Più tempo per il 770 in modalità semplificata

Con provvedimento del 3.06.2025, l’Agenzia delle Entrate differisce al 30.09.2025 il termine, inizialmente fissato al 30.04.2025, per l’adempimento semplificato di invio dei dati aggiuntivi relativi alle ritenute e trattenute, richiesto ai datori di lavoro che impiegano fino a 5 dipendenti e che intendono utilizzare tale modalità in alternativa all’adempimento annuale del modello 770 “tradizionale”. Il periodo in scadenza alla data del trascorso 30.04 prevedeva la comunicazione dei dati relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2025. Adesso il periodo viene esteso ai dati relativi al periodo che va da marzo ad agosto 2025, con scadenza unica al prossimo 30.09.2025.

Questa semplificazione (se tale si può definire!) è stata introdotta in via sperimentale dall’art. 16 D.Lgs. 1/2024 (c.d. Decreto adempimenti) a decorrere dall’anno 2025. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31.01.2025 erano state definite le modalità attuative, istituendo i relativi codici tributo da utilizzare e le specifiche tecniche per la trasmissione della comunicazione. La nuova modalità sperimentale può essere utilizzata dai sostituti d’imposta che:

– al 31.12 dell’anno precedente hanno un numero di dipendenti non superiore a 5;

– corrispondono esclusivamente compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente e autonomo;

– effettuano il versamento delle ritenute mediante invio del modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il regime agevolato consente di sostituire il modello 770 ordinario con l’invio, tramite F24 telematico, dei dati relativi alle ritenute operate, alle eventuali compensazioni e ad altre informazioni previste. In buona sostanza, l’invio telematico del nuovo prospetto delle ritenute e trattenute operate, utilizzando i codici tributo indicati nell’allegato 1 al provvedimento del 31.01.2025, è da considerarsi equiparato all’esposizione degli stessi dati nel modello 770, fermo restando che restano invariate le scadenze per il versamento delle ritenute e trattenute operate.

Era stato previsto, in sede di prima applicazione di questa novità, che coloro che volevano avvalersi delle nuove disposizioni, ferme restando le scadenze ordinarie per i pagamenti, potevano comunicare i dati relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2025 entro il 30.04.2025. Tale termine, ora differito al 30.09.2025, consente la comunicazione dei dati relativi alle ritenute operate fino al mese di agosto compreso.

Naturalmente, si ribadisce che i soggetti potenzialmente rientranti nella nuova modalità semplificata possono continuare a effettuare i relativi adempimenti come in passato presentando annualmente il modello 770. La proroga si è resa necessaria per consentire alle software house di avere a disposizione un maggior lasso di tempo per adeguare i relativi sistemi informatici.

A parere di chi scrive, è l’ennesimo esempio di come il nostro sistema fiscale riesca sempre a semplificare complicando.

Mod. Redditi 2025, indicazioni per il concordato preventivo biennale

Il contribuente che nel 2024 ha aderito al concordato preventivo biennale (CPB) 2024-2025, mediante la compilazione nel modello Redditi 2024 del quadro P all’interno degli ISA, nel 2025 dovrà determinare le imposte sulla base del reddito concordato; tuttavia, dovrà inserire anche le risultanze “ordinarie” dell’esercizio 2024, nonostante non determinino la base imponibile ai fini del conteggio delle imposte.

Pertanto, nella compilazione del modello Redditi 2025 il contribuente dovrà utilizzare il quadro CP per determinare la base imponibile ai fini Ires (è il caso di una S.r.l.) e la sezione XXII per il valore della produzione netta concordata ai fini Irap.

Per quanto riguarda l’Irap, facendo riferimento all’ipotesi di S.r.l., l’oggetto del concordato è il valore della produzione netta (VPN) individuato ai sensi dell’art. 5-bis D.Lgs. 446/1997, senza considerare, però, le componenti di cui all’art. 16 del decreto CPB per la determinazione del reddito d’impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell’Irap (esempio: plusvalenze, sopravvenienze attive, sopravvenienze passive, minusvalenze).

