Revisione e controllo
30 Ottobre 2025
A più riprese da queste pagine sono riaffrontati i temi riguardanti la verifica da parte di sindaci e revisori dell’adeguatezza degli assetti organizzativi amministrativi e contabili, così come previsti dall’art. 2086 c.c.
Come più volte ricordato non esiste un modello che definisca quando gli assetti siano adeguati o meno, ma occorre verificare, ai sensi dell’art. 2086 c.c., le dimensioni e la natura dell’attività svolta; ciò deve avvenire per evitare di applicare cliché predeterminati a qualunque attività e, soprattutto, per evitare di sovraccaricare le aziende di adempimenti alla fine ridondanti quando addirittura inutili.
Il criterio della proporzionalità di tale indagine è raccomandato anche dal Cndcec nella norma di comportamento 5.4 sulle verifiche del sistema interno di controllo che richiama la precedente norma 3.6 che pure dispone in tal senso.
Chi scrive non ama in particolare modo check-list o formule standard per fornire tale tipo di certificazione, specialmente a fronte di una definizione, quale quella data dall’art. 2403 c.c., che prevede non solo il giudizio sul rispetto di adeguatezza degli assetti, ma anche l’accertamento da parte dei sindaci “del suo concreto funzionamento”.
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