La legge di Bilancio 2025 ha introdotto una riduzione contributiva in misura pari al 50% dei contributi previdenziali, sia quelli entro il minimale che quelli eccedenti, per i primi 36 mesi consecutivi di attività, a favore dei lavoratori che, nel corso dell’anno 2025, si iscrivono per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
Con circolare n. 83/2025, l’Inps ha reso operativa la misura definendo il campo di applicazione e i requisiti necessari.
La riduzione, in particolare, si rivolge a:
– titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario;
– soci di società, sia di persone che di capitali (S.r.l.);
– coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari di cui sopra che, congiuntamente abbiano avviato nel corso del 2025 un’attività lavorativa in forma di impresa individuale o societaria e siano iscritti per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nel medesimo arco temporale.
La nuova riduzione è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti (per esempio, la riduzione al 50% dei contributi per soggetti con più di 65 anni, già pensionati Inps) ed è interessante analizzare come la stessa si relazioni con il regime agevolato per i forfetari (introdotto dalla L. 190/2014) consistente in una riduzione del 35% della contribuzione e accessibile esclusivamente avanzando apposita domanda telematica all’Inps entro il 28.02.
Secondo la circolare Inps, il contribuente iscritto nel 2025, che abbia richiesto l’applicazione del regime forfetario previdenziale prima della pubblicazione della circolare (24.04.2025) potrà comunque presentare la domanda di riduzione del 50%: in deroga alla regola generale, infatti, la presentazione della domanda determinerà la disapplicazione del regime previdenziale forfetario dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale e l’applicazione della riduzione contributiva del 50%.
Oltre a questo, in via eccezionale e per il solo anno 2025, tale opzione non determinerà l’impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo forfetario al termine della fruizione della nuova riduzione 2025: nella sostanza, un neoiscritto potrà beneficiare della riduzione del 50% per i primi 36 mesi per poi fruire, successivamente, della riduzione del 35%.
L’alternatività delle misure, peraltro, riguarda il singolo lavoratore e non il nucleo aziendale: il titolare di impresa già attiva in data antecedente al 1.01.2025, in regime forfetario, che già gode della riduzione al 35%, potrà dunque richiedere la riduzione al 50% con riferimento ai contributi dovuti per un suo collaboratore familiare che si iscriva per la prima volta nel 2025.
Rispetto a tutto quanto sopra, è comunque necessario ricordare che, ai fini dell’accredito della contribuzione versata, valgono le disposizioni dell’art. 2, c. 29 L. 335/1995, in base a cui, nel caso di versamento di un importo di contributi calcolati in applicazione della riduzione contributiva in misura inferiore all’importo del contributo calcolato sul minimale di reddito a tariffazione ordinaria, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato una Dashboard ESG che offre indicatori aggregati e comparabili relativi ai rischi climatici per le banche UE/SEE. Tale Pannello, sviluppato per rispondere adeguatamente alle crescenti esigenze di trasparenza nella gestione dei rischi climatici nel contesto bancario, consente alle istituzioni finanziarie di valutare e comparare i rischi legati al cambiamento climatico mediante indicatori fondamentali.
Lo strumento si fonda sulle informazioni ESG che sono già state pubblicate dalle banche nelle loro comunicazioni, con un focus specifico sui dati relativi al Terzo Pilastro riportati il 31.12.2023 e il 30.06.2024. La sua principale finalità è analizzare i rischi associati alla transizione verso un’economia a basse emissioni, oltre a valutare gli effetti concreti del cambiamento climatico attraverso l’analisi dei rischi fisici emergenti. Fra le sue caratteristiche più rilevanti, è opportuno segnalare la sua capacità di monitore i finanziamenti “green” rispetto ai criteri della Tassonomia UE e alle definizioni di finanza sostenibile che vengono adottate internamente dalle banche, con l’obiettivo di offrire un quadro strutturato delle azioni implementate per raggiungere gli obiettivi ESG prefissati.
