Diritto privato, commerciale e amministrativo
20 Novembre 2025
L’Agenzia delle Entrate si esprime per la non neutralità della permuta di cosa presente contro cosa futura.
L’art. 86 del Tuir disciplina il trattamento delle plusvalenze patrimoniali. Al c. 2, dispone che la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo (o l’indennizzo) conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. L’ultimo periodo del c. 2 rappresenta un’ipotesi di neutralità nella parte in cui stabilisce che, qualora il corrispettivo della cessione sia costituito esclusivamente da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.
Quindi, ad esempio, nel caso di una permuta in cui i valori attributi ai 2 beni oggetto di scambio siano mantenuti in continuità con i valori contabili, nessuna plusvalenza emerge. Il caso della permuta è molto frequente nelle operazioni immobiliari, soprattutto con la formula della permuta di cosa presente contro cosa futura. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 283/2025, ha proprio analizzato un caso del genere. Nell’interpello presentato da una società proprietaria di un terreno adibito a parcheggio viene rappresentata la volontà di cessione di tale bene a terzi, ricevendo come corrispettivo alcuni posti auto da realizzare su tale area, oltre ad un conguaglio in denaro.
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