Procedure concorsuali
19 Luglio 2025
Con un interessante provvedimento del 25.06.2025 il Tribunale di Roma si è pronunciato sulla necessità di applicare la regola dell’Absolute Priority Rule nel concordato minore di un professionista.
La proposta di omologazione del concordato minore era stata avanzata da un professionista sul presupposto dell’applicabilità della regola della c.d. Relative Priority Rule, con riferimento all’eccedenza rispetto al valore di liquidazione, di cui all’art. 84, c. 6 del Codice della crisi, anche al concordato minore.
Non esiste, argomentava il Tribunale di Roma, una norma analoga nelle disposizioni che regolano il concordato minore; si tratta di una questione cruciale nella fattispecie in esame, in quanto:
– se si ritiene applicabile la sola regola generale della c.d. Absolute Priority Rule, ossia del rispetto rigido dell’ordine delle cause di prelazione, i redditi futuri prodotti dal ricorrente dovrebbero ricadere anch’essi, ed essere quindi distribuiti, secondo l’ordine delle cause di prelazione (cfr. Cass. 22474/2024) e la proposta sarebbe quindi inammissibile;
– se al contrario si ritiene applicabile, per l’eccedenza, la regola della c.d. Relative Priority Rule, allora la proposta avanzata ai creditori (che permette una distribuzione degli utili/guadagni futuri in misura maggiore, ma non sino all’integrale soddisfacimento, ai creditori di rango superiore rispetto a quelli via via inferiori) può ritenersi ammissibile nel senso che può ritenersi lecito che i guadagni futuri attesi dal ricorrente dalla continuazione dell’attività professionale possano essere distribuiti tra i creditori soddisfacendo in misura decrescente (ma non integrale) i creditori privilegiati sino ai chirografari.