Il regolamento aziendale: a cosa serve e come redigerlo

Il Regolamento aziendale è un documento interno all’impresa che ha lo scopo di guidare i comportamenti dei dipendenti e di promuovere un ambiente nel quale ogni operatore sappia esattamente cosa l’azienda si aspetta e come comportarsi. Si tratta, in sostanza, di un documento di autoregolamentazione che l’azienda decide volontariamente di adottare.

L’insieme delle regole che disciplinano la vita in azienda spaziano dai comportamenti richiesti al lavoratore all’interno del luogo di lavoro (rispetto dell’orario, vestiario, pause e permessi) alle modalità di esecuzione della prestazione ovvero alla normativa sulla sicurezza.

Nel regolamento, il datore di lavoro può prevedere diverse norme specifiche, elaborate ad hoc sulla propria realtà aziendale ma nel rispetto della normativa generale in materia di lavoro, che devono essere rispettate dai lavoratori.

Lo scopo è garantire il corretto svolgimento dell’attività lavorativa in maniera uniforme evitando che i dipendenti privi di regole e riferimenti certi possano assumere comportamenti che nel tempo potrebbero cristallizzarsi in prassi dannose per l’azienda, per la sua produttività ovvero per l’ambiente di lavoro, generando perfino conflitti interni.

L’adozione di un regolamento, quindi, semplifica la gestione delle risorse umane, riduce il rischio di comportamenti non consoni, protegge la salute e la sicurezza dei dipendenti e favorisce il mantenimento di un sano clima aziendale che contribuisce a fidelizzare i dipendenti nel tempo, evitando i fenomeni di turn-over.

Il regolamento aziendale rappresenta una delle fonti normative del rapporto di lavoro; tuttavia, esso non ha potere derogatorio delle disposizioni di legge o collettive in materia di lavoro, anzi deve conformarsi ad esse, in primis alla Costituzione, allo Statuto dei lavoratori e al contratto collettivo applicato in azienda. Per alcuni, il regolamento aziendale rappresenta la trasposizione nella realtà aziendale dei principi contenuti nell’art. 2104 c.c. (obbligo di diligenza) e nell’art. 2105 c.c. (obbligo di fedeltà).

Il regolamento è generalmente indirizzato a tutti i lavoratori dell’azienda, a prescindere dalla tipologia contrattuale, dalle mansioni, dal livello di inquadramento, dalla durata del contratto e della prestazione lavorativa perché contiene regole da applicare alla generalità dei rapporti di lavoro attivi ed ai nuovi assunti. Esso è mutuato dall’art. 2086 c.c. secondo il quale l’imprenditore ha il dovere di istituire un assetto organizzativo adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.

I lavoratori devono conformarsi alle regole ivi contenute e la mancata adesione può comportare, in alcuni casi, l’avvio di un procedimento disciplinare, in base a quanto previsto dal richiamato art. 2104 c.c. che obbliga il lavoratore all’osservanza delle disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori. Tuttavia, il regolamento aziendale non va confuso con il codice disciplinare, potendo il primo, in alcuni casi, ricomprendere anche il secondo, quando declina al suo interno l’insieme dei comportamenti vietati, le infrazioni, le sanzioni correlate e le procedure di contestazione.

La redazione del regolamento aziendale è solitamente a carico dei responsabili delle risorse umane o della direzione, talvolta con il supporto di consulenti legali per assicurarsi che il documento rispetti la normativa vigente. Trattandosi di un atto predisposto in modo unilaterale, il datore di lavoro è anche libero di modificarlo senza il coinvolgimento di altri soggetti, fermo restando che le regole in esso contenute non possono essere contrarie ai principi di legge e di contratto collettivo, ma hanno l’unico scopo di meglio specificare le dinamiche di interazione tra i lavoratori e tra questi e l’azienda. Per avere efficacia, il regolamento deve essere portato a effettiva conoscenza di tutto il personale.

