Modello EAS, invio entro il 2.04.2024 per le variazioni 2023

Entro il 2.04.2024 deve essere presentato il Modello EAS nel caso in cui il soggetto interessato abbia avuto variazioni rilevanti nel corso del 2023 (esercizio solare).

Si ricorda che, come ogni anno, l’ambito soggettivo di tale adempimento abbraccia gli enti associativi, nonché le associazioni e le società sportive dilettantistiche; tuttavia, qualora tali ultimi soggetti siano iscritti al RAS, l’obbligo di presentare il modello è stato abrogato dall’art. 6, c. 6-bis D.Lgs. 39/2021, introdotto dal D.Lgs. 120/2023 con decorrenza 5.09.2023. Il tema dubbio è la decorrenza, ossia se tale abrogazione vale solo per le realtà costituite dal 5.09.2023 o anche per le realtà in essere a tale data.

Il modello EAS deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione ed entro il 31.03 dell’anno successivo, nel caso di variazioni intervenute rispetto al modello precedentemente presentato.
Solo alcune variazioni implicano la necessità dell’invio di un nuovo modello e, facendo riferimento al modello semplificato (che, si ricorda, permette una compilazione molto più snella del questionario presente all’interno del modello), il punto “20) Proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità” non rappresenta una variazione da comunicare se a variare è soltanto l’importo della sponsorizzazione comunicata nel tal anno.

Se invece si modifica la “periodicità” dell’avvenimento, ossia si passa dal ricevere tali proventi da abitualmente a occasionalmente o viceversa o dal riceverli al non riceverli e viceversa, tale mutamento va comunicato presentando un nuovo modello EAS, compilato in tutti i suoi punti. Inoltre, il modello non va ripresentato se a variare sono i dati anagrafici dell’ente o quelli del rappresentante legale.

Si ricorda che il Modello EAS semplificato prevede di compilare solo alcuni righi del modello e nello specifico:

  • Rigo 3: l’ente ha personalità giuridica (solo per le associazioni riconosciute);
  • Rigo 4: l’ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali;
  • Rigo 5: l’ente è un’articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente e, in tal caso, occorre indicare il codice fiscale dell’ente nazionale di riferimento;
  • Rigo 6: l’ente è affiliato a federazioni o gruppi;
  • Rigo 20: l’ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità: abitualmente, occasionalmente o non ne riceve (queste le possibili risposte) e vi è inoltre da indicare l’importo ricevuto nell’anno;
  • Rigo 25: l’ente opera prevalentemente nel settore (in tal caso seguendo le istruzioni occorre indicare il codice del settore riconducibile o assimilabile al proprio, per esempio codice 5: sport);
  • Rigo 26: l’ente svolge le seguenti specifiche attività (a titolo esemplificativo: gestione palestra, gestione centro sportivo, convegni e congressi, viaggi e soggiorni ecc..).

Infine, si ricorda che, se per svariati motivi non si dovesse presentare il Modello EAS nei termini, è possibile avvalersi dell’istituto della remissione in bonis al fine di evitare che il mancato invio precluda i benefici fiscali. La remissione in bonis si può applicare solo se la violazione non è stata contestata o non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Si può inviare il modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile versando al contempo una sanzione di 250 euro tramite Mod. F24 ELIDE (senza possibilità di compensare) con codice tributo “8114” e quale anno, l’anno per il quale si effettua il versamento.

Fringe benefit sui prestiti ai personale dipendente

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 7.03.2024, n. 5/E, ha fornito le istruzioni operative alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024 e dal decreto Anticipi.
Nello specifico, con il D.L. 145/2023 è stato modificato l’art. 51, c. 4, lett. b), primo periodo del Tuir, variando, a decorrere dal periodo d’imposta 2023, la gestione dei finanziamenti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti e modificando la modalità di quantificazione del fringe benefit connesso a essi.

L’ambito applicativo della norma fa riferimento a tutte le forme di finanziamento erogate dal datore di lavoro a prescindere dalla loro durata e dalla valuta utilizzata e i finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni. Rientrano in tale ambito applicativo a titolo di esempio, i prestiti concessi sotto forma di scoperto di conto corrente, di mutuo ipotecario e di cessione dello stipendio.

