Imposte dirette

30 Gennaio 2024

Niente Certificazioni Uniche per forfetari e minimi dal 2024

A partire dal 2024, i soggetti che erogano compensi a professionisti forfetari non dovranno più rilasciare la Certificazione Unica, che rimane invece necessaria con le consuete modalità per quanto riguarda il 2023.

A partire dal 2024 i soggetti che corrispondono compensi a forfetari o minimi, ossia che ricevono fatture da contribuenti forfetari (art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014) o minimi (cd. regime di vantaggio, D.L. 98/2011), non dovranno compilare e inviare a favore di tali soggetti la Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta 2024.
Il 2023, pertanto, sarà l’ultimo anno da certificare per i suddetti contribuenti (CU 2024, periodo d’imposta 2023).

Queste le introduzioni dell’art. 3 D.Lgs. 8.01.2024, n. 1, che, aggiungendo il comma 6-septies all’art. 4 D.P.R. 322/1998, ha appunto disposto che, a decorrere dall’anno d’imposta 2024, i soggetti indicati nel titolo III D.P.R. 600/1973, obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfetario, ovvero il regime fiscale di vantaggio, sono esonerati dagli adempimenti di cui ai commi 6-ter, 6-quater, 6-quinquies D.P.R. 600/1973, ossia il rilascio della Certificazione Unica da consegnare e trasmettere telematicamente entro il 16.03 dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (oppure da trasmettere telematicamente entro il 31.10 se la Certificazione contiene esclusivamente redditi esenti o da non inserire nella dichiarazione precompilata).

Ebook Regime Forfetario dalla A alla Z

La guida digitale che illustra tutti gli aspetti e le particolarità dei regimi forfetari. Aggiornato nel 2024 con le ultime novità legislative.

Pertanto, per l’anno 2023 resta ancora l’obbligo di CU per certificare le somme corrisposte ai forfetari, alla stregua degli anni precedenti. Si ricordano quindi i soggetti obbligati a inviare le CU e gli esonerati con riferimento alle fatture inviate/ricevute da contribuenti minimi (D.L. 98/2011) o forfetari (L. 190/2014):

  • chi riceve fattura dal professionista minimo dovrà compilare la CU, mentre non dovrà compilare alcun 770 non essendo il professionista soggetto a ritenuta;
  • chi riceve fattura dal professionista forfetario dovrà seguire le stesse indicazioni di cui sopra per i minimi;
  • il minimo che riceve fattura da un professionista, che sia esso in regime “ordinario” o forfetario o minimo, dovrà predisporre per tale professionista la CU, indicando l’importo della ritenuta versata, se appunto ordinario (e il 770);
  • il forfetario che riceve fatture di professionisti “ordinari”, forfetari o minimi non dovrà nel primo caso operare alcuna ritenuta, né per tutti e 3 i casi compilare la CU o il 770 poiché non è soggetto né “attivo”“passivo” di ritenute, ai sensi dell’art. 1, c. 69 L.190/2014. Dovrà invece indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del professionista e l’ammontare di reddito su cui non è stata operata la ritenuta.

Dall’anno 2024, invece, chi riceverà fatture da professionisti minimi o forfetari non dovrà più compilare la CU, mentre il professionista forfetario che riceverà a sua volta fattura da professionisti forfetari/minimi o “ordinari” dovrà sempre fornire le citate indicazioni in dichiarazione dei redditi.

Scopri come funziona il Regime Forfettario

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2024 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits