Diritto del lavoro e legislazione sociale

10 Settembre 2025

770/2025: sintesi delle novità

Il Modello 770/2025 punta alla semplificazione degli adempimenti: meno campi da compilare, codici unificati e procedure più snelle. Le novità rendono la gestione più facile per i sostituti d'imposta, mantenendo tutte le informazioni necessarie al Fisco.

Con l’approssimarsi della scadenza del 31.10.2025, i sostituti d’imposta si preparano alla trasmissione del Modello 770/2025. Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 24.02.2025, n. 75896 ha delineato il quadro normativo di riferimento, confermando sostanzialmente la struttura del modello precedente con alcune significative modifiche.

In merito all’invio dei dati, in linea con la soluzione adottata ormai da diversi anni, i sostituti d’imposta possono optare per un unico flusso contenente tutti i dati relativi alle diverse tipologie reddituali (codice “1”) oppure per invii differenziati (codice “2”), avvalendosi eventualmente della trasmissione separata. Rimane confermato il limite massimo di 3 flussi distinti, che devono comunque ricomprendere complessivamente tutte e 5 le tipologie di ritenute previste. Una delle modifiche più rilevanti riguarda il Quadro ST, dove nella Sezione II dedicata all’addizionale regionale è stato eliminato il campo relativo al codice regione. La semplificazione comporta un riadattamento delle regole di aggregazione: i dati relativi alle addizionali regionali devono ora essere esposti considerando esclusivamente la parità di periodo di riferimento, note, codice tributo e data di versamento, senza più la distinzione per codice regionale. Nel campo “Note” si registrano cambiamenti significativi con l’eliminazione dei codici numerici 1, 2 e 3, precedentemente utilizzati per le sospensioni di versamento, e del codice N relativo ai passaggi di dipendenti. Contestualmente, sono stati introdotti 2 nuovi codici: il codice M per segnalare i conguagli effettuati dalle Amministrazioni dello Stato entro 2 mesi dalla cessazione del rapporto, e il codice Q specifico per gli errori nella determinazione delle ritenute sulle provvigioni.

La sottosezione “Sospensione” presenta una sostanziale razionalizzazione, anche in ragione del progressivo esaurimento dei piani di rateizzazione originariamente previsti. I codici specifici da “1” a “15” utilizzati fino al 2024 per identificare le diverse fattispecie sospensive sono infatti confluiti nel nuovo codice unico “20”, che segnala indistintamente l’avvenuto utilizzo della sospensione per emergenza COVID, federazioni sportive o emergenze sanitarie animali (influenza aviaria e peste suina). Resta separato il codice “16” per i sostituti d’imposta dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno colpiti dagli eventi calamitosi del novembre 2022, confermando l’attualità della specifica disposizione sospensiva.

Le novità investono anche la disciplina del ravvedimento operoso. Al riguardo, è utile ricordare che il D. Lgs. 87/2024 ha modificato la disciplina sanzionatoria per gli omessi o ritardati versamenti di ritenute, con effetto dalle violazioni commesse dal 1.09.2024. Le nuove disposizioni prevedono una riduzione delle sanzioni minime dal 15% al 12,5% per i versamenti entro 30 giorni e dal 30% al 25% per i termini successivi. Si sottolinea che le violazioni commesse prima del 1.01.2024 rimangono soggette al regime sanzionatorio precedente, anche se la regolarizzazione avviene successivamente. Restano valide le consuete modalità di compilazione dei righi ST e SV: il periodo di riferimento va indicato nel campo 1 corrispondente al momento in cui è sorto l’obbligo del prelievo, mentre la ritenuta operata deve essere esposta nel campo 2 e gli interessi evidenziati separatamente nel campo 8. L’importo totale versato, comprensivo di ritenuta e interessi, va riportato nel campo 7 insieme al codice tributo specifico da inserire nel campo 11 e alla data di versamento da indicare nel campo 14, ricordando di barrare la casella 9 per segnalare l’operazione di ravvedimento. Il Quadro SX registra l’introduzione della nuova colonna 7 nel rigo SX1, destinata all’evidenziazione del credito maturato per l’indennità corrisposta unitamente alla tredicesima mensilità, il cosiddetto bonus Natale previsto dall’art. 2-bis D.L. 113/2024. La relativa compensazione trova posto nella colonna 8, utilizzando il codice tributo 1703.

Tra le ulteriori modifiche si segnala l’eliminazione dei righi SX35 e SX36 nella sezione “Riepilogo altri crediti”, precedentemente utilizzati per evidenziare specifici crediti relativi alle restituzioni di ritenute su canoni e interessi.

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