Ricordiamo innanzitutto che la regola in vigore fino al 2022 prevedeva che, per i prestiti eventualmente concessi ai dipendenti, si dovesse determinare il compenso in natura, confrontando gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al termine di ciascuna annualità con quelli calcolati in base al tasso di interesse effettivamente applicato al prestito e considerando il 50% di tale differenza. Pertanto, la formula da applicare era la seguente: [(interessi al TUR al 31.12 di ciascun anno – interessi al tasso applicato dal datore) x 50%].

RIMBORSI SPESE E FRINGE BENEFIT

L’ebook che analizza le modalità attraverso le quali il datore di lavoro può rimborsare al dipendente le spese sostenute e i fringe benefit, ossia le remunerazioni e i benefici in natura che il datore di lavoro può riconoscere a favore del personale dipendente.

Per far fronte alle variazioni che fra l’anno 2022 e il 2023 hanno caratterizzato il TUR, è stato modificato con il decreto Anticipi il riferimento temporale per l’individuazione del TUR; pertanto, a decorrere dal periodo d’imposta 2023, per i prestiti a tasso variabile, il TUR da utilizzare è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata, in sintesi: [(interessi al TUR alla data di scadenza di ciascuna rata – interessi al tasso applicato dal datore) x 50%].

Per i prestiti a tasso fisso, il TUR da considerare è quello vigente alla data di concessione del prestito, in sintesi: [(interessi al TUR alla data di concessione del prestito – interessi al tasso applicato dal datore) x 50%].

Rimane, pertanto, invariata la modalità generale di determinazione del valore imponibile del prestito concesso al dipendente, nella misura del 50% della differenza tra l’ammontare degli interessi calcolato al TUR e l’ammontare degli interessi calcolato al tasso effettivamente praticato al dipendente sui prestiti.
L’importo del fringe benefit determinato verrà pertanto assoggettato a imposta alla fonte al momento del pagamento di ciascuna rata, salvo eventuali variazioni in sede di conguaglio.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, precisa che, anche se la modifica della determinazione del benefit è entrata in vigore il 17.12.2023, il datore di lavoro avrà comunque provveduto al conguaglio fiscale di fine anno tenendo conto delle nuove regole sopra riportate.

Ricordiamo che i benefit connessi ai finanziamenti erogati ai dipendenti rientrano nel limite di esenzione di 258,23 euro fissato dal comma 3 del medesimo articolo, aumentato, limitatamente al periodo d’imposta 2024, a 1.000 euro, elevato ulteriormente a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico.

Lavoro agile: disciplina ordinaria e accordo individuale per tutti

Come noto, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, alcune categorie di lavoratori hanno continuato a godere di un regime “semplificato” in materia di smart working. Il 31.03.2024 viene a cessare il diritto al lavoro agile nel settore privato per i genitori di figli con età inferiore ai 14 anni e per i lavoratori fragili, ossia per quei dipendenti che, a seguito di un accertamento del medico competente, risultino più esposti al rischio Covid.

Si ricorda che il regime semplificato consentiva l’adozione della modalità di lavoro agile anche in assenza di accordi individuali. Tale agevolazione, introdotta tra le prime misure volte a limitare gli effetti causati dall’emergenza pandemica, è stata da ultimo estesa al 31.03.2024 dall’art.18-bis L. 191/2023, di conversione del c.d. decreto Anticipi (D.L. 145/2023).

Il lavoro agile non sarà più considerato un diritto del lavoratore ma torna ad essere una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa attuata “allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, come precisato dall’art. 18 L. 81/2017, fermo restando quanto previsto dal c. 3-bis del medesimo articolo che riconosce una “priorità” alle richieste di esecuzione di attività lavorativa in modalità agile per i lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza limiti di età in caso di figli disabili (art. 3, c. 3 L. 104/1992), oppure per dipendenti con disabilità accertata ai sensi dell’art. 4, c.1 L. 104/1992 o per i caregivers (art. 1, c. 255 L. 205/2017).

Ombrello di Stato, rafforzato il Fondo di garanzia

Con un incremento di 500 milioni di euro sono stati rafforzati gli interventi del Fondo di garanzia statale. La finalità è sostenere l’accesso al credito delle imprese impegnate nella ricerca, nell’innovazione e nella transizione ecologica.

