di accertamento (Irpef/Irap 2013) emesso nei confronti di una ditta individuale, in cui la C.T.R. aveva ritenuto legittimo il recupero fiscale di un debito verso una S.r.l. estinta, sulla base della sola cancellazione di quest’ultima dal Registro delle Imprese. Tale approccio è stato categoricamente disatteso dalla Suprema Corte, che ha accolto il ricorso del contribuente limitatamente a questo punto.
Il principio cardine, già affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 19750/2025), è cristallino: l’estinzione della società conseguente alla cancellazione non comporta affatto l’estinzione automatica dei relativi crediti. Al contrario, questi crediti si trasferiscono in capo ai soci, secondo il meccanismo della successione.
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