L’AI che anticipa i patemi d’animo delle cartelle esattoriali

Ore 9:00 di un tipico lunedì mattina: un cliente apre la PEC e scopre di aver ricevuto una cartella esattoriale. Il cuore accelera, l’agitazione sale e parte immediatamente la telefonata allo studio. Il primo a rispondere è un collaboratore junior che cerca di rassicurarlo: “Ci sono 60 giorni di tempo, non c’è fretta”. Ma la fretta ce l’ha il cliente, non il calendario. Nel giro di pochi minuti, la chiamata si trasforma in un’escalation: prima il collaboratore, poi il responsabile di area, fino ad arrivare al partner, che si trova costretto a gestire un’urgenza percepita che avrebbe potuto essere disinnescata a monte, con una comunicazione chiara e tempestiva.

Ma cosa accadrebbe se, subito dopo che il cliente ha aperto il documento e prima che chiami lo studio, trovasse una mail chiara, rassicurante e personalizzata con tutte le informazioni già spiegate in linguaggio semplice? Con l’intelligenza artificiale è possibile farlo, a patto di avere l’attenzione necessaria.

Prima questione il pdf. Spesso si tratta di documenti firmati e quindi immodificabili, ma anche con software gratuiti (ad es: PDF24) sono sufficienti pochi click per rimuovere protezioni e oscurare o eliminare i dati sensibili, salvando una copia modificata e neutra della cartella.

Una volta ottenuta la versione “anonimizzata” della cartella, il file può essere caricato in un GPT personalizzato, addestrato per questo tipo di situazioni. Il modello analizzerà il contenuto, estrarrà gli elementi chiave (importo, natura del debito, ente creditore, modalità di pagamento, termini, possibilità di rateazione o sospensione) e genererà un messaggio su misura, pronto per essere inviato al cliente. Potremo persino scegliere quanto deve essere rassicurante, con che livello di linguaggio si deve esprimere e quale lingua o dialetto deve parlare.

Nel giro di pochi secondi si riceverà un testo già pronto da inviare. Inutile aggiungere che è sempre buona norma rileggere il testo generato prima dell’invio: non solo per verificarne il tono e la completezza, ma anche per prevenire eventuali allucinazioni o imprecisioni, che possono compromettere la fiducia del cliente. Il controllo umano resta la garanzia di qualità finale.

Il vantaggio principale è quello di anticipare l’impatto emotivo, ridurre le domande e qualificare lo studio come proattivo ed efficiente. Il cliente si sentirà accompagnato e rassicurato, mentre il professionista risparmierà tempo su spiegazioni ripetitive, potendo concentrarsi su casi più complessi. Questo approccio valorizza la relazione e trasforma un obbligo burocratico in un’opportunità di comunicazione.

Per ottenere i migliori risultati è consigliabile creare un Custom GPT dedicato, ad esempio chiamato “Analista Cartelle AE”. Questo GPT può essere configurato con istruzioni chiare come:

– “Analizza solo cartelle esattoriali emesse da Agenzia delle Entrate-Riscossione”;

– “Estrai gli elementi rilevanti per un cliente non tecnico”;

– “Produci una bozza di messaggio email semplice, neutro e rassicurante”;

– “Evita formule legali, concentrati su chiarezza e praticità”.

Nel prompt iniziale, è utile fornire contesto (“sei un assistente fiscale dello studio X”), obiettivo (“devi preparare un commento automatico da inviare al cliente”) e tono desiderato (“tranquillizzante e professionale”). Seguendo la tecnica CIAO (Contesto, Impersonificazione, Argomento, Obiettivo), è possibile ottenere output coerenti e di qualità. Ad esempio potremmo scrivere: “sei l’assistente fiscale dello Studio … Il tuo compito è leggere questa cartella e preparare un messaggio email per il cliente in cui spieghi il contenuto della cartella in modo chiaro e rassicurante, indicando se è necessario agire o meno”

Il resto lo gestirà il professionista, che si troverà di fronte un cliente per lo meno un po’ più sereno.

