Diritto del lavoro e legislazione sociale
23 Marzo 2024
Tra i provvedimenti governativi del D.L. 19/2024, ci soffermiamo in particolare sull’aumento degli importi della cosiddetta “maxi-sanzione per lavoro nero”, norma dei primi anni 2000, che colpisce la fattispecie del lavoratore totalmente sconosciuto alla Pubblica Amministrazione.
Segnaliamo incidentalmente che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è uscito con la nota 13.03.2024, n. 521 a commento delle novità del D.L. 19/2024: si tratta di una nota piuttosto interlocutoria che riepiloga le varie misure del decreto in maniera piuttosto didascalica, attendendo giustamente la conversione del provvedimento ed eventuali modifiche che potrebbero essere apportate al testo.
Tornando alla maxi-sanzione, ricordiamo la fonte originaria che è l’art. 3, cc. 3 e 3-ter D.L. 22.02.2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla L. 23.04.2002, n. 73, come sostituito dall’art. 22, c. 1 D.Lgs. 14.09.2015, n. 151: misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare: in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico. Di seguito il nuovo apparato sanzionatorio:
La sanzione determinata ai sensi dell’art. 16 L. 689/1981 è pari a 4.680 euro poiché in questo caso è esclusa la procedura di diffida.
Sempre per il lavoro nero, alla maxi-sanzione sopra descritta, si devono aggiungere:
C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1
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