Amministrazione e bilancio
02 Maggio 2025
Nell’accertamento bancario il giudice tributario può, nella sussistenza di certi presupposti, sopperire all’inerzia di collaborazione documentale della banca.
Per la C.T.R. del Lazio, cui si raccorda la sentenza della Corte di Cassazione 19.04.2025, n. 10381 è irrilevante, ai sensi degli artt. 32 D.P.R. 600/1973 e 51 D.P.R. 633/1972, nonché ai sensi dell’art. 2697 c.c., la dimostrata oggettiva impossibilità per la società di produrre la documentazione necessaria ad assolvere l’onere probatorio in ordine alla giustificazione delle operazioni bancarie, a causa dell’inottemperanza delle banche alle richieste di rilascio della documentazione.
Per la C.T.R. l’inerzia delle banche non può pregiudicare il più alto interesse pubblico del recupero delle imposte evase e che, in assenza di adempimento da parte degli istituti di credito, la società contribuente avrebbe avuto la possibilità di esperire azioni risarcitorie.
Nel ricorso per Cassazione la società ricorrente, oltre a dolersi dell’anomalia di un tale principio di diritto enunciato dal giudice regionale, sottolineava anche come il giudice ben avrebbe potuto esercitare i poteri di cui all’art. 7, c. 2 D.Lgs. 546/1992, ordinando all’Amministrazione Finanziaria di approfondire le indagini sulla tracciabilità dei versamenti e prelevamenti e come anche tale inerzia apparisse, quindi lesiva dell’art. 111 Cost., non essendo stata garantita la parità fra le parti nel processo.