Un contribuente impugnava davanti alla Corte di giustizia tributaria di Foggia un avviso d’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, contestando, fra gli altri motivi, la violazione del contraddittorio preventivo ex art. 6-bis L. 212/2000. Nello specifico, il ricorrente eccepiva la violazione dell’art. 6-bis, c. 4 L. 212/2000, per non aver l’Ufficio delle Entrate tenuto conto delle deduzioni difensive (con allegata documentazione) dedotte durante la fase di contradditorio disciplinata dall’art. 6-bis dello Statuto del contribuente che, al c. 4, testualmente prevede: “L’atto adottato all’esito del contradditorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l’Amministrazione ritiene di non accogliere”.
La questione oggetto della decisione si incentra sull’istituto del contradditorio preventivo disciplinato dall’art. 6-bis L. 212/2000; tale norma prevede al comma 1 che “Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo”; al c. 2 l’articolo stabilisce che “Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Nell’accogliere il ricorso del contribuente la Corte di giustizia tributaria di Foggia ha evidenziato che l’Agenzia delle Entrate, nel contestare l’eccezione del ricorrente, si era limitata ad affermare che “dopo la notifica dello schema d’atto da parte dell’ufficio controlli, il contribuente non ha presentato alcuna documentazione e/o osservazioni finalizzate a giustificare le eventuali incongruenze (qualora ve ne fossero state) riferibili alla ricostruzione indiretta dei ricavi. Tuttavia, anche se la parte avesse effettuato delle osservazioni, così come essa stessa riporta nel ricorso, non sono certo idonee a superare le evidenti discrepanze emerse durante l’istruttoria, per le delucidazioni che si forniscono in tale sede contenziosa”.
Tuttavia, l’assunto dell’Ufficio della mancanza di osservazioni e/o di documentazione da parte della contribuente in seguito allo schema d’atto inviato era palesemente smentito dalle osservazioni e controdeduzioni ex art. 6-bis, c. 3 L. 212/2000 ritualmente inoltrate all’Ufficio e contenenti specifiche argomentazioni circa tutti i maggiori ricavi ipotizzati.
A fronte di tanto, l’Agenzia delle Entrate nella motivazione dell’avviso avrebbe dovuto tenere conto di tali rilievi anche solo per disattenderli mediante una motivazione adeguata (la cd. motivazione rafforzata), ma così non era avvenuto nel caso di specie, in cui l’Amministrazione non risultava aver valutato le contestazioni della contribuente né in qualche modo aver spiegato per quali motivi confutarle.
Per questi motivi, la Corte di giustizia tributaria di Foggia annullava l’avviso d’accertamento impugnato, in virtù di quanto specificamente previsto dall’art. 6-bis L. 212/2000.
Decorrenza e durata – Il contratto decorre dal 1.04.2025 e scade il 31.03.2028.
Aumenti retributivi – È stato definito un aumento pari a 240 euro a parametro 136 (Categoria C), da riparametrare sugli altri livelli e da erogare in 3 tranches di 80 euro ciascuna, con decorrenza rispettivamente dal 1.07.2025, dal 1.07.2026 e dal 1.07.2027 (Qui le tabelle aggiornate).
Welfare – Solo per la vigenza del contratto, sono riconosciuti ai lavoratori in forza alle singole date di erogazione, strumenti di welfare (anche come fringe benefit) del valore complessivo di 1.000 euro da erogarsi in 4 tranches da 250 euro ciascuna entro, rispettivamente, il 31.07.2025, il 30.11.2025, il 31.07.2026 e il 30.11.2026.
I suddetti valori, esclusi dal calcolo del TFR e di ogni altro istituto diretto e indiretto, devono essere riproporzionati per i lavoratori part-time.
Individuato come lavoratore sportivo, l’assistente bagnanti può operare in regime agevolato sotto il profilo contrattuale, fiscale e contributivo, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2021.
Una volta stabilita l’appartenenza alla categoria dei lavoratori sportivi, occorre individuare la tipologia contrattuale più opportuna in base alle caratteristiche del rapporto di lavoro che si vuole instaurare. Su questo punto, l’art. 25, c. 2 D.Lgs. 36/2021 ha previsto che l’attività di lavoro sportivo possa costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409, c. 1, n. 3 c.p.c. Nell’ambito del settore dilettantistico, vige una presunzione in merito alla natura autonoma del rapporto di lavoro, la cui forma più naturale è quella dell’incarico professionale con partita Iva o, ricorrendone i presupposti, la collaborazione coordinata e continuativa.
