Amministrazione e bilancio
29 Ottobre 2025
La manovra di Bilancio 2026 modifica l’art. 86, c. 4 del Tuir restringendo a 3 esercizi la rateizzazione della plusvalenza da disinvestimento e imponendo un possesso minimo quinquennale dei beni, riducendo così la portata agevolativa e ampliando il prelievo fiscale.
La manovra di bilancio 2026, modificando l’art. 86, c. 4 del Tuir, introduce un inasprimento fiscale in ordine al presupposto temporale per l’ammissione della rateazione e riduce a 3 esercizi (incluso quello del realizzo) i precedenti 5 esercizi (sempre incluso quello del realizzo). Il legislatore, omettendo di considerare il fondamento causale storico della norma, il quale si ricongiunge alla sollecitazione del legislatore delegante che, con l’art. 2, c. 16 L. 825/1971, dispose l’obbligo di introdurre norme idonee a stimolare l’accrescimento dell’efficienza delle strutture produttive, allo scopo non solo di migliorare l’economia nazionale di mercato, ma anche di ampliare le basi imponibili tassabili a vantaggio dell’Erario, arretra i riferimenti temporali per il differimento della tassazione.
A tale proposito, si ricorda che l’originario art. 54, c. 5 D.P.R. 597/1973, da cui dipartono le successive variazioni normative, via via sempre più ristrettive, testualmente disponeva: “Le plusvalenze realizzate ai sensi dei precedenti commi non concorrono a formare il reddito d’impresa se e nella misura in cui siano accantonate in apposito fondo del passivo e siano reinvestite in beni ammortizzabili entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello del realizzo. All’atto del reinvestimento l’ammontare reinvestito sarà trasferito al fondo di ammortamento e le quote annue di ammortamento saranno calcolate sulla differenza fra il costo dei beni acquistati o costruiti e l’ammontare reinvestito. L’ammontare non reinvestito entro il secondo periodo d’imposta concorrerà a formare il reddito del periodo stesso”.
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