Impatto delle variazioni ATECO sul CPB

La questione verte sulla rilevanza, ai fini della permanenza nel regime CPB, del semplice cambio di codice attività, dovuto a esigenze classificatorie e non a mutamenti sostanziali dell’operatività aziendale. Il tema risulta di particolare attualità a seguito della pubblicazione, il 28.05.2025, di una Faq ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce una risposta articolata e chiarificatrice.

Si ricorda, infatti, che l’art. 21, c. 1, lett. a) D.Lgs. 13/2024 dispone che la cessazione anticipata del CPB interviene quando, durante il biennio concordatario, si verifica una “modifica dell’attività svolta” rispetto al periodo d’imposta precedente il biennio stesso. Tuttavia, la norma precisa che tale effetto non si determina qualora per le nuove attività sia prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’art. 9-bis D.L. 50/2017.

Il recente aggiornamento ATECO 2025, divenuto operativo per i periodi d’imposta 2024 e 2025, ha frequentemente comportato, per molti contribuenti, una variazione del codice attività e del connesso ISA, ponendo il dubbio se tale evento possa integrare l’ipotesi di cessazione del CPB.

S.p.A.? No, grazie. Le S.r.l. conquistano il mercato

Le società per azioni in Italia sono praticamente dimezzate negli ultimi 20 anni, passando da 61.044 a 33.684 unità. E nel frattempo le S.r.l., comprese le S.r.l.s., sono raddoppiate passando da 1 milione a quasi 2 milioni di unità. Chi lavora nel settore lo ha percepito con i propri occhi, ma osservare i dati ufficiali di Unioncamere fa comunque un certo effetto. Il successo delle società a responsabilità limitata a discapito della società per azioni è stato spinto senza dubbio da un impianto normativo che, nel tempo, ha reso la S.r.l. uno strumento incredibilmente versatile e, per molti versi, più agile e anche economico.

Le ragioni di questa trasformazione sono molteplici e affondano le radici nella riforma del 2004, per poi essere amplificate da interventi successivi. La riforma ha introdotto nelle S.r.l. elementi di snellezza procedurale impensabili anche tutt’ora per la S.p.A., come la possibilità di optare per modelli di amministrazione disgiuntiva o congiuntiva in alternativa al rigido Consiglio di amministrazione o la facoltà di assumere decisioni dei soci mediante consultazione scritta, sebbene questa opzione, nella prassi, non abbia mai veramente decollato.

Irap per le imprese agricole

La L. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) ha introdotto un’importante novità per il comparto agricolo. Infatti, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 non sono soggetti passivi Irap:

– coloro che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’art. 32 del Testo unico delle imposte sui redditi;

– le cooperative e consorzi che forniscono in via principale servizi nel settore selvicolturale di cui all’art. 8 D.Lgs. 18.05.2001, n. 227;

– le cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi di cui all’art. 10 D.P.R. 29.09.1973, n. 601.

L’esclusione dal pagamento dell’imposta riguarda le attività per le quali in precedenza si applicava l’aliquota ridotta dell’1,9%, ai sensi dell’abrogato art. 45, c. 1 D.Lgs. 446/1997.

A queste modifiche, proprie del settore agricolo, dal 2022, per opera della L. 234/2021, è stata introdotta l’esclusione dall’assoggettamento all’Irap per tutte le imprese individuali, comprese quelle familiari e coniugali (circ. n. 4/E/2022).

ANF con pagamento diretto da parte dell’Inps

L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione previdenziale finalizzata a integrare il reddito delle famiglie dei lavoratori, nei limiti previsti dal D.L. 69/1988, convertito in L. 153/1988.