Il regolamento può avere ad oggetto aspetti della vita aziendale anche notevolmente diversi tra loro; in generale esso definisce le modalità organizzative delle prestazioni lavorative, le modalità e i tempi per comunicare le assenze, l’uso degli spazi comuni e spesso contiene procedure specifiche per evitare l’uso improprio di particolari strumenti. In merito a quest’ultimo aspetto, considerata la crescente diffusione di procedure digitali, molte aziende ritengono opportuno declinare nel regolamento le prescrizioni per l’utilizzo di pc, smartphone e altri strumenti informatici, in special modo la posta elettronica e la navigazione web. Gli aspetti che più frequentemente interessano l’azienda riguardano i siti internet consultabili, il corretto utilizzo dei device (telefoni, tablet, etc.), l’utilizzo della posta elettronica aziendale per scopi personali ovvero l’accesso ai social network e finanche l’effettuazione di transazioni finanziarie mediante rete aziendale.

Molte aziende preferiscono adottare uno o più regolamenti specifici per materia, ad esempio un regolamento in tema di salute e sicurezza sul lavoro per la gestione delle emergenze o dei materiali potenzialmente rischiosi; un regolamento ferie con indicazione delle procedure per comunicare le assenze, chiedere le ferie e i permessi e dei referenti aziendali da contattare; un regolamento sul welfare per definire contenuti, limiti e requisiti di tali misure ovvero un regolamento per l’introduzione del lavoro agile in azienda, fermo restando, in tal caso, quanto previsto dalla L. 81/2017 per la concreta applicazione.

In conclusione, il regolamento aziendale è uno strumento efficace per stabilire una serie di regole specifiche per le aziende che mirano ad un’organizzazione efficiente, in cui i dipendenti sanno perfettamente come agire e cosa ci si aspetta da loro.

Disciplina delle società benefit (seconda parte)

Relazione annuale di impatto – Un elemento essenziale che caratterizza la società benefit è costituito dalla valutazione degli impatti generati con il perseguimento delle finalità di beneficio comune. Infatti, la società benefit è tenuta a redigere una relazione annuale di impatto concernente il perseguimento del beneficio comune da allegare al bilancio societario.

La valutazione degli impatti deve essere eseguita utilizzando lo standard di valutazione sviluppato da un ente terzo ed essere esauriente comprendendo le 4 aree previste dall’allegato alla normativa, cioè:

  • la governance, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d’interesse e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;
  • i rapporti con i lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell’ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;

Nuove misure a sostegno delle imprese agricole

Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che, nell’anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d’affari, pari almeno al 20%, rispetto all’anno precedente, previa presentazione di un’autocertificazione (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445), che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio, possono avvalersi della sospensione per 12 mesi del pagamento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nel 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all’art. 106 D.Lgs. 1.09.1993, n. 385 e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia.

È quanto prevede il nuovo schema di decreto legge (art. 1) in materia agricola. L’obiettivo del provvedimento è altresì quello di garantire l’approvvigionamento delle materie prime agricole e di quelle funzionali all’esercizio delle attività di produzione primaria, gravemente pregiudicato dal conflitto russo-ucraino, nonché di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo e a quello della pesca e dell’acquacoltura, anche contenendo gli effetti della crisi economica conseguente alla diffusione della specie granchio blu (Callinectes sapidus).

Sospensione rate mutui

Viene previsto uno slittamento di 12 mesi del piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione in quanto i relativi termini verranno prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l’assenza di nuovi o maggior oneri per le parti. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Anche la scadenza delle garanzie rilasciate dal fondo PMI (L. 23.12.1996, n. 662) o da Ismea (art. 17 D.Lgs. 29.03.2004, n. 102) sui finanziamenti oggetto della moratoria è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga.

Possono beneficiare delle misure le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del decreto legge in commento, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana

Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza è rifinanziato di 5 milioni di euro per l’anno 2024 e 15 milioni di euro per l’anno 2025.

Commissario straordinario nazionale

Al fine di contenere e di contrastare il fenomeno della diffusione e della prolificazione della specie granchio blu – Callinectes sapidus e delle altre specie alloctone, di impedire l’aggravamento dei danni inferti all’economia del settore ittico, di promuovere e di sostenere la ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese di pesca e di acquacoltura, nonché di contribuire alla difesa della biodiversità degli habitat colpiti dall’emergenza, verrà nominato il Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della prolificazione della specie granchio blu – Callinectes sapidus e delle altre specie alloctone. Il Commissario straordinario è individuato tra i soggetti dotati di professionalità specifica e di competenza gestionale per l’incarico da svolgere e resta in carica fino al 31.12.2026.

