Procedure concorsuali

18 Novembre 2025

Composizione negoziata e rilascio del DURC

Nell’ambito della composizione negoziata della crisi il debitore può chiedere, anche congiuntamente, le misure protettive e cautelari per il buon esito delle trattative e la tutela del patrimonio.

Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 23.09.2025, ha stabilito che, in via di prima approssimazione, può ritenersi che le misure cautelari:

– devono avere contenuto diverso rispetto alla tutela già accordata dalle misure protettive;

– devono essere funzionali ad assicurare “provvisoriamente il buon esito delle trattative” (art. 2, lett. q) del Codice della crisi) ovvero (con formula simile) “necessari per condurre a termine le trattative” (art. 19, c. 1 del Codice della crisi) e non, quindi, ad attuare il piano (che in tanto potrà essere attuato solo in quanto vi sia l’adesione finale dei creditori).

Più nello specifico, la finalizzazione delle misure al “buon esito” delle trattative e, ancor di più, il fatto che trattasi pur sempre di strumento rientrante nell’ampio genus delle misure cautelari permette di individuare una serie di limiti all’adozione che possono essere così compendiati:

– non possono produrre effetti, come quelli di accertamento o costitutivi, che sono ordinariamente dipendenti esclusivamente da una pronuncia di merito (cfr. in argomento Cass. n. 10986/2021);

– non possono produrre effetti che non potrebbero essere conseguiti neppure in un giudizio di merito. In altre parole, le misure cautelari hanno quale, implicito ma ineludibile, presupposto la legittimità della misura richiesta, ossia il c.d. fumus boni iuris, il buon diritto in capo al ricorrente a ottenere quella misura secondo la disciplina sostanziale di settore, cui si aggiunge, in questa sede, il vantaggio di poterla ottenere dando prova semplicemente che sia necessaria per il buon esito delle trattative;

– non possono neppure avere quale effetto la disapplicazione di norme di legge (a mero titolo di esempio, non potrebbe ordinarsi di non tener conto di un pignoramento di conto corrente anteriore alla efficacia delle misure protettive al fine di “sbloccare” somme vincolate perché necessarie alla continuità aziendale; ordinarsi l’ammissione della ricorrente ad una gara per l’assegnazione di un appalto in assenza dei requisiti previsti dalla legge o dal bando per parteciparvi). Trattasi di profilo insito nella già predicata necessità della sussistenza del requisito del fumus boni iuris, ma che merita di essere sottolineato, nel senso che nulla autorizza a ritenere che le misure cautelari possano essere un mezzo per eludere l’applicazione di norme di legge solo perché quella elusione sia oggettivamente funzionale al buon esito delle trattative: del resto, accedendo a una diversa linea interpretativa secondo la quale la semplice funzionalità al buon esito delle trattative permetterebbe il superamento di qualsiasi norma (primaria o secondaria che sia) le misure cautelari assumerebbero una valenza unica nel nostro ordinamento, ossia quella di possedere una sorta di generale “licenza di deroga” che, tuttavia, proprio per la natura dirompente che le connoterebbero, avrebbe potuto e dovuto essere espressamente prevista;

– pur potendo astrattamente avere quali destinatari anche terzi, hanno quale naturale ambito di riferimento i rapporti contrattuali preesistenti;

– non possono in ogni caso imporre un sacrificio che appaia sproporzionato o eccessivo al destinatario.

Così ricostruito il quadro normativo, diviene obbligato il diniego della misura con riferimento all’accertamento dei presupposti per il rilascio del DURC.

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