Le doti economiche aggiuntive sono destinate a rafforzare la riserva speciale dello strumento gestito dal Mediocredito centrale (Mcc) e quindi consentire un più ampio utilizzo da parte delle imprese delle garanzie volte ad ottenere prestiti a fronte di investimenti in beni materiali e immateriali oppure a finanziare il capitale circolante.
Le risorse sono state assegnate alla Riserva speciale dal decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 28.02.2024 (il cui comunicato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25.03.2024, n. 71) a valere sul PN RIC (Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività) 2021-2027.
La riserva speciale può intervenire per finanziare:

  • l’incremento di garanzia, rispetto alla misura ordinaria prevista dalla normativa vigente del Fondo, sulle operazioni finanziarie riferite ai destinatari finali, fino alla copertura massima stabilita dalle norme UE in materia di aiuti di Stato;
  • il rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti riferiti a operazioni finanziarie concesse ai destinatari finali, sulla base di quanto già previsto al Capo II del decreto 13.03.2017 che ha istituito la riserva.

Delega dichiarativa? No effetto liberatorio per omessa dichiarazione

La Cassazione penale, Sezione III, con la sentenza 15.02.2024, n. 6820, torna ancora una volta sul tema dell’effetto “non liberatorio” della delega dichiarativa.

Il principio è oramai consolidato e anche per tale ragione dovrebbe essere preso maggiormente in considerazione, onde evitare incriminazioni che poi non possono che inevitabilmente condurre a un’ipotesi di condanna anche in capo a coloro che, benché inconsapevoli dell’omissione, avendo fatto affidamento (come per prassi diffusa) sui profili dell’incarico a un professionista, sono chiamati a risponderne come contribuenti direttamente interessati dall’omissione.

Nessun rilievo in ordine alla mancanza dell’elemento soggettivo del reato può essere, quindi, utilizzato dal contribuente, chiamato in tal caso a rispondere del reato previsto ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 74/2000.
Nella vicenda oggetto dell’intervento giurisprudenziale in commento, il difensore dell’imputato risulta avere infruttuosamente proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di condanna, deducendo la carenza dell’elemento soggettivo del reato, stante nel dolo specifico di evasione.

Nuovo codice deontologico dei Dottori commercialisti

Al testo che entrerà in vigore il prossimo 1.04.2024 farà seguito una relazione di accompagnamento per illustrare, nel dettaglio, agli iscritti il nuovo Codice. Il testo approvato contiene molte novità, tra le quali si segnalano:

  • il concetto di equo compenso;
  • le forme di pubblicità e l’uso dei social network;
  • l’utilizzo del titolo professionale.

Equo compenso – Una delle novità più rilevanti del nuovo Codice è costituita dalla norma sull’equo compenso contenuta nell’art. 25. Secondo questa disposizione, il professionista:

  • è obbligato a convenire con il cliente, in qualunque forma, un compenso giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento;
  • deve proporre al cliente convenzioni, contratti o altri accordi, da lui esclusivamente predisposti, aventi ad oggetto l’esercizio dell’attività professionale;
  • deve informare il cliente della nullità di eventuali pattuizioni di compensi che non siano giusti, equi e proporzionati alla prestazione professionale richiesta e che non siano determinati in applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento.

Comunicazione cessione crediti edilizi: scadenza ferma al 4.04.2024

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 21.02.2024, n. 53159 è stata prevista la proroga al 4.04.2024 per effettuare la comunicazione delle opzioni esercitate per lo sconto in fattura e la cessione del credito riferite ai bonus edilizi (superbonus e interventi minori); trattasi delle spese sostenute nell’anno 2023 e delle rate residue non fruite per le spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022.

Restano pochi giorni per poter comunicare l’opzione riferita agli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici. I soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 110%, devono comunicare l’opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto.

L’opzione va comunicata esclusivamente in via telematica entro il 4.04.2024 (scadenza ordinariamente fissata al 16.03 dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione).

Cause di non punibilità dei reati tributari

L’art. 1, c. 1, lett. f) dello schema di decreto legislativo di riforma reca alcune integrazioni all’art. 13 D.Lgs. 74/2000, al fine di estendere il perimetro di applicazione delle cause di non punibilità di alcuni delitti tributari. L’art. 13 D.Lgs. 74/2000, nel testo vigente, prevede, al c. 1, la non punibilità dei delitti di omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis), omesso versamento di Iva (art. 10-ter) e indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 10-quater, c. 1) qualora il debito tributario, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, sia stato integralmente estinto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Il c. 2 prevede la non punibilità dei delitti di dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3), dichiarazione infedele (art. 4) e omessa dichiarazione (art. 5) qualora il debito tributario, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, sia stato integralmente estinto a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, purché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Il c. 3 prevede che, qualora prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13-bis, il giudice conceda per il pagamento del debito residuo un termine di 3 mesi, prorogabile una sola volta per un periodo di pari durata. Durante il decorso del termine è sospesa la prescrizione.