Rischio di transizione legato al clima – I dati raccolti dalla Dashboard mostrano che il settore bancario europeo appare fortemente esposto ai rischi di transizione legati al clima. In particolare, la quota di prestiti concessi a imprese operanti in settori ad alta intensità di carbonio, come ad esempio quello relativo alla produzione dell’acciaio o quello legato ai trasporti su lunga percorrenza, supera il 70% nella maggior parte dei Paesi, con una media complessiva del 61% registrata a giugno 2024. Tuttavia, questa percentuale è in diminuzione rispetto al 64% rilevato alla fine del 2023, segnalando un impegno crescente delle banche nell’orientare i propri portafogli finanziari verso una maggiore sostenibilità.
Rischio fisico – L’impatto dei rischi fisici derivanti dagli effetti diretti dei cambiamenti climatici, invece, risulta significativamente inferiore rispetto ai rischi di transizione. Osservando il Cruscotto, si può notare che le esposizioni bancarie verso aree sottoposte a rischi fisici significativi risultano essere al di sotto del 30% nella maggior parte dei Paesi analizzati. Tuttavia, con il progressivo aggravarsi degli effetti del cambiamento climatico e l’aumento della vulnerabilità di alcune aree, questo scenario potrebbe evolvere e portare tale dato ad aumentare anche in modo elevato. L’EBA, inoltre, invita a interpretare con cautela i dati relativi ai rischi fisici dal momento che sono presenti ampie differenze nella granularità geografica e nei metodi di valutazione utilizzati dai diversi istituti.
Green Asset Ratio (GAR) – La Dashboard, infine, evidenzia anche un indicatore molto importante per il settore bancario, ovvero il Green Asset Ratio (GAR). Tale KPI misura la percentuale delle attività finanziarie detenute in portafoglio che sono allineate alla Tassonomia UE e che, quindi, contribuiscono agli obiettivi ambientali e non arrecano un danno significativo. Dai dati riportati si può notare che il valore del GAR appare ancora molto basso, con una media poco al di sotto del 3% nei Paesi UE/SEE a metà 2024, anche se va segnalata una crescita molto moderata rispetto al 2,1% riscontrato alla fine del 2023. Il valore contenuto dell’indicatore riflette lo stato ancora transitorio dell’economia, in cui solo un numero limitato di attività riesce a dimostrare un pieno allineamento ai criteri della Tassonomia UE.
Conclusioni – L’EBA prevede aggiornamenti e perfezionamenti regolari della Dashboard ESG. Con la revisione in corso dei modelli legati al Pillar 3, le future versioni del Cruscotto integreranno eventuali evoluzioni normative, in particolare quelle riguardanti gli indicatori di allineamento alla Tassonomia UE, come il GAR. Attraverso questo nuovo strumento, l’EBA consolida il proprio impegno a favore della trasparenza, della comparabilità e della transizione del settore bancario verso un’economia più sostenibile.
Con l’ordinanza 30.04.2025, n. 10919 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su una questione cruciale nella gestione delle perdite fiscali pregresse: quale disciplina applicare quando le perdite, formatesi sotto un determinato regime normativo, vengono utilizzate in compensazione in un periodo successivo caratterizzato da regole diverse.
La vicenda nasce dal tentativo di una società di compensare nel 2011 perdite generate nel triennio 2005-2007. Si tratta di un caso emblematico che mette in luce le complessità derivanti dalla stratificazione normativa che ha caratterizzato la materia negli ultimi vent’anni.
L’Amministrazione Finanziaria, sulla base delle indicazioni contenute nella circolare 21.12.2011, n. 53/E, aveva sostenuto l’applicabilità del regime introdotto dal D.L. 98/2011, quello che prevede il limite quantitativo dell’80% del reddito imponibile, mentre il contribuente invocava il più favorevole regime previgente. La materia del riporto delle perdite ha infatti conosciuto una profonda trasformazione con l’intervento del legislatore nel 2011, che ha abrogato il previgente limite temporale quinquennale introducendo però una soglia quantitativa alla compensazione.
