Imposte dirette
13 Marzo 2025
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del 10.03.2025 è stata approvata la versione definitiva del modello di dichiarazione 730/2025 che contiene diverse novità nell’ambito del lavoro dipendente.
Con provvedimento 10.03.2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la versione definitiva dei modelli 730/2025, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4 e 730-4 integrativo per la comunicazione del risultato contabile al sostituto d’imposta. Nel modello di quest’anno debuttano le diverse novità intervenute nel corso del 2024, pertanto si riepilogano le principali modifiche in tema di lavoro dipendente contenute nel modello 730/2025.
Tra le novità del 2024 occorre preliminarmente ricordare l’attuazione del primo modulo di riforma Irpef (D.Lgs. 216/2023) che ha ridisegnato le aliquote e gli scaglioni di reddito nel modo seguente:
– 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
– 35% per i redditi superiori a 28.000 e fino a 50.000 euro;
– 43% per i redditi oltre la soglia di 50.000 euro.
È stata, inoltre, innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall’art. 13 Tuir per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro.
Nel modello 730/2025 trova posto anche l’indennità tredicesima (bonus Natale), riconosciuta fino al massimo di 100 euro ai lavoratori dipendenti con figli a carico che, nel corso del 2024, hanno percepito un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro. Si ricorda che il bonus è stato generalmente riconosciuto dai datori di lavoro nella busta paga unitamente alla tredicesima mensilità, previa domanda e autocertificazione dei requisiti da parte del lavoratore.
Al rigo C14, dedicato anche al trattamento integrativo, nelle colonne dalla 5 alla 8 il contribuente dovrà indicare i redditi di lavoro dipendente, il bonus erogato e i giorni di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alla detrazione ex art. 13, c.1 Tuir. Con il modello 730/2025, barrando la casella presente nella colonna 7 del rigo C14, il lavoratore potrà restituire il bonus ricevuto ma non spettante per assenza dei requisiti; al contrario, la dichiarazione consentirà ai contribuenti che non hanno ricevuto il bonus, pur avendone i requisiti, di ottenerlo (es. domestici o mancata richiesta al datore di lavoro).
Nel modello approvato troviamo anche appositi campi (C14, col. 4 e casella “casi particolari” nella sez. 1 – redditi di lavoro dipendente e assimilati) dedicati al regime fiscale di favore per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 2024, i cui redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare (40% in presenza di un figlio minore) al ricorrere di determinate condizioni.
Novità anche per i frontalieri poiché a partire dal 2024, l’art. 6 D.L. 113/2024 (decreto Omnibus) conv. L. 143/2024 consente ai lavoratori residenti in determinati comuni italiani, situati a 20 km dal confine svizzero, in possesso di specifici requisiti, di optare per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera.
Vale la pena ricordare, inoltre, che dal 2024, il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 10.000 euro. Infine, le istruzioni al modello rammentano che i redditi di lavoro sportivo erogati dal 31.07.2024, non generano reddito assimilato a quello di lavoro autonomo.