Formazione finanziata per le Pmi con un contributo aggiuntivo

Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa è un’associazione costituita da Confindustria, CGIL, CISL e UIL per promuovere la formazione continua dei quadri, degli impiegati e degli operai nelle imprese. Con l’Avviso n. 2/2024, Fondimpresa ha stanziato 10 milioni di euro per la realizzazione di Piani formativi aziendali o interaziendali condivisi e rivolti ai lavoratori delle PMI aderenti di dimensioni minori, finalizzati allo sviluppo delle loro competenze.
L’avviso è un’opportunità da cogliere per le aziende di piccola dimensione che fanno fatica ad accantonare fondi sufficienti per realizzare progetti formativi strutturati o che spesso non utilizzano i fondi accantonati.

I Piani formativi finanziati possono essere sia aziendali, sia interaziendali e riguardare anche ambiti multiregionali. In caso di piano interaziendale è prevista la partecipazione massima di 20 aziende.
Per presentare domanda, l’azienda aderente a Fondimpresa deve avere un saldo attivo sul proprio Conto Formazione e deve aver maturato, nel periodo di adesione, un accantonamento medio annuo, al lordo degli eventuali utilizzi per piani formativi, non superiore a 10.000,00 euro.
Attenzione che sono escluse le imprese che hanno presentato un Piano a valere sull’ Avviso n. 5/2022 di Fondimpresa, fatto salvo il caso in cui il Piano sia stato annullato o respinto.

Ape sociale 2024: accesso ristretto

La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) ha notevolmente inasprito le condizioni di accesso all’Ape sociale, il trattamento di prepensionamento a carico dello Stato introdotto dall’art. 1, c. 179 e ss. L. 232/2016. Si tratta, in particolare, di un’indennità che ha la funzione di accompagnare il lavoratore sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria (attualmente pari a 67 anni, art. 24, c. 6 D.L. 201/2011).

I beneficiari dell’Ape sociale

Possono accedere all’Ape sociale, per il 2024, soltanto gli appartenenti alle seguenti categorie:

  • disoccupati di lungo corso: si tratta di coloro che risultano in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, anche collettivo, o di dimissioni per giusta causa, o per effetto di risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (art. 7, L. 604/1966); perché gli appartenenti a questa categoria possano beneficiare dell’Ape sociale, è necessario che abbiano terminato di percepire la prestazione di disoccupazione e che non si siano rioccupati (ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione utile al trattamento è ammessa la rioccupazione con contratto di lavoro subordinato, contratto di prestazione occasionale o libretto famiglia per non più di 6 mesi complessivamente); è consentito l’accesso all’indennità anche ai lavoratori in stato di disoccupazione il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di un contratto a termine, se hanno alle spalle almeno 18 mesi di periodi di lavoro subordinato negli ultimi 3 anni;
  • caregivers: si tratta di coloro che assistono, da almeno 6 mesi, il coniuge (o parte dell’unione civile) o un parente di primo grado, convivente, con handicap riconosciuto in situazione di gravità (art. 3, c. 3 L. 104/1992); sono inclusi nella categoria anche coloro che assistono, da almeno 6 mesi, un familiare entro il secondo grado, convivente; in questo caso, però, è necessario che il coniuge o i genitori del disabile abbiano compiuto i 70 anni di età, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • invalidi civili dal 74%;
  • addetti ai lavori gravosi: in base a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2024 (art. 1 c. 136 L. 213/2023) dovrebbero essere inclusi soltanto gli appartenenti alle categorie già individuate dall’elenco di cui all’allegato C) alla L. 232/2016 (poi specificate nell’allegato A al Dpcm 88/2017 e incrementate dal D.M. 5.02.2018: 15 categorie in totale), che possono accedere all’Ape sociale qualora svolgano l’attività “gravosa”, in qualità di lavoratori dipendenti, da almeno 7 anni negli ultimi 10 o almeno 6 anni negli ultimi 7; la legge di Bilancio 2024, non contenendo un apposito richiamo in merito, non ha previsto l’accesso all’Ape sociale anche per gli appartenenti alle categorie professionali dei cd. “nuovi lavori gravosi”, individuate all’allegato 2 della legge di Bilancio 2022.

