Accertamento, riscossione e contenzioso
11 Giugno 2025
Anche dopo la cancellazione della società, l’Agenzia può accertare utili extracontabili e imputarli ai soci. L’art. 28, c. 4 D.Lgs. 175/2014 proroga la legittimazione fiscale per 5 anni, ma la tutela dei soci resta debole e compromessa.
Qualora la società dovesse venire accertata in ordine a periodi d’imposta anteriori alla sua cancellazione, si pone la questione, ormai graniticamente risolta dalla Corte di Cassazione, dell’attribuzione ai soci dei cd. utili extracontabili. Sulla base di tale presunzione di origine giurisprudenziale la Finanza è legittimata, in virtù dell’avvallo fatto scaturire dal canone della complicità tra i soci, a considerare gli utili evasi come percepiti da questi ultimi.
Anche di recente, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 31.07.2024, n. 21593, ha ribadito la liceità della presunzione dell’attribuzione degli utili extracontabili ai soci delle cd. società a ristretta base sociale rappresentando testualmente: “Secondo questa Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali con ristretta base partecipativa, ove sia accertata la percezione di redditi societari non contabilizzati, opera la presunzione della loro distribuzione “pro quota” ai soci, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti dalla società, non occorrendo che l’accertamento emesso nei confronti dei soci risulti fondato anche su elementi di riscontro tesi a verificare, attraverso l’analisi delle loro movimentazioni bancarie, l’intervenuto acquisto di beni di particolare valore, non giustificabili sulla base dei redditi dichiarati”.
I soci, quindi, anche nel caso di estinzione della società, rischiano di rimanere soggetti all’insidia della rilevanza fiscale degli utili extracontabili.