Diritto del lavoro e legislazione sociale

22 Novembre 2025

Rendita vitalizia: termini sequenziali per la prescrizione

L'Inps modifica le istruzioni sulla costituzione della rendita vitalizia, aderendo ai principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 7.08.2025, n. 22802.

Va preliminarmente ricordato che il 12.01.2025 è entrato in vigore il Collegato lavoro (L. 13.12.2024, n. 203), il cui art. 30 ha novellato l’art. 13 L. 1338/1962.

Attualmente, la prescrizione dei crediti contributivi è di 5 anni (art. 3, c. 9 L. 8.08.1995, n. 335), fatti salvi i casi di denuncia del lavoratore (o dei suoi superstiti). Il lavoratore (o i suoi superstiti) può segnalare all’Inps l’omissione contributiva affinché l’Istituto proceda al recupero presso il datore di lavoro inadempiente entro il summenzionato termine quinquennale di prescrizione.

In caso di contributi pensionistici obbligatori non versati dal datore di lavoro e prescritti è tuttavia consentita la costituzione della rendita vitalizia, nelle 3 modalità ammesse dal legislatore e secondo la seguente sequenza temporale:

– il datore di lavoro può richiedere all’Inps la costituzione della rendita vitalizia reversibile (art. 13, c. 1). La facoltà si prescrive decorsi 10 anni dalla data di prescrizione dei contributi a cui l’istanza si riferisce;

– se non può ottenere la costituzione della rendita vitalizia dal datore di lavoro, il lavoratore ha il diritto di attivare la rendita in via sostitutiva (art. 13, c. 5). Tale facoltà si prescrive decorsi 10 anni dalla prescrizione del diritto del datore di lavoro di costituzione della rendita vitalizia;

– una volta intervenuta la prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia a opera del datore di lavoro e, in sua sostituzione, da parte del lavoratore, quest’ultimo (o i suoi superstiti) può chiedere la costituzione della rendita vitalizia in proprio e con onere interamente a proprio carico (art. 13, c. 7). Tale facoltà è sempre attivabile (l’Inps ritiene confermata, nel silenzio delle Sezioni Unite, la sua imprescrittibilità).

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