Tuttavia, l’Inps, nella circolare n. 35/2024, ha espressamente incluso anche le categorie aggiuntive: questi lavoratori possono dunque richiedere l’Ape sociale nel 2024.

Manuale PAGHE e CONTRIBUTI

Guida operativa sempre aggiornata che illustra tutte le disposizioni legislative per l’elaborazione del Libro Unico del Lavoro e dei principali adempimenti previdenziali e fiscali.

Requisito anagrafico per l’Ape sociale

Il requisito anagrafico per l’accesso all’Ape sociale è stato inasprito, per il 2024, diventando pari a 63 anni e 5 mesi e non più a 63 anni.

Il requisito contributivo

Non cambia, per il 2024, il requisito contributivo necessario per l’Ape sociale. Gli anni di contributi richiesti sono infatti pari a 30, nella generalità dei casi, 36 per gli addetti ai lavori gravosi (32 per gli operai edili ed i ceramisti), da maturare entro il 31.12.2024. Le lavoratrici madri hanno diritto a uno sconto del requisito contributivo pari ad un anno per ogni figlio, sino a un massimo di 2 anni.

In merito al requisito contributivo, sono considerati gli accrediti presenti presso le casse amministrate dall’Inps: non è possibile contare la contribuzione accreditata nelle casse dei liberi professionisti.

Cumulo Ape sociale con l’attività lavorativa

Per chi accede all’Ape sociale nel 2024, l’indennità di prepensionamento risulta totalmente incumulabile con i redditi di lavoro. Fanno eccezione i soli redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.), nei limiti di 5.000 euro di compensi lordi annui.

Calcolo dell’indennità

L’indennità di Ape sociale è calcolata allo stesso modo della pensione, tenendo però come riferimento temporale la decorrenza dell’assegno. Si applica un tetto massimo pari a 1.500 euro lordi mensili. L’assegno di Ape sociale è considerato reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali, e sconta la medesima imposizione. Durante il periodo di fruizione dell’indennità non sono accreditati contributi figurativi dall’Inps (ma il beneficiario è libero di versare contribuzione volontaria).

Richiesta dell’Ape sociale

Ai fini della liquidazione dell’indennità Ape sociale, è necessario in primo luogo inoltrare la domanda di certificazione o verifica del diritto alla prestazione.

Le condizioni per l’accesso all’Ape sociale devono essersi realizzate già al momento della presentazione della domanda di verifica dei requisiti, ad eccezione del requisito anagrafico, dell’anzianità contributiva, della conclusione della prestazione per la disoccupazione e del periodo di svolgimento dell’attività lavorativa gravosa in via continuativa; i requisiti devono, comunque, maturare entro la fine dell’anno in corso al momento di presentazione dell’istanza, pertanto entro il 31.12.2024.

Per non perdere ratei di indennità, coloro che, al momento della presentazione della domanda di verifica delle condizioni risultano già in possesso di tutti i requisiti previsti, possono presentare contestualmente anche la domanda di Ape sociale, ossia la vera e propria richiesta di indennità (messaggio Inps 17.01.2020 n. 163).

In merito ai termini di presentazione delle istanze, per l’anno 2024, è possibile presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’indennità entro i termini di scadenza del 31.03.2024 (istanza precoce o prima finestra) o del 15.07.2024 (istanza intermedia o seconda finestra).
Risulta inoltre possibile presentare la domanda tardivamente, entro il 30.11.2024: in quest’ultimo caso, però, l’istanza viene considerata solo se risultano risorse residue.

Richiesta di Ape sociale nel 2024

L’Inps, con la circolare n. 35/2024, ha chiarito che le novità in materia di Ape sociale introdotte dalla manovra 2024 si applicano anche a coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai decaduti dal beneficio (ad esempio per superamento dei limiti di reddito annuali) che ripresentano domanda nel 2024.

Coloro che, invece, sono in possesso del provvedimento di certificazione del diritto all’Ape, possono presentare domanda di accesso all’indennità anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione (31.12.2024). In buona sostanza, il provvedimento Inps di verifica dei requisiti li “cristallizza” (circ. Inps nn. 15/2019 e 62/2022).

I termini entro i quali l’Inps deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:

  • 30.06.2024 per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31.03.2024;
  • 15.10.2024 per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15.07.2024;
  • 31.12.2024 per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15.07.2024, ma entro il 30.11.2024.

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