Sempre a partire dal 1.07.2023 è radicalmente cambiato il trattamento fiscale e previdenziale applicabile ai compensi percepiti dai lavoratori sportivi che operano nel settore dilettantistico nell’ambito di una collaborazione coordinata e continuativa.
Innanzitutto, l’art. 36, c. 5 D.Lgs. 36/2021 stabilisce che “I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro”.
Dal punto di vista contributivo, invece, per i lavoratori autonomi operanti nell’ambito del dilettantismo, per le collaborazioni coordinate e continuative sportive sempre in tale ambito e per i co.co.co. amministrativo-gestionali viene previsto l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps con alcune agevolazioni: l’aliquota è calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui. Inoltre, fino al 31.12.2027, la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo. Pertanto, il collaboratore dovrà rilasciare autocertificazione per i compensi percepiti anche da altri soggetti, ivi inclusi quelli a titolo di lavoro autonomo occasionale, al fine di determinare la soglia di esenzione. L’obbligo di applicare e versare i contributi previdenziali ricadrà sul committente, tenuto a corrispondere gli importi eccedenti la soglia di esenzione.
Infine, ricordiamo che, ai sensi dell’art. 28 del predetto decreto “L’associazione o società nonché la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata, l’Ente di Promozione Sportiva, l’associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro. L’iscrizione al libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono”.
Ciò premesso, il controllo automatizzato è eseguito su tutte le dichiarazioni fiscali presentate e consiste in una procedura automatica di liquidazione delle imposte e dei contributi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria. Se dal controllo automatizzato emerge un’incongruenza nei dati dichiarati o un’irregolarità nell’esecuzione dei versamenti (tardività, carenza), l’Agenzia comunica al contribuente l’esito della liquidazione invitandolo a pagare l’importo richiesto, comprensivo di interessi e di una sanzione ridotta, oppure a fornire i chiarimenti necessari, qualora alcuni dati o elementi non siano stati considerati o valutati correttamente.
Alcune comunicazioni di irregolarità non contengono una richiesta di pagamento, ad esempio quelle che informano il contribuente di un maggior credito, di un minor rimborso spettante, di un riporto delle perdite o delle minusvalenze diverso dall’importo dichiarato. Queste comunicazioni devono comunque essere prese in considerazione dal contribuente anche per evitare la ripetizione degli errori. Il controllo automatizzato è effettuato anche sulle “Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva”. In questo caso, però, prima dell’emissione della comunicazione di irregolarità, le eventuali incoerenze riscontrate sono rese disponibili al contribuente mediante una lettera di invito alla compliance, pubblicata sia nel “Cassetto fiscale” sia all’interno del servizio “Fatture e Corrispettivi” de L’Agenzia scrive.
Il 31.08.2025 segna la fine del primo triennio di operatività del Rasd e la sua importanza risiede nel mantenimento dello status giuridico e fiscale che garantisce le agevolazioni. La conformità statutaria è cruciale, poiché uno statuto non aggiornato può portare alla cancellazione dal Registro e alla perdita di benefici fiscali. Il mancato rispetto di queste direttive può comportare la sospensione dall’iscrizione, l’esclusione da bandi e la perdita di importanti esenzioni fiscali. Pertanto, un controllo tempestivo e una revisione statutaria sono fondamentali per la continuità operativa di queste entità.
Mancato aggiornamento al Registro Rasd – Il mancato aggiornamento della propria posizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) entro la scadenza del 31.08.2025 comporta diverse implicazioni significative per le associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd). Le principali conseguenze del mancato adempimento sono:
– sospensione o cancellazione dal Registro. L’ente rischia la sospensione dell’iscrizione al Registro o persino la sua cancellazione, specialmente se lo statuto non è conforme alla normativa vigente o non è aggiornato;
– perdita dello status giuridico e fiscale. La verifica puntuale dei dati è cruciale per mantenere lo status giuridico e fiscale che consente alle realtà sportive dilettantistiche di beneficiare di agevolazioni e semplificazioni. La non conformità o il mancato aggiornamento possono portare alla perdita del riconoscimento della natura dilettantistica;
– decadenza dalle agevolazioni fiscali e contributive. Questo è uno degli impatti più gravi. Chi non si adegua rischia la perdita delle agevolazioni Iva, Ires e Imu, nonché la decadenza dai benefici fiscali e contributivi in generale. Lo status di iscrizione al Rasd è un prerequisito per accedere a numerosi benefici fiscali, contributivi e amministrativi;
– esclusione da bandi pubblici o convenzioni;
– difficoltà nell’inquadramento dei collaboratori sportivi.