Fondo imprese agricole cerealicole

Il fondo per la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell’intero comparto cerealicolo è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2024.

Licenziamento: possibile rinunciare a impugnare con scrittura privata

Un lavoratore può disporre liberamente del proprio diritto di impugnare il licenziamento comminato dal datore di lavoro, anche mediante scrittura privata, senza incorrere nell’annullabilità derivante dalle disposizioni dell’art. 2113 c.c.

Nello specifico, il Codice Civile stabilisce che “le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide”.

Tuttavia, il regime di eventuale annullabilità degli atti contenenti rinunce del lavoratore, previsto dall’art. 2113 c.c., riguarda le ipotesi di rinuncia ad un diritto già acquisito, così come espresso dalla giurisprudenza maggioritaria: secondo i Giudici di legittimità, non rientra nella categoria di diritti previsti dall’art. 2113 c.c. la pretesa del dipendente di ottenere una nuova assunzione, aspettativa questa che, essendo strettamente connessa con l’interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro, non può che essere ricondotta nell’area della libera disponibilità.

Illegittima la cartella esattoriale per errori formali

L’Agenzia delle Entrate emetteva una cartella esattoriale, in seguito al controllo automatizzato ex arti. 54-bis D.P.R. 633/1972, per presunto omesso versamento Iva in relazione ad alcune mensilità dell’anno 2017.

La società contribuente impugnava la pretesa evidenziando che, per errore, i versamenti Iva erano stati effettuati indicando il codice tributo di altre mensilità sempre dell’anno d’imposta 2017; la contribuente allegava al ricorso la documentazione comprovante l’avvenuto versamento delle somme richieste con la cartella.

La ricorrente chiedeva quindi il corretto abbinamento dei versamenti Iva alle corrispondenti mensilità per le quali il tributo risultava omesso ed osservava, in conclusione, che la pretesa erariale avrebbe costituito indebito arricchimento da parte dell’Erario.
L’Ufficio difendeva la propria pretesa affermando che:

  • il sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate non consente l’abbinamento dei versamenti Iva alle rispettive mensilità;

Le verifiche dello schema del rendiconto

L’Organo di revisione deve verificare la completezza della documentazione rispetto agli allegati previsti dall’art. 11, c. 4 D.Lgs. 118/2011 e a quelli previsti dall’art. 227, c. 5 del Tuel.

L’Organo di revisione effettua, anche su base campionaria, i seguenti controlli di corrispondenza e di rispetto delle regole e dei principi contabili:

  • la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge, ai principi contabili e alle norme regolamentari e in particolare il rispetto dei principi contabili della competenza finanziaria potenziata e della competenza economico-patrimoniale allegati al D.Lgs. 118/2011;
  • la corrispondenza dei risultati esposti nel conto del bilancio per ogni tipologia di entrata e programma di spesa con quelli risultanti dalle scritture contabili;
  • la conformità alle disposizioni di legge;
  • l’equivalenza delle previsioni e degli accertamenti di entrata con le previsioni e impegni di spesa per i capitoli relativi ai servizi per conto terzi e partite di giro;

Irretroattivi gli atti della riscossione se la società è estinta

Il caso di specie trae origine dall’emissione di una cartella di pagamento nei confronti di una società della quale era stata in precedenza dichiarata l’estinzione a seguito della sua cancellazione dal Registro delle Imprese. Ricorreva il funzionario che per ultimo aveva gestito la funzione di legale rappresentante della persona giuridica. Deduceva in apposito motivo di ricorso l’inammissibilità della richiesta di riscossione dei tributi presentata dall’Amministrazione Finanziaria, non potendosi esigere nulla da una persona giuridica ormai estinta.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. Ricorreva pertanto l’Agente della Riscossione ma la Commissione tributaria regionale rigettava il ricorso. Il procedimento faceva ulteriore corso in sede di legittimità ove veniva deciso da parte dei giudici della Corte di Cassazione con il provvedimento qui in commento. La questione riguarda gli effetti dell’estinzione di una persona giuridica sulle procedure di riscossione dei tributi.