Nel caso esaminato, nel corso del biennio 2021-2022, un contribuente (proprietario esclusivo di un edificio composto da più unità residenziali già sanato dal punto visita urbanistico prima dell’inizio dei lavori) effettuava una serie di interventi di riqualificazione energetica (posa del cappotto termico, sostituzione serramenti e impianti di climatizzazione, installazione di collettori solari, impianto fotovoltaico e sistema di accumulo).
In particolare:
– gli interventi venivano regolarmente asseverati e autorizzati mediante CILA e CILA-S presentate il 17.11.2021;
– successivamente, il credito fiscale maturato veniva ceduto ad un primario istituto bancario.
In questo contesto, a seguito della mancata compilazione della sezione “F” della CILA-S, dedicata alle attestazioni relativamente alla costruzione/legittimazione dell’immobile, in sede d’interpello veniva chiesto di chiarire:
– la natura (formale ovvero sostanziale) del vizio costituito dalla mancata compilazione della sezione “F”;
In base all’art. 19 D.Lgs. 81/2008, il preposto è il soggetto incaricato di garantire il rispetto delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, esercitando funzioni di controllo, informazione e, se necessario, di interruzione delle attività lavorative in caso di pericolo grave e immediato. Tale figura è stata al centro di dibattito già dalla pubblicazione del D.L. 146/2021, convertito con modificazioni in L. 215/2021: in questo contesto, infatti, il legislatore ha inteso conferire al preposto un nuovo ruolo, di responsabilità ed importanza strategica, all’interno del sistema sicurezza aziendale.
In conseguenza di ciò, è stato introdotto l’obbligo di:
– individuazione della figura del preposto in ogni realtà aziendale (escluse le realtà con un solo lavoratore o con un’organizzazione di minime dimensioni, come chiarito dall’interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5/2023);
– formazione specifica, con cadenza biennale (e non più quinquennale).
Il tema della periodicità della formazione ha destato forti dubbi, tanto da rendere necessario l’intervento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, con interpello n. 7/2024, ha ricordato come le nuove condizioni di assolvimento della formazione per il preposto siano subordinate alla pubblicazione dell’Accordo Stato-Regioni.
La giurisprudenza ha chiarito che l’oggetto della denuncia è il fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione, purché attuali e idonee a porre in pericolo il patrimonio sociale o a procurare grave turbamento all’attività della società nel cui interesse il ricorso è presentato.
L’istituto è privo di carattere sanzionatorio e allo stesso non si addicono valutazioni a posteriori tipiche delle azioni di responsabilità. Proprio il presupposto della potenzialità del danno comporta che l’intervento giudiziario non possa ritenersi ammissibile allorquando l’azione lesiva abbia esaurito i propri effetti in assenza di elementi tali da far ipotizzare una verosimile reiterazione delle violazioni.
Come più volte ricordato dalle pronunce di merito (tra gli altri, Trib. Brescia, decreti 21.01.2020 e 19.06.2020), l’espressa introduzione del requisito in esame, ponendo fine al dibattito sul punto sviluppatosi sotto il vigore della disciplina previgente, ha trasformato il procedimento in oggetto da presidio finalizzato a perseguire la regolarità e la correttezza della gestione sociale a strumento volto a interrompere comportamenti di mala gestio in atto, idonei a costituire, se non disattivati, fonte di danno per la società.
Dopo la modifica dell’art. 2407 c.c. con la quale si è ridotto il perimetro di responsabilità del collegio sindacale, delimitandone gli effetti ad un multiplo del compenso annuo percepito, il nuovo D.D.L. n. 1426 propone un tetto alla responsabilità anche per i revisori legali dei conti. Il su citato disegno di legge presenta una significativa proposta di modifica introducendo dei limiti quantitativi alla responsabilità dei revisori andando a modificare l’art. 15 D.Lgs. 39/2010.
Per i revisori persone fisiche verrebbe sostituito l’attuale art. 15, cc. 1 e 2 D.Lgs. 39/20210 stabilendo che: “I soggetti incaricati della revisione legale sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri”.
Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, i revisori legali persona fisica sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico di revisione legale, ai suoi soci e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito per la revisione legale del bilancio rispetto al quale sia accertato l’inadempimento ai loro doveri, fermo in ogni caso il limite massimo complessivo di 8 milioni di euro, secondo i seguenti scaglioni:
a) quanto ai revisori legali che svolgono incarichi di revisione legale relativi a società non qualificabili come enti di interesse pubblico, nei limiti di 10 volte il compenso;
b) quanto ai revisori legali che svolgono incarichi di revisione legale relativi a società qualificabili come enti di interesse pubblico, nei limiti di 12 volte il compenso.
Per ricevere atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, dall’Agenzia delle Entrate, è ora possibile comunicare un indirizzo PEC di cui si è titolari presso il quale si vuole eleggere il proprio domicilio digitale speciale.
Il domicilio digitale speciale è utilizzato anche dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione, nonché per l’invio delle comunicazioni e degli atti relativi ai carichi ad essa affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle Entrate.
L’elezione del domicilio digitale speciale è particolarmente utile per le associazioni in quanto capita di frequente che la sede legale, presso la quale l’Agenzia invierebbe comunicazioni, coincide con la residenza del legale rappresentante, un locale o altri indirizzi dove potrebbe essere difficile (come capita di frequente) che la consegna della raccomandata venga effettuata senza intoppi o problemi.
Il rinnovo, sottoscritto tra S.N.A. (Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione), Fesica Confsal e Confsal Fisals in data 5.03.2025, ha efficacia temporale dal 1.05.2025; avrà scadenza al 30.04.2029 per la parte economica e scadenza al 31.12.2030 per la parte normativa.
In merito al trattamento economico dei dipendenti, le parti hanno concordato un aumento dei minimi retributivi con decorrenza dal 1.05.2025.
Per effetto di tali incrementi, gli importi dei nuovi minimi retributivi per le categorie di classificazione del personale sono i seguenti: Quadro – 1.550 euro; 1^ categoria Super – 1.500 euro; 1^ categoria – 1.400 euro; 2^ categoria – 1.300 euro; 3^ categoria – 1.200 euro; 4^ categoria – 1.000 euro.
Sotto il profilo economico, il nuovo contratto prevede anche il riconoscimento, agli aventi diritto, di un importo a titolo di una tantum. Con la retribuzione relativa al mese di luglio 2025 a tutti i lavoratori in forza alla data della sottoscrizione dell’accordo, sarà corrisposta a titolo di una tantum, una somma forfetaria pari a 300 euro lordi riproporzionabili in funzione dell’effettiva durata del rapporto di lavoro nel periodo dal 1.04.2023 al 30.04.2025.
Il 16.05.2025 verranno pagate tramite F24 le competenze relative alle buste paga di aprile 2025. È bene ricordare una novità introdotta da tale mensilità per il settore terziario. Il Fondo EST, con circolare n. 1/2025 ci ha infatti ricordato che il Ccnl Terziario, della Distribuzione e dei Servizi e il Ccnl della Distribuzione Moderna Organizzata sono stati rinnovati andando a modificare la contribuzione dovuta al fondo dal mese di competenza aprile 2025.
In applicazione del Ccnl per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi (codice contratto Cnel H011) sottoscritto in data 22.03.2024, a far data dal 1.04.2025 per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato o apprendisti, sia a tempo pieno che a tempo parziale, il contributo ordinario da versare al Fondo EST è pari a 15 euro mensili pro capite, di cui 13 a carico dell’azienda e 2 a carico del lavoratore, contrariamente ai 12 euro versati fino a marzo 2025 (di cui 10 a carico dell’azienda e 2 a carico del dipendente). Stesso aumento è valido per i dipendenti per cui si applica il Ccnl della distribuzione moderna organizzata (codice contratto Cnel H008) in applicazione del Ccnl sottoscritto il 23.04.2024.