Dal 1.04.2019, il lavoratore che intenda beneficiarne deve presentare apposita domanda esclusivamente in modalità telematica all’Inps, direttamente oppure per il tramite di un Patronato. Sarà poi l’Istituto a comunicare al datore di lavoro l’importo da erogare: il datore anticiperà l’assegno in busta paga per conto dell’Inps, recuperando successivamente le somme tramite il sistema UniEmens.

È possibile richiedere l’ANF anche per periodi pregressi, nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale. Tale richiesta può essere presentata anche se il lavoratore non è più alle dipendenze del datore di lavoro. Infatti, qualora l’azienda risulti ancora titolare di una matricola Inps, è comunque tenuta ad anticipare gli assegni. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente dal datore di lavoro presso il quale il rapporto di lavoro si è svolto, e non da un eventuale nuovo datore.

Presupposti per la concessione delle misure cautelari

Con riguardo ai presupposti per la concessione delle misure cautelari, il legislatore ne ancora la concedibilità alla circostanza che esse siano necessarie per condurre a termine le trattative, senza, peraltro, tipizzare le caratteristiche dei provvedimenti cautelari adottabili.

Ai sensi dell’art. 2, lett. q) del Codice della crisi, così come modificato dalla L. 136/2024 (cd. Correttivo-ter), le misure cautelari consistono in provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell’impresa del debitore, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza e l’attuazione delle relative decisioni.

In merito alla composizione negoziata, l’art. 19 del Codice della crisi precisa che le misure devono essere necessarie per condurre a termine le trattative. Per le finalità di tali misure una lettura coordinata della normativa di riferimento con riguardo alle misure protettive e cautelari porta a ritenere che mentre le prime sono dirette a tutelare il patrimonio, le misure cautelari sono strumentali alla protezione delle trattative.

Via libera del Cdm al D.D.L. Concorrenza

Il testo esaminato dal Consiglio dei Ministri del 4.06.2025 ha dato il via libera alle proposte legislative contenute nel disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025, concentrandosi sul rafforzamento della vigilanza e dei controlli sulle gestioni inefficienti dei servizi pubblici locali. Viene introdotto un sistema sanzionatorio a carico dell’ANAC per l’inosservanza degli obblighi di ricognizione periodica, con multe significative.

Il disegno di legge prevede anche semplificazioni degli oneri amministrativi per i gestori di aeroporti minori. Inoltre, si discute di misure per la green economy, in particolare per la promozione della mobilità elettrica attraverso lo stanziamento di fondi e la prevenzione di concentrazioni di mercato nelle infrastrutture di ricarica. Infine, si evidenzia il sostegno al trasferimento tecnologico per favorire l’innovazione e la collaborazione tra ricerca e industria.

Iva sulle prestazioni legali pro bono: la svolta della Corte UE

La consulenza legale pro bono è soggetta a Iva quando la parte soccombente è tenuta a pagare un onorario legale previsto dalla legge. Questa è la conclusione dell’Avvocato Generale nella causa C-744/23, depositata l’8.05.2025 presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Il caso riguarda uno Studio legale bulgaro che ha fornito assistenza gratuita a un cliente in difficoltà economiche. Dopo aver vinto la causa, il tribunale ha condannato la parte soccombente a pagare 400 BGN (circa 205 euro) di onorario legale. Lo Studio, registrato ai fini Iva, ha chiesto che venisse riconosciuta anche l’Iva di 80 BGN (20%) su tale importo.

La questione centrale era se questa prestazione dovesse essere considerata:

– a titolo gratuito e quindi non imponibile;

– a titolo oneroso e quindi soggetta a Iva.

L’Avvocato Generale ha chiarito che l’Iva, in quanto imposta generale sui consumi, non tassa solo le operazioni basate su contratti, ma qualsiasi prestazione per cui viene corrisposto un pagamento. Come affermato al punto 38 delle conclusioni: “Non occorre che il corrispettivo della prestazione di servizi sia versato direttamente dal suo beneficiario. 

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