Diritto privato, commerciale e amministrativo
08 Settembre 2025
È trascorso troppo tempo o ancora faccio in tempo? È il quesito che si pone chi commissiona un’opera che poi presenta problemi. Bisogna distinguere tra vizi e difformità palesi e riconoscibili dal committente da quelli occulti.
Recentemente la Cassazione civile, Sez. II, con la sentenza 5.08.2025, n. 22649, è tornata su una problematica spinosa. Nel caso in cui vengono appaltati alcuni lavori da privati e le opere presentano vizi o difetti, quando può essere fatta valere la relativa garanzia? Il rischio è sempre quello di avere ragione, ma di avere perso troppo tempo prima di fare valere i propri diritti.
Il fatto: un soggetto ha adito il Tribunale, esponendo di avere affidato a una società la posa in opera di lastre di copertura di un immobile destinato allo stoccaggio di foraggi e cereali. I lavori erano stati ultimati e consegnati il 24.08.2015, ma nel giugno 2013 si era verificato il distacco di talune lastre, prontamente denunciato all’impresa.
La società di costruzione, nel riscontrare la denuncia, ha sostenuto che i pannelli erano soggetti a ondulazioni e rigonfiamenti a causa delle temperature e che il danno era solo estetico ma non funzionale e strutturale per cui non operava la garanzia, essendo anche decorsi i termini di prescrizione e decadenza ex art. 1667 c.c. Il committente ha, quindi, agito giudizialmente e la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto le sue ragioni. L’art. 1667, c. 3 c.c. dispone che la garanzia per i vizi e le difformità dell’opera appaltata si prescrive nel termine di 2 anni dalla consegna dell’opera ultimata.