Diritto del lavoro e legislazione sociale
14 Novembre 2025
La Cassazione ritiene legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che, pur dichiarando limitazioni nella movimentazione dei carichi, svolge allenamenti incompatibili con le prescrizioni mediche, violando fedeltà e buona fede.
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la sentenza 27.10.2025, n. 28367, è intervenuta su un caso particolare, ma non raro, di licenziamento, che interseca diversi temi, tra cui la sicurezza sul lavoro e il diritto alla salute del lavoratore, il potere disciplinare riconosciuto in capo al datore di lavoro, l’obbligo di fedeltà del lavoratore.
Nello specifico, la Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso proposto dal lavoratore avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, che a sua volta confermava la pronuncia di primo grado, con le quali era stato ritenuto legittimo il licenziamento irrogato dal datore di lavoro.
Venendo ai fatti avvenuti, il medico competente, ossia la figura che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, essendo in possesso dei titoli professionali e dei requisiti previsti dalla normativa, collabora con il datore di lavoro al fine di effettuare la valutazione dei rischi e mette in atto la sorveglianza sanitaria tutelando lo stato di salute e la sicurezza dei lavoratori, aveva valutato l’idoneità allo svolgimento delle mansioni di “Addetto di linea” del lavoratore ricorrente.
Il giudizio del medico era risultato parzialmente positivo, avendo previsto la limitazione della movimentazione manuale dei carichi al di sopra dell’altezza della spalla e della movimentazione manuale di carichi aventi peso superiore ai 18 kg.
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