Paghe e contributi

18 Novembre 2025

Attribuzione aliquota del contributo addizionale CIG in misura ridotta

L’Inps chiarisce che la riduzione del contributo addizionale CIG non si esaurisce con un solo periodo di fruizione: se l’azienda mantiene i requisiti, l’aliquota ridotta (6% o 9%) si applica fino al raggiungimento dei limiti di 52 o 104 settimane nel quinquennio mobile.

Il diritto alla riduzione dell’aliquota del contributo addizionale in misura ridotta non può esaurirsi con la fruizione di un unico periodo di integrazione salariale. Lo precisa la Direzione Centrale Entrate dell’Inps in una comunicazione del 4.11.2025 inviata alle sedi territoriali, con la quale fornisce dei chiarimenti sull’esatta applicazione dell’aliquota ridotta per la cassa integrazione, evidenziando che ancorché lo stesso periodo non raggiunga le 52 settimane nel quinquennio mobile, ovvero le 104 settimane nel caso dell’aliquota ridotta al 9% nella fattispecie di cui alla lettera b) dell’art. 5, c. 1-ter D.Lgs. 148/2015, spetta la riduzione.

Viene ricordato che l’art. 1, c. 195, lett. b) L. 234/2021, ha inserito il c. 1-ter all’art. 5 D.Lgs. 148/2015, con il quale viene introdotta dal 1.01.2025, una riduzione del contributo addizionale, posto a carico delle aziende che presentano domanda di integrazione salariale che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria, ovvero in deroga, per almeno 24 mesi, decorrenti dal giorno successivo al termine dell’ultimo periodo di fruizione di un trattamento di integrazione salariale.

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