Cerchiamo di chiarire questa affermazione. Si tratta di accertare le conseguenze dell’estinzione di una persona giuridica conseguente alla cancellazione dal Registro delle Imprese sulle eventuali procedure di riscossione dei tributi.

Attenzione agli obblighi dichiarativi anche per non imprenditori

Lo Stato, per il tramite dell’Amministrazione Finanziaria agevola, in realtà la categoria di soggetti rappresentati da persone fisiche “non imprenditori” in quanto predispone il c.d. Mod. 730/2024 precompilato.

In concreto, il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è in ogni caso obbligato a fruirne, atteso che allo stesso è riservata la facoltà di provvedere alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi con le modalità ordinarie, provvedendo direttamente alla compilazione del citato modello 730, o presentando il modello Redditi PF.

Si osservi, infatti, che il contribuente che riceva il modello 730 precompilato, ma che nel corso della annualità d’imposta di interesse ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (tipico il caso di redditi d’impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello Redditi PF.

Annullamento delle assunzioni dei familiari di soci di S.r.l.

Visto che le prestazioni lavorative, rese in ambito familiare, si presumono gratuite in quanto normalmente compiute “affectionis vel benevolentiae causa”, un possibile deterrente idoneo a ostacolare le rettifiche ispettive di siffatto genere potrebbe essere rappresentato dall’adozione della cosiddetta “certificazione del contratto di lavoro”.

Affectionis vel benevolentiae causa – Un itinerario sempre più spesso esplorato dal personale periferico dell’Ispettorato del Lavoro, al fine pervenire al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato nei confronti dei familiari (conviventi) dei soci di S.r.l., ancorché non dotati della maggioranza delle quote, è quello di ricondurre la prestazione lavorativa come resa nell’ambito dell’impresa familiare, rinvenendo nella compartecipazione all’impresa collettiva una causa gratuita della prestazione lavorativa per ragioni di solidarietà familiare. Sommessamente, tale assioma appare censurabile tenuto conto che la natura dell’impresa familiare non può essere collettiva, escludendosi, così, in radice la prospettiva ispettiva.

È questa una conclusione che si ricava direttamente dalla ratio della novità legislativa contenuta nella L. 19.05.1975, posto che, con il contenuto dell’art. 230-bis c.c. il Legislatore intese difendere dei soggetti (i familiari), il cui lavoro era in precedenza privo di ogni tutela e garanzia, non attribuendo ai familiari-lavoratori la qualifica di imprenditori.

Scrutinio tecnico necessario per il recupero del credito R&S

Così testualmente il giudice delle Marche: “Erra l’Ufficio nel limitarsi a ritenere che non esiste un “dovere” per l’Amministrazione Finanziaria di richiedere il supporto di uno scrutinio tecnico del MISE, in quanto l’immotivato esercizio di tale facoltà costituisce vizio del procedimento che si riverbera sulla legittimità dell’atto di recupero del credito”.

Senz’altro condivisibile quanto convenuto dal Giudice Regionale delle Marche e a tale proposito va sottolineato che proprio in conseguenza del fatto che in sede applicativa gli Uffici devono occuparsi di questioni di rilevanza tecnica di cui mancano delle necessarie cognizioni tecniche specialistiche, il Ministero dello Sviluppo Economico già con circolare n. 59990/2018, aveva chiarito che trattandosi di incentivi che operano in automatico, in caso di incertezze o necessità di chiarimenti, sarà la sua struttura a fungere da interlocutrice per dirimere le incertezze ed i dubbi relativi.

Tale interlocuzione viene colta con chiarezza nella circolare dell’Assonime 14.11.2019, n. 23, che rileva che gli stessi organi verificatori necessitano dell’intervento dei competenti uffici del MISE, per accertare se l’attività svolta dall’impresa può considerarsi ammessa al beneficio dell’agevolazione. Così testualmente Assonime (pag.14): “Non appare privo di rilevanza la circostanza che gli stessi verificatori, stante la complessità delle varie fattispecie da esaminare, devono fare affidamento sull’interlocuzione e valutazione di soggetti terzi in possesso delle necessarie competenze tecniche”.

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