Funzione Rasd – Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd) è stato istituito con il D.Lgs. 39/2021 ed è gestito da Sport e Salute S.p.A. per conto del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio. La sua funzione principale è quella di essere l’unico strumento ufficiale di riconoscimento delle associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) a livello nazionale.
L’iscrizione al Registro certifica ufficialmente la natura dilettantistica di un ente sportivo. Costituisce il prerequisito fondamentale per accedere a numerosi benefici fiscali, contributivi e amministrativi. Questo significa che per le Asd e Ssd usufruire di regimi fiscali agevolati (come Iva, Ires, Imu) e altri vantaggi contributivi è strettamente legato all’iscrizione e alla conformità al Rasd.
Il Rasd non è un semplice elenco, ma rappresenta uno strumento di controllo continuo della conformità degli enti. L’iscrizione dipende dal rispetto di precisi requisiti oggettivi, tra cui la fondamentale conformità statutaria.
Effettuare una verifica puntuale dei propri dati nel Rasd è cruciale per mantenere in vita lo status giuridico e fiscale che consente alle realtà sportive dilettantistiche di beneficiare di agevolazioni e semplificazioni previste dalla legge.
La conformità dello statuto ai dettami del D.Lgs. 36/2021 e del regolamento del Rasd è uno dei punti chiave verificati tramite il Registro. Se lo statuto è carente, superato o non aggiornato, l’ente rischia la cancellazione dal Registro, la perdita del riconoscimento della natura dilettantistica e la decadenza dalle agevolazioni fiscali e contributive.
Richiamando il D.Lgs. 151/2001, la nota prot. 5944/2025 chiarisce i presupposti normativi e procedurali per l’attivazione delle tutele di interdizione dal lavoro per lavoratrici madri, sottolineando lo scopo preventivo delle stesse e ribadendo la natura non patologica della gravidanza e dell’allattamento. L’INL, con la suddetta nota, analizza le fasi di presentazione dell’istanza, l’istruttoria, la valutazione dei rischi e le specificità procedurali, affidando, coerentemente con il sistema disegnato dal D.Lgs. 81/2008, un ruolo da protagonista al Documento di Valutazione dei Rischi. Viene, ancora una volta, ribadita la responsabilità del datore di lavoro nella ricollocazione della lavoratrice.
L’Ispettorato ribadisce l’obbligo di tutelare la salute della donna e del nascituro/lattante attraverso misure concrete o l’astensione dal lavoro, con l’obiettivo primario di uniformare le prassi degli Uffici territoriali. La tutela della lavoratrice madre e della prole è un pilastro del diritto del lavoro italiano, la cui base normativa è costituita principalmente dagli artt. 6, 7 e 17 D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
La nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha lo scopo di uniformare l’applicazione dei provvedimenti di interdizione dal lavoro (antecedente e successivo al parto), enfatizzando la natura preventiva della protezione, in linea con la Comunicazione della Commissione Europea 5.10.2000 secondo cui “la gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana”. Il D.P.R. 1026/1976 (art. 18, cc. 7 e 8), tuttora vigente, integra le disposizioni esecutive.
Il codice volontario UE rappresenta l’ultima delle numerose iniziative volte a regolamentare l’AI e prevenirne i rischi. Il codice affronta 3 aree principali: trasparenza, copyright e sicurezza. Obiettivo primario è garantire l’uso responsabile dell’IA, tutelare i diritti di autori e utenti e aumentare la fiducia pubblica nella tecnologia. Le aziende aderenti dovranno evitare l’uso di contenuti pirata per addestrare i loro algoritmi, rispettare le richieste di esclusione degli autori e fornire documentazione chiara sui propri modelli.
L’adesione al Codice non è imposta per legge, tuttavia, chi decide di partecipare può trarre numerosi vantaggi pratici e strategici: le aziende aderenti godranno infatti di una sorta di “corsia preferenziale” verso la conformità con l’AI Act, riducendo così il rischio legale futuro. Questo impegno volontario faciliterà inoltre il dialogo con le autorità regolatorie e rafforzerà la reputazione aziendale, consolidando la fiducia dei consumatori e degli investitori.
D’altro canto, la decisione di non aderire al Codice può portare diversi svantaggi indiretti. Le aziende non partecipanti dovranno affrontare controlli più severi e dimostrare autonomamente il rispetto delle norme una volta entrato in vigore l’AI Act la cui entrata in vigore è ormai imminente.
L’art. 2341-bis c.c., in tema di S.p.A., disciplina i patti tra soci, in qualunque forma stipulati, che mirano a stabilizzare gli assetti di governance e che:
– hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;
– pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;
– hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società.
In relazione a tale ristretto ambito di applicazione, il Codice fissa un limite di durata massimo di 5 anni. Tale limite non è derogabile dalle parti, ma è rinnovabile alla scadenza. Se manca del tutto il termine di durata, la norma autorizza il recesso di ciascun partecipante previo preavviso di 180 giorni. Tali disposizioni non valgono per i patti strumentali e per accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi che siano relativi a società interamente possedute dai partecipanti all’accordo.
L’art. 2341-ter, poi, impone una particolare forma di pubblicità ai patti parasociali stipulati in relazione a società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. I meccanismi pubblicitari ivi previsti mirano ad assicurare un maggior grado di trasparenza mediante la comunicazione del patto alla società e la dichiarazione dello stesso in apertura di assemblea, con l’ulteriore formalità del deposito del verbale contenente tale dichiarazione presso l’ufficio del Registro delle Imprese.
Per dedicare tempo ai propri interessi, alla famiglia e al benessere personale, si può ricorrere a strumenti concreti per intraprendere una transizione verso un’attività più leggera, flessibile e meno stressante. Di seguito una strategia in 6 punti per ridurre il carico operativo.
1. Automazione dei processi ricorrenti – Prendiamo un commercialista. Questo professionista, ad esempio, può ridurre drasticamente il tempo impiegato per le operazioni standard, mantenendo comunque il controllo dei processi chiave. Software gestionali evoluti permettono oggi di automatizzare molte attività ripetitive: registrazioni contabili, invii telematici, dichiarazioni e gestione delle scadenze. Implementando queste soluzioni, Il lavoro diventa più leggero e meno usurante.
2. Lavoro da remoto e gestione flessibile del tempo – Con l’adozione di strumenti cloud, conservazione digitale dei documenti e firme elettroniche, lo studio può essere gestito da qualsiasi luogo. Questo consente al professionista di lavorare anche da casa o durante brevi soggiorni fuori città, senza dover rinunciare al controllo della propria attività. La libertà di organizzare l’agenda secondo le proprie esigenze personali diventa un elemento chiave per la qualità della vita.
L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica 15.07.2025, n. 8, ha confermato che l’applicazione dell’aliquota Iva sulle “prestazioni di riparazione delle protesi acustiche rimane quella ordinaria del 22%”, escludendo quindi la possibilità di beneficiare dell’aliquota ridotta del 4% prevista per le cessioni di dispositivi medici destinati a compensare menomazioni permanenti (art. 16 D.P.R. 633/1972, Tabella A parte II).
La normativa di riferimento stabilisce che l’aliquota di base è al 22%, mentre deroghe sono possibili solo se espressamente previste dalla Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972 (art. 16). In tale tabella, parti, protesi e ausili per menomazioni permanenti sono individuati nelle voci 30 (“apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi”), 41-quater (“protesi e ausili inerenti a menomazioni funzionali permanenti”) e 33 (“parti, pezzi staccati e accessori”), ma soltanto riferendosi alla loro “cessione di beni”. La linea interpretativa dell’Agenzia è netta: le prestazioni di riparazione sono da considerarsi servizi, non cessioni, ed è pertanto corretto applicare l’aliquota Iva ordinaria al 22% (circ. n. 87/E/1987).
Ancor prima, la circolare n. 43/1975 aveva chiarito che il concetto di “produzione” citato nell’art. 16, c. 3 D.P.R. 633/1972 non comprende le attività di manutenzione o riparazione di beni esistenti. Di conseguenza, non si riconosce parità di trattamento tra una produzione su commessa e un intervento di manutenzione effettuato su un bene già esistente. Un precedente significativo, “estraneo al settore delle protesi acustiche” ma in linea con questa interpretazione, è rintracciabile nella risoluzione n. 306/E/2002 relativa “ai veicoli adattati